"Modificazione dell' art. 6 della Legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 'Norme per la concessione di contributi agli Istituti di Patronato e di Assistenza Socialè ."
(B.U. 13 gennaio 1976, n. 2)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'
art. 6 della legge regionale 21-5-1975 n. 31 è così modificato: "
"
Ai fini della concessione di contributi, i responsabili provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale e della sede di Biella devono trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al Presidente della Giunta corredata da una relazione sull'attività svolta e dalla copia, vistata per conformità dagli Ispettorati provinciali del lavoro di tutti i dati trasmessi, a chiusura dell'attività dell'anno precedente, agli Ispettorati medesimi.
Il termine per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi concernenti l'attività svolta nell'anno 1974 è fissato in giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale può richiedere ulteriori dati ed informazioni sulle strutture organizzative e sulla attività degli Istituti e predisporre opportuni controlli.
Art. 2.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del
6° comma l'art. 45 dello Statuto
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 gennaio 1976
Aldo Viglione