Legge regionale n. 22 del 16 aprile 1975  ( Versione vigente )
"Integrazione a carico della Regione del fondo speciale per gli Asili-nido."
(B.U. 22 aprile 1975, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 , è sostituito dai seguenti commi: "
La Regione integra il fondo per gli asili-nido, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , nella seguente misura: L. 1.000.000.000 per l'anno 1972; L. 1.000.000.000 per l'anno 1973; L. 2.950.000.000 per l'anno 1974; L. 2.950.000.000 per l'anno 1975 e L. 3.000.000.000 per l'anno 1976.
Il piano pluriennale degli asili-nido, riferito ai periodi di tempo propri del piano di sviluppo regionale, costituirà specificazione settoriale del piano regionale medesimo e delle sue articolazioni in piani comprensoriali."
Art. 2. 
 
La Regione può concedere contributi suppletivi ai Comuni ed ai Consorzi di comuni, inseriti nei piani annuali per la costruzione, impianto ed arredamento degli asili-nido, per la spesa eventualmente necessaria, in conseguenza di appalti in aumento e di revisione dei prezzi contrattuali.
 
Per ottenere i suddetti contributi suppletivi i Comuni ed i Consorzi di comuni devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta Regionale; l'entità del contributo viene determinata con deliberazione della Giunta regionale sulla scorta della documentazione presentata nel limite massimo di 20 milioni per ciascun asilo-nido e di 9 milioni per ciascun micro-asilo nido.
 
Per la concessione dei contributi suppletivi, di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 2000 milioni.
 
Le somme non impegnate nell'anno 1975 possono essere utilizzate negli anni successivi, ai sensi dell' art. 36, secondo comma del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , con le successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3. 
 
Alla spesa di cui all'art. 1, relativa agli anni 1974 e 1975, si provvede, per la parte di 5.850 milioni, mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguere mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.
 
Alla spesa di 2.950 milioni, ricadente nell'anno 1976, si provvederà con successiva legge regionale.
 
Nello stato di previsione dell'entrata dell'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente iscritto il cap. n. 78, con la denominazione "Proventi dei mutui per il finanziamento degli oneri relativi alla integrazione regionale del piano per gli asili-nido per gli anni 1974 e 1975" e la dotazione di 5.850 milioni.
 
Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà iscritto il cap. n. 1171, con la denominazione "Contributi a carico della Regione, per il piano di costruzione, impianto e arredamento degli asili-nido per gli anni 1974 e 1975" e lo stanziamento di 5.850 milioni.
 
All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutati in 700 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione di 670 milioni del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 e mediante una riduzione di 30 milioni del fondo speciale di cui al cap. n. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli n. 552 e n. 1407/1, relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 670 milioni e di 30 milioni.
 
Nei bilanci di previsione degli anni 1976 e successivi saranno iscritti i cap.li n. 552 e n. 1407/1 con stanziamenti pari in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei rispettivi anni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. 
 
Al restante onere di 50 milioni ricadente nell'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 524, con la denominazione "Contributi, a carico della Regione, per la gestione, il funzionamento e la manutenzione di asili-nido" e lo stanziamento di 50 milioni.
 
Allo stesso onere, ricadente nell'anno 1976, si provvederà scrivendo nel corrispondente bilancio di previsione, il cap. n. 524, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. 
 
Alla spesa di cui all'art. 2 della presente legge si provvede:
 
- per la parte di 860 milioni mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. n. 1018 del bilancio per l'anno finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, del cap. n. 1174, con la denominazione "Contributi suppletivi nelle maggiori spese per la costruzione di asili-nido" e lo stanziamento di 860 milioni;
 
- per la parte di 1.140 milioni, mediante l'accensione di mutui di pari ammontare complessivo, alle migliori condizioni di tasso e di durata, da estinguere mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.
 
Nello stato di previsione dell'entrata dell'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. n. 79 con la denominazione "Proventi dei mutui per la concessione di contributi suppletivi nella maggiore spesa per la costruzione di asili-nido" e la dotazione di 1.140 milioni.
 
Nel corrispondente stato di previsione della spesa, la somma di 1.140 milioni sarà iscritta nel cap. n. 1174, di cui al primo comma.
 
All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui, valutato in 140 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione di 120 milioni del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 e mediante una riduzione di 20 milioni del fondo speciale di cui al cap. n. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, i cap.li n. 553 e n. 1407/2, relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 120 e di 20 milioni.
 
Nei bilanci di previsione degli anni 1976 e successivi saranno iscritti i cap.li n. 553 e n. 1407/2, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei rispettivi anni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. 
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 aprile 1975
Gianni Oberto Tarena