"Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale."[1]
(B.U. 25 novembre 1975, n. 47)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La Regione, in coerenza con il piano di sviluppo regionale e le sue articolazioni comprensoriali, provvede a realizzare, previa consultazione delle Comunità montane e delle Province, interventi in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale, ai sensi del
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8
, art. 2, e del
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11
, art. 1, con la predisposizione di programmi annuali delle opere relative.
Art. 2.
Gli interventi della Regione riguardano in particolare le seguenti opere:
1) Nei territori dei bacini montani, ai sensi del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
e successive modifiche ed integrazioni:
a) opere di sistemazione idraulico-forestale;
b) rimboschimenti e rinsaldamenti di terreni e opere costruttive immediatamente connesse;
c) ricostituzione di boschi deteriorati;
d) lavori di difesa contro la caduta di valanghe;
e) opere di difesa degli abitati.
2) Opere idrauliche di 4a e 5a categoria e non classificate ai sensi del
R.D. 25 luglio 1904, n. 523
e successive modifiche ed integrazioni.
3) Lavori di difesa di abitati e di strade provinciali e comunali da frane e corrosioni di fiumi e torrenti, ai sensi della
legge 30 giugno 1904, n. 293
e successive modifiche ed integrazioni. d) 4) Opere di consolidamento e trasferimento di abitati, ai sensi della
legge 9 luglio 1908, n. 445
e successive modifiche ed integrazioni. e) 5) Acquisto di terreni, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
, da destinare alla formazione di boschi e foreste.
La Regione può sostituirsi alle Amministrazioni provinciali e comunali ed altri Enti nei casi in cui essi non intendano esercitare le facoltà loro riconosciute dal
R.D. 25 luglio 1904, n. 523
.
Art. 3.
I programmi annuali di intervento di cui al precedente art. 1, formulati organicamente per bacino idrografico, sono predisposti dall'Ufficio regionale preposto alla tutela dell'ambiente con la collaborazione degli Uffici del Genio Civile e degli Ispettorati Forestali, entro il 30 aprile.
Essi devono tenere conto:
a)
delle situazioni di maggior dissesto risultanti dal rapporto sulla sistemazione idraulica e forestale del territorio regionale;
b)
dei piani di sviluppo e dei programmi stralcio annuali delle Comunità montane di cui all'
art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
;
c)
degli eventuali programmi predisposti dallo Stato e dalle Province per le opere di loro competenza.
Art. 4.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale per la sistemazione idraulica e forestale, di cui all'art. 8 della presente legge, adotta annualmente, entro il 31 maggio, programmi di intervento per nuove opere e per opere di conservazione e manutenzione.
Art. 5.
Gli interventi previsti dall'art. 2 della presente legge sono a totale carico della Regione, che provvede alla loro realizzazione direttamente o attraverso le Comunità montane per i territori classificati montani e le Province per i restanti territori. I relativi lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta o in appalto.
Per le opere eseguite dalla Regione, i relativi progetti esecutivi sono predisposti dagli Uffici del Genio Civile e dagli Ispettorati Forestali, nell'ambito delle rispettive competenze per materia e per territorio.
I progetti esecutivi delle opere, redatti dagli Uffici del Genio Civile e dagli Ispettorati Forestali o dagli Enti concessionari di cui al primo comma del presente articolo, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo, su parere degli Uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente per opere di importo fino a lire 100 milioni e su parere della Commissione per la sistemazione idraulica e forestale di cui all'art. 8 della presente legge per opere di importo superiore a lire 100 milioni.
Con il medesimo decreto con cui si approva il progetto esecutivo delle opere, il Presidente della Giunta Regionale ne determina il finanziamento.
Per i lavori da eseguirsi a cura degli Uffici regionali, con il decreto di approvazione del progetto è disposto l'accreditamento dei fondi necessari.
Art. 6.
Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 50 milioni, è sufficiente, in luogo del collaudo, il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, controllato e vistato dall'Ufficio regionale competente.
Per le opere eccedenti l'importo di lire 50 milioni, il collaudatore è nominato dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.
Con successivi provvedimenti il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, approva gli atti di collaudo e dispone la liquidazione dei lavori.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme in vigore per i lavori pubblici dello Stato.
L'esecuzione delle opere date in concessione ai sensi del precedente art. 5 è sottoposta alla sorveglianza degli Uffici Regionali.
Gli enti concessionari potranno utilizzare per le spese generali una quota non superiore al 15% dell'importo progettuale delle opere. Nei medesimi programmi annuali, il 10% dello stanziamento globale sarà accantonato per il finanziamento di interventi urgenti che si rendano necessari in conseguenza di dissesti sopravvenuti o che valgano a prevenire possibili eventi calamitosi.
[2]
I programmi annuali di intervento, di cui all'art. 3 della presente legge, dovranno prevedere un accantonamento di fondi, pari al 10% dello stanziamento globale, da destinare al finanziamento degli eventuali oneri suppletivi che potranno insorgere dopo l'approvazione dei progetti esecutivi.
7 bis.
Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e prevista dal Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) o connessa ad un'opera prevista dal PAI siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preodinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.
[3]
7 ter.
Le procedure espropriative, da attivare per la realizzazione di aree di laminazione controllata hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Tali limitazioni sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera. Ai proprietari delle aree è corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino al massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.
[4]
L'approvazione dei progetti esecutivi concernenti opere di sistemazione idraulica e forestale implica la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime.
Art. 7.
Le opere previste nei progetti esecutivi approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, della presente legge, devono essere ultimate entro un anno dalla data di approvazione del progetto, salvo comprovati casi di forza maggiore derivanti da gravi avversità atmosferiche.
Art. 8.
Presso la Regione è costituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Commissione per la sistemazione idraulica e forestale composta da:
a)
l'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente che la presiede;
b)
l'Assessore regionale alle opere infrastrutturali o un suo delegato;
c)
l'Assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato;
d)
l'Ispettore regionale delle Foreste;
e)
un funzionario tecnico degli uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente;
f)
un funzionario tecnico assegnato agli uffici regionali per le opere infrastrutturali;
g)
cinque esperti nelle discipline di ingegneria idraulica, scienze geologiche e scienze forestali designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre nominativi;
h)
un rappresentante del Magistrato per il Po.
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario addetto agli uffici regionali per la tutela dell'ambiente.
La Commissione formula:
a)
il parere di cui all'art. 5, 3° comma, della presente legge, sui progetti esecutivi delle opere di sistemazione idrogeologica e forestale;
b)
il parere di cui al precedente art. 4 sui programmi annuali di intervento.
Gli esperti designati dal Consiglio Regionale devono dichiarare all'atto della nomina di non avere rapporti di lavoro o di interesse diretti od indiretti con Enti od imprese interessate alla realizzazione delle opere di cui alla presente legge.
La Commissione dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
Art. 9.
Agli operai assunti a tempo determinato per lavori eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione o dagli Enti concessionari si applicano i contratti collettivi di lavoro.
L'assunzione non può superare in ogni caso la durata massima di 165 giornate lavorative.
Art. 10.
Ai fini della realizzazione dei programmi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 5.000 milioni per l'anno 1975.
Le spese occorrenti alla realizzazione dei programmi per gli anni 1976 e successivi saranno autorizzate con apposite leggi regionali.
Alla spesa di cui al l° comma si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al 15% e per una durata non superiore a trent'anni, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, i mutui predetti.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il cap n. 87, con la denominazione "Proventi dei mutui autorizzati per gli interventi di competenza regionale in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche" e la dotazione di Lire 5.000 milioni. Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà istituito il cap. n. 1130, con la denominazione "Spese per gli interventi di competenza regionale in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche" e lo stanziamento di L. 5.000 milioni.
All'onere per l'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutato in 375 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, degli stanziamenti di cui ai capp. n. 1018 e n. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, nella rispettiva misura di 350 milioni e di 25 milioni, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 394, con la denominazione "Quote interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati per le spese in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico forestali e opere idrauliche" e lo stanziamento di 350 milioni, nonché del cap. n .1420, con la denominazione "Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati per le spese in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche" e lo stanziamento di 25 milioni.
Al maggior onere ricadente nell'anno 1976 ed in ciascuno degli anni successivi, valutato in 375 milioni, si farà fronte, fino alla completa estinzione dei mutui di cui ai precedenti commi, mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capp. n. 385 e n. 1114 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, rispettivamente nella misura di 150 milioni e 225 milioni.
Alla spesa di funzionamento della Commissione di cui al precedente art. 8, valutata in 1 milione annuo, si provvede, a partire dall'anno finanziario 1975, con lo stanziamento del cap. n. 380 del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
(Norma transitoria)
Per il primo anno di applicazione della presente legge i termini di cui agli artt. 3, 4 e 5 sono fissati rispettivamente in 30, 60 e 120 giorni a far tempo dall'entrata in vigore della legge medesima. Parimenti, il parere, di cui all'art. 4, della Commissione regionale per la sistemazione idraulica e forestale è sostituito dal parere del Consiglio regionale.
Art. 12.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 45 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 novembre 1975
Aldo Viglione
Note:
[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
[2] Questo comma dell'articolo 6 è stato modificato ad opera del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 36 del 1976.
[3] Il comma 7 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 del 2011.
[4] Il comma 7 ter dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 19 del 2018.