Legge regionale n. 60 del 05 dicembre 1975  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 'Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Norme transitorie per il primo inquadramento '.
(B.U. 09 dicembre 1975, n. 49)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 
1. 
Il 1° comma dell'art. 62 della legge regionale 12-8-1974, n. 22 è abrogato e sostituito dal seguente:
"- Inquadramento del personale di ruolo trasferito.

Il personale di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici trasferito in applicazione della legge 16-5-1970, n. 281 , e quello ad esso assimilabile è inquadrato, fatti comunque, salvi i diritti acquisiti nell'Amministrazione di provenienza, nelle qualifiche regionali in base alla seguente tabella di corrispondenza:
QUALIFICHE REGIONALI
QUALIFICHE STATALI
PARAMETRO
Dirigente di settore
Dirig. superiore e qualifiche equip.

Inspettore gen.

530
Capo servizio
1° Dirigente e qualifiche equip.

Dirett. di Divis.
426-387
Istruttore
Segretario Capo e qualifiche equip.

Direttore di Sez.

Consigliere

Direttore Centro Formaz. Profess.le
370

307

257



Capo Ufficio
Segretario Pr. e qualifiche equip.

Ins. Teorico-Tec. pratici

Coadiutore Sup. e qualifiche equip.
255-260



245
Segretario
Segretario e qualifiche equip.

Coadiutore Pr.

Capo operaio
160

188-183

210
Operatore specializzato
Operaio spec e qualifiche equip.

Operaio qualif.







Sorv. 1. categ.

Comm. Capo e Agg.

Tecn. Capo autista

Coadiutore
190

165

173

146

129

150

165

143

128-120

Operatore
Autista e qualifiche equip.

Commesso



Operaio





133

133

115

153

133

115
Custode
Qualifiche con parametro
100
"
Art. 2 
1. 
Il 1° comma dell'art. 64 della legge regionale 12-8-1974 n. 22 è abrogato e sostituito dal seguente:
"- Inquadramento del personale di ruolo comandato

Il personale di ruolo dello Stato e degli Enti Pubblici, distaccato o comandato a norma dell' art. 65 della legge 10-2-1953, n. 62 presso gli uffici regionali ed ivi in servizio senza demerito, è inquadrato, a domanda, nelle qualifiche regionali in base alla tabella di corrispondenza di cui all'art. 62, 1° comma, sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento, di cui al successivo art. 70, nonché per il personale del Consiglio sentito anche l'Ufficio di Presidenza. "
Art. 3 
1. 
Il 1° e il 2° comma dell'art. 65 - Modalità per l'inquadramento - sono abrogati e sostituiti dal seguente comma:
"Il personale proveniente dalla carriera ausiliaria ed inquadrato nel ruolo regionale in applicazione delle presenti norme potrà essere ammesso a partecipare ai concorsi che verranno indetti per la nomina alle qualifiche di operatore e operatore specializzato, purché abbia adempiuto alla scuola d'obbligo prevista dalle disposizioni vigenti alla data in cui è cessato per l'interessato l'obbligo scolastico. "
Art. 4 
1. 
L' art. 66 della legge regionale 12-8-1974, n. 22 è abrogato e sostituito dal seguente:
"- Ricostruzione economica della carriera

Ai fini della ricostruzione economica della carriera, il servizio prestato presso la Regione Piemonte in qualità di trasferito, distaccato o comandato di ruolo è valutato per intero.
I periodi di servizio prestato quale dipendente civile o equiparato di Pubbliche Amministrazioni, anteriormente alla data d'inquadramento sono computati in base alla seguente tabella: OMISSIS
Sono inoltre computati in ragione del 50% i servizi svolti nell'Amministrazione non civile dello Stato che abbiano costituito titolo e requisito per l'ingresso nella carriera civile.
L'anzianità viene computata in mesi: le frazioni di mesi superiori a 15 giorni vengono conteggiate per mese intero, quelle pari o inferiori ai 15 giorni sono trascurate.
I riconoscimenti del servizio pregresso previsti dal secondo comma del presente articolo, non sono attuati nei confronti del personale inquadrato nel ruolo dell'Amministrazione regionale nelle qualifiche dirigenziali di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n.748 , come previsto dall'ultimo comma del successivo art. 74."
Art. 5 
1. 
L' art. 71 della L.R. 12-8-1974, n. 22 è così modificato:
 
La rubrica è abrogata e sostituita dalla seguente:
"Inquadramento del personale non di ruolo ed a tempo determinato."
 
Dopo il 4° comma sono aggiunti i seguenti:
"Le procedure d'inquadramento di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale amministrativo presso i Centri di Formazione Professionale con contratto a tempo determinato, in servizio alla data del 4-9-1974, che nel biennio anteriore a tale data abbia svolto attività lavorativa a tempo pieno per almeno un intero anno scolastico o che risulti incaricato a tempo pieno per l'anno formativo '74-'75.
Il personale docente presso i Centri di Formazione Professionale con contratto a tempo determinato, in servizio alla data del 4-9-'74, che nel biennio anteriore a tale data abbia svolto attività lavorativa a tempo pieno per almeno un intero anno scolastico o che risulti incaricato a tempo pieno per l'anno formativo 1974-75, viene inquadrato a domanda nella qualifica di Segretario subordinatamente ad accertamento di idoneità in esito a concorso interno le cui modalità saranno stabilite dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Al personale didattico di cui sopra è consentito l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni svolte, al compimento del periodo di due anni di servizio con tali funzioni.
La decorrenza dell'inquadramento per il personale amministrativo e docente, di cui sopra, va riferita alla data del 4-9-1974"
 
Il 5° comma dell'art. 71 è abrogato e sostituito dal seguente:
"La scadenza dei rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti della Regione, comunque assunti o denominati, è prorogata sino alla data di espletamento dei concorsi come sopra previsti."
Art. 6 
1. 
Il 2° comma ed il 3° comma dell'art. 73 della L.R. 12-8-1974, n. 22 sono abrogati e sostituiti dal seguente:
"A decorrere dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione e fino alla data del provvedimento di inquadramento sarà corrisposto a tutto il personale, cui si applicano le presenti norme transitorie, un assegno "una tantum" pari alla differenza fra il trattamento economico ad esso spettante sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita per effetto della presente legge all'atto del provvedimento d'inquadramento e quanto percepito, per lo stesso periodo, dall'Ente di provenienza o dalla Regione, a qualunque titolo diverso da indennità di missione, compenso per lavoro straordinario e premi in deroga, nel rispetto del principio della onnicomprensività del trattamento economico stabilito dall'art. 55 della presente legge."
Art. 7 
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 1974 e precedenti, valutati in 1.500 milioni, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, delle disponibilità esistenti nel capitolo n. 1018 - Rubrica 3 (numero 1 e n. 2); Rubrica 5 (n. 1); Rubrica 6 (n. 1) e Rubrica 8 (n. 1 e n. 2) - dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 45, con la denominazione "Assegni spettanti al personale in dipendenza del suo inserimento nel ruolo regionale. Oneri per gli anni 1974 e precedenti" e con lo stanziamento di 1.500 milioni.
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, valutati in 400 milioni, si provvede mediante un'ulteriore riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 - Rubrica 6 (numero 1) - del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'iscrizione delle somme di 10 milioni nel capitolo n. 4, di 40 milioni nel capitolo n. 40 e di 10 milioni nel capitolo n. 44, di 20 milioni nel capitolo n. 132 e di 5 milioni nel capitolo n. 136, di 10 milioni nel capitolo n. 210 e di 2 milioni nel capitolo n. 212, di 10 milioni nel capitolo n. 270 e di 2 milioni nel capitolo n. 271, di 10 milioni nel capitolo n. 310 e di 2 milioni nel capitolo n. 312, di 60 milioni nel capitolo n. 314 e di 15 milioni nel capitolo n. 316, di 15 milioni nel capitolo n. 360 e di 5 milioni nel capitolo n. 361, di 30 milioni nel capitolo n. 400 e di 10 milioni nel capitolo n. 401, di 15 milioni nel capitolo n. 580, e di 5 milioni nel capitolo n. 581, di 40 milioni nel capitolo n. 660, e di 10 milioni nel capitolo n. 661, di 40 milioni nel capitolo n. 710 e di 10 milioni nel capitolo n. 711, di 20 milioni nel capitolo n. 751, e di 4 milioni nel capitolo n. 752 dello stato di previsione medesimo.
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1976 e successivi si farà fronte con gli stanziamenti, di cui al precedente comma, che risulteranno iscritti nei correlativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione {denominazione}.

Data a Torino, addì 5 dicembre 1975
Aldo Viglione