Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1976  ( Versione vigente )
Interventi immediati ed a carattere straordinario in favore di Comuni e di Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido inseriti nei piani 1972 - 1973 e 1974 'Modificazioni alle leggi regionali 15 gennaio 1973, n. 3, e 2 settembre 1974, n. 28' .
(B.U. 27 gennaio 1976, n. 4)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 
1. 
In via straordinaria la Regione eroga contributi "una tantum" in conto capitale a favore dei Comuni e dei Consoni di Comuni beneficiari dei contributi statali e regionali per la costruzione degli asili-nido, dei micro asili-nido e delle ristrutturazioni di cui all' art. 8 della legge 15 gennaio 1973, n. 3 , relativamente ai piani 1972-1973 e 1974, nonché per l'impianto e per l'arredamento dei medesimi
Art. 2 
 
I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono determinati nella misura massima di L. 70.000.000 per ogni asilo-nido inserito nei piani 1972 e 1973 e di L. 50.000.000 per ogni asilo-nido inserito nel piano 1974 e di L. 25.000.000 per ogni micro asilo-nido.
 
La Giunta Regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione Consiliare competente, determina con propria deliberazione l'ammontare del contributo straordinario per la realizzazione degli asili-nido di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 3[1] 
 
Erogazione del contributo straordinario viene effettuata nella misura del 50% alla data di esecutività della deliberazione, di cui al 2° comma del precedente articolo 2 o, nel caso in cui i lavori non siano stati consegnati, all'atto della consegna dei lavori, nella misura del 40% allo stato finale dei lavori e nella restante misura del 10% all'atto del collaudo dell'opera ultimata.
Art. 4 
 
I Comuni ed i Consorzi di Comuni inseriti nei piani 1972/73 che entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge non provvedono ad appaltare e consegnare i lavori per la costruzione, ristrutturazione e arredamento degli asili-nido e dei micro asili-nido, non sono ammessi ad usufruire dei contributi straordinari di cui alla presente legge ed ai medesimi vengono revocati i contributi in precedenza concessi.
 
I Comuni ed i Consorzi di Comuni inseriti nel piano 1974 non sono ammessi ad usufruire del contributo straordinario ove i lavori non siano appaltati e consegnati entro il 28-4-'76 ed ai medesimi vengono revocati i contributi in precedenza concessi.
 
Eventuali deroghe possono essere concesse per fondati motivi dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.
Art. 5 
 
La Regione, nei casi previsti all'art. 4 della presente legge e su richiesta dei Comuni interessati, attua un intervento diretto per la costruzione, impianto ed arredamento dell'asilo-nido al fine di realizzare entro il quinquennio di attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 la copertura del fabbisogno degli asili-nido.
 
Le richieste di cui al precedente comma devono pervenire alla Giunta Regionale entro un mese dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo precedente.
Art. 6 
 
La Giunta Regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione Consiliare competente, stabilisce le modalità per l'appalto e l'esecuzione delle opere secondo le caratteristiche tecniche previste dalla legge 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni.
 
Gli asili-nido realizzati direttamente dalla Regione sono assegnati in proprietà ai Comuni ed ai loro Consorzi con destinazione vincolata ai sensi dell' art. 10 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 .
Art. 7 
 
Il secondo e quarto comma dell'art. 6 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Rispetto all'area netta totale, la parte coperta di edificio non deve, di norma, superare il 30%."
"La dimensione dei reparti deve essere, di norma, di metri quadrati 4,50 per ogni lattante, di metri quadrati 8 per ogni divezzo."
Art. 8 
 
Il secondo e terzo comma dell'art. 8 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Per l'impianto degli asili-nido, in stabili già esistenti, in nuovi edifici residenziali e per quelli da costruirsi nelle zone di tipo A e B di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968 - ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standand previsto - nel rispetto delle indicazioni di strumenti urbanistici, approvati ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 , nonché per i micro asili-nido, possono ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui all'art. 6."
"Deve comunque essere assicurata un'area esterna di pertinenza dell'asilo-nido; l'area deve risultare, anche solo parzialmente soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini."
Art. 9 
 
Il termine di cui al 1° comma dell'art. 17 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 è prorogato sino al 31 dicembre 1976.
 
Il secondo comma di cui al succitato articolo della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 è sostituito dal seguente:
"La Regione promuove corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori degli asili-nido."
Art. 10 
 
L'art. 1 della L.R. 2 settembre 1974, n. 28, modificativo dell'art. 2 secondo comma della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:
"L'ammontare dei contributi a carico della Regione viene determinato per ciascun asilo-nido e micro asilo-nido con deliberazione della Giunta Regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione consiliare competente, tenendo conto della spesa effettiva per la costruzione, la ristrutturazione, nonchè per l'impianto, per l'arredamento e per la gestione dell'asilo-nido medesimo."
Art. 11 
 
Alla spesa di 16 miliardi e 650 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:
 
- per la quota di 3000 milioni con l'ammontare del contributo assegnato alla Regione Piemonte ai sensi dell' art. 15 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , in base al progetto speciale di finanziamento dei piani per gli asili-nido relativi agli anni 1972-1973 e 1974;
 
- per la restante quota di L. 13.650 milioni con l'accensione di mutui ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguere mediante semestralità costanti posticipate.
 
La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui di cui al precedente comma.
 
Nello stato di previsione dell'entrata dell'anno finanziario 1975 saranno conseguentemente istituiti il capitolo n. 23/3 con la denominazione "Assegnazione del contributo speciale, ai sensi dell' art. 15 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , per il progetto speciale di finanziamento dei piani asili-nido relativi agli anni 1972, 1973 e 1974", con la dotazione di 3000 milioni, ed il cap. n. 106, con la denominazione: "Provento dei mutui per la copertura di oneri relativi ad interventi immediati ed a carattere straordinario per la costruzione, l'ampliamento e l'arredamento degli asili-nido inseriti nei piani 1972, 1973 e 1974", con la dotazione di 13.650 milioni. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 sarà istituito il cap. n. 1168 con la denominazione "Contributi straordinari a Comuni od a Consorzi di Comuni, nonché interventi diretti della Regione, per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido inseriti nei piani 1972 - 1973 e 1974", e con lo stanziamento di 16.650 milioni.
 
All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutato in 2000 milioni per l'anno finanziario 1976, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della maggior somma che risulterà attribuita alla Regione, a partire dall'anno 1976, nel riparto del fondo di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e iscrivendo conseguentemente, nei corrispondenti bilanci, il cap. n. 554 relativo alle quote di rimborso del capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei rispettivi anni.
 
Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1975 potranno essere impegnate nell'esercizio finanziario 1976 e nei successivi.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12 
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello Statuto .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 gennaio 1976
Aldo Viglione

Note: