"Pubblicazione di atti amministrativi degli organi della Regione per i quali è prescritta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel Foglio Annunzi Legali della Provincia."
(B.U. 02 dicembre 1975, n. 48)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione Piemonte, compresi quelli per i quali le leggi dello Stato anteriori all'attuazione dell'ordinamento regionale prescrivono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Foglio Annunzi Legali della Provincia, sono pubblicati, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 novembre 1975
Aldo Viglione