"Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte."
(B.U. 09 dicembre 1975, n. 49)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 2.[1]
(Affidamento ed esecuzione del servizio)
1.
L'Amministrazione regionale affida il servizio di tesoreria ad idoneo ente, scelto con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
2.
L'affidamento può prevederne l'estensibilità al Consiglio regionale ed agli enti facenti riferimento alla Regione Piemonte.
3.
In fase di esecuzione del servizio, il tesoriere è tenuto al puntuale rispetto delle normative vigenti in materia. Ad avvenuta cessazione del servizio, l'ente cessato è tenuto a garantire l'ordinato subentro e tutti gli incombenti derivanti dalla normativa vigente.
Art. 3.[2]
(...)
Art. 4.[3]
(...)
Art. 5.[4]
(...)
Art. 6.
(Urgenza)
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del
sesto comma dell'art. 45 dello Statuto
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 dicembre 1975
Aldo Viglione
Note:
[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 158 della legge regionale 16 del 2017.
[2] L'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 159 della legge regionale 16 del 2017.
[3] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 159 della legge regionale 16 del 2017.
[4] L'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 159 della legge regionale 16 del 2017.