Legge regionale n. 59 del 05 dicembre 1975  ( Versione vigente )
"Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte."
(B.U. 09 dicembre 1975, n. 49)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione del servizio)
 
E' istituito il servizio di Tesoreria della Regione Piemonte.
Art. 2. 
(Affidamento del servizio)
 
La Giunta regionale affida il servizio di Tesoreria a trattativa privata, mediante convenzione, ad un Istituto di credito di notoria solidità, esercente attività nel territorio della Regione, ovvero a più Istituti di credito appositamente associati o consorziati.
Art. 3. 
(Modalità)
 
L'Istituto, ovvero l'Associazione o Consorzio degli Istituti di cui al precedente articolo dovrà:
a) 
fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
b) 
essere dotato di adeguate strutture tecnico-organizzative;
c) 
gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, nonché il deposito di titoli e di valori di proprietà della Regione, ovvero eseguite da terzi a favore della Regione;
d) 
corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti in Tesoreria;
e) 
avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando ciò sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della Regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi località dell'Italia e dei paesi esteri;
f) 
concedere mutui alla Regione allo scopo di favorire il finanziamento delle iniziative economiche-finanziarie-sociali della Regione stessa;
g) 
effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nella cassa regionale, secondo le modalità da stabilire nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria.
Art. 4. 
(Condizioni generali e convenzione)
 
Le condizioni generali per l'affidamento del servizio di tesoreria, da porre a base della convenzione, sono approvate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.
 
La convenzione è approvata dalla Giunta Regionale ed è stipulata dal Presidente della Giunta medesima.
Art. 5. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitata dalla Giunta Regionale.
Art. 6. 
(Urgenza)
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 dicembre 1975
Aldo Viglione