Legge regionale n. 49 del 04 settembre 1975  ( Versione vigente )
"Rifinanziamento della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 concernente: 'Provvedimenti per l'incentivazione turistico alberghiera '."
(B.U. 16 settembre 1975, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Per le finalità di cui alla legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 , sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975:
 
1) il limite di impegno di 800 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera a);
 
2) il limite di 100 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera b);
 
3) la spesa di 600 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera c);
 
4) la spesa di 500 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera d).
 
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi, in conformità a quanto stabilito nell' art. 36, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 .
 
Per la prestazione della garanzia di cui all'art. 9 è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1984 e la spesa di 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.
Art. 2. 
(Disposizioni finanziarie per i contributi in interesse e per la garanzia)
 
All'onere di 900 milioni, di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo:
a) 
del cap. n. 1380, con la denominazione "Contributi costanti, della durata massima di 15 anni, per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di alberghi, pensioni, locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed altri impianti concernenti il turismo sociale o giovanile, nonché per opere, servizi ed impianti - compresi quelli sportivi e ricreativi-pubblici o di uso pubblico, complementari all'attività turistica o comunque atta a favorire lo sviluppo del movimento turistico" e lo stanziamento di 800 milioni;
b) 
del cap. n. 1382, con la denominazione "Contributi costanti, della durata massima di 10 anni, per la ristrutturazione e l'adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna, in comuni o frazioni con popolazione non superiore a 2.500 abitanti", e lo stanziamento di 100 milioni.
 
All'onere di 100 milioni di ,cui all'art. 1, terzo comma, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 937, con la denominazione "Oneri conseguenti la prestazione di garanzia sussidiaria ad Istituti convenzionati, alle operazioni di credito per investimenti nel settore del Turismo e dell'industria alberghiera" e lo stanziamento di 100 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. 
(Disposizioni finanziarie per i contributi in capitale)
 
All'onere di 1100 milioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo ad un tasso non superiore al 15% e per una durata non superiore ad anni 30, da estinguere mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.
 
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. n. 104 con la denominazione "Provento dei mutui autorizzati per il finanziamento di contributi in capitale nelle spese relative ad investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e la dotazione di 1.100 milioni.
 
Nel corrispondente stato di previsione della spesa saranno conseguentemente istituiti:
 
- il cap. n. 1384, con la denominazione "Contributi in capitale nelle spese di importo non superiore a 20 milioni per opere, impianti e servizi complementari concernenti il turismo e l'industria alberghiera" e lo stanziamento di 500 milioni;
 
- il cap. n. 1385, con la denominazione "Contributi in capitale nelle spese per le opere di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi del turismo e dell'industria alberghiera", e lo stanziamento di 600 milioni.
 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al primo comma, valutati in 85 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capp. n. 1018 e n. 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, nella rispettiva misura di 75 e 10 milioni, e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 941, con la denominazione "Quote interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura delle rate relative ai contributi in capitale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e lo stanziamento di 75 milioni, nonché del cap. n. 1425, con la denominazione "Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura delle rate relative ai contributi in capitale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e lo stanziamento di 10 milioni.
 
Al maggior onere derivante dall'ammodernamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutato in 85 milioni per gli anni 1976 e successivi, si farà fronte con la disponibilità derivante da una riduzione, di pari ammontare dell'onere iscritto nel cap. 1316 del bilancio per l'anno finanziario 1975.
 
A partire dall'anno 1976, e fino alla completa estinzione dei mutui di cui ai precedenti commi, nel bilancio regionale saranno istituiti i cap.li n. 941 e n. 1425, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei rispettivi anni Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 settembre 1975
Aldo Viglione