Legge regionale n. 50 del 04 settembre 1975  ( Versione vigente )
"Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana."
(B.U. 16 settembre 1975, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
I Consorzi di Bonifica Montana costituiti ai sensi dell' art. 16 della legge 25-7-1952 che operano in Comprensori di Bonifica Montana interamente ricadenti nel territorio regionale sono soppressi ai sensi dell' art. 62 del R.D. 13-2-1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni e le loro funzioni sono trasferite, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, alle Comunità Montane territorialmente competenti che subentrano ai Consorzi di Bonifica Montana in ogni rapporto amministrativo e patrimoniale a decorrere dal 30° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. 
 
Qualora il Consorzio di Bonifica Montana operi in Comprensorio di Bonifica Montana il cui territorio comprende più zone omogenee e pertanto le sue funzioni debbano essere trasferite a più Comunità Montane, la regolazione tra gli Enti interessati dei rapporti patrimoniali ed amministrativi è determinata con decreto del Presidente della Giunta Regionale sentita la Giunta stessa entro 60 giorni dalla data di soppressione.
Art. 3. 
 
è parimenti soppresso l'Ufficio Raggruppato dei Consorzi di Bonifica Montana della Regione Piemonte con sede in Torino e sezioni distaccate presso i Consorzi di Bonifica Montana dell'Orco, della Valle Vigezzo e del fiume Sesia.
 
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto su conforme parere della Giunta, regola i rapporti patrimoniali ed amministrativi tra l'Ufficio predetto e le Comunità Montane interessate.
Art. 4. 
 
Il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato, in servizio presso i soppressi Enti alla data del 31-12-1974, sarà collocato a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico regionale ed inquadrato nelle qualifiche di cui all' art. 3 della legge regionale 12-8-1974, n. 22 sulla base della seguente tabella di equiparazione:

Tabella A

Categorie e classi stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti Qualifiche dei Consorzi di Bonifica Montana e degli Uffici Raggruppati dei Consorzi di Bonifica Montana.
Qualifiche Regionali
Direttore Generale classe 1a - 2a -3a
Dirigente di settore
Direttore Generale classe 4a - 5a
Capo servizio
Dirigente classe 4a - 5a
Capo servizio
Dirigente classe 6a - 7a - 8a - 9a
Istruttore
Categoria 1a classe 1a - 2a - 3a - 4a - 5a
Istruttore
Categoria 2a classe 1a - 2a - 3a
Capo Ufficio
Categoria 2a classe 4a - 5a
Segretario
Categoria 3a classe la - 2a - 3a - 4a - 5a
Operatore Specializzato
Categoria 4a A - 4a B - 4a C
Operatore
 
Il personale di cui al l° comma del presente articolo, è costituito da n. 32 dipendenti e ripartito in categorie e classi come risulta dalla seguente tabella B.

Tabella B

Categorie e classi stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica Montana e degli Uffici Raggruppati dei Consorzi di Bonifica Montana.
Numero dipendenti
Dirigente classe 5a
1
Dirigente classe 9a
1
Categoria 1a classe la - 2a - 3a - 4a - 5a
8
Categoria 2a classe la - 2a - 3a
5
Categoria 2a classe 4a - 5a
3
Categoria 3a classe la - 2a - 3a -4a - 5a
12
Categoria 4a A - 4a B - 4a C
2
----
32


 
Il collocamento nel ruolo regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 12-8-1974, n. 22 per l'accesso alle qualifiche di Dirigente di Settore, Capo servizio e di Istruttore è richiesto il diploma di laurea; per l'accesso alle qualifiche di Capo ufficio e di Segretario, il diploma di istruzione secondaria di 2° grado; per l'accesso alle qualifiche di Operatore Specializzato ed operatore, il diploma di istruzione secondaria di 1° grado.
 
In difetto si farà luogo all'attribuzione della qualifica immediatamente inferiore.
 
Al personale di cui sopra, sarà attribuito il trattamento economico di cui all' art. 55 della legge regionale 12-8-1974, numero 22 .
 
Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata, a favore del dipendente, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti.
 
Ai fini della ricostruzione economica della carriera i periodi di servizio prestati presso l'Ente di provenienza anteriormente alla data di inquadramento saranno computati nelle seguenti misure:
 
L'anzianità sopra determinata è considerata utile ai fini delle anzianità richieste per l'eccesso alle diverse qualifiche funzionali.
 
Il personale così inquadrato può essere comandato presso le Comunità Montane.
 
In relazione a quanto previsto nei commi precedenti, le dotazioni organiche provvisorie di cui all' art. 3 della legge 12 agosto 1974, n. 22 sono così modificate:
 
1) Custode, posti n. 40
 
2) Operatore da posti 340 a posti n. 342
 
3) Operatore specializzato, da posti n. 300 a posti n. 313
 
4) Segretario, da posti n. 280 a posti n. 283
 
5) Capo Ufficio, da posti n. 250 a posti n. 262
 
6) Istruttore, da posti n. 160 a posti n. 161
 
7) Capo Servizio, da posti n. 110 a posti n. 111
 
8) Dirigente di settore, posti n. 45.
Art. 5. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, a partire dall'anno 1975 la spesa di 200 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1355 del corrispondente stato di previsione della spesa mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo:
 
- del cap. n. 750, con la denominazione "Stipendi ed altri assegni fissi al personale già dipendente dai Consorzi di bonifica Montana e dall'Ufficio Raggruppato dei consorzi di Bonifica Montana" e con lo stanziamento di 160 milioni.
 
- del cap. n. 750/1 con la denominazione "Oneri riflessi, a carico della Regione per il personale già dipendente dai Consorzi di Bonifica Montana e dall'Ufficio Raggruppato dei Consorzi di Bonifica Montana" e con lo stanziamento di 40 milioni.
 
Nel bilancio dell'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi saranno iscritti i capitoli n. 750 e n. 751/1 con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma. Lo stanziamento del cap. n. 1355 vi sarà iscritto nella misura risultante dalla riduzione di cui al primo comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Torino, addì 4 settembre 1975
Aldo Viglione