"Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dall'informazione."
(B.U. 16 settembre 1975, n. 37)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Costituzione del Consorzio)
La Regione partecipa con l'Università degli Studi e con il Politecnico di Torino al "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", con sede in Torino.
Il Presidente della Giunta regionale con il Rettore dell'Università degli Studi di Torino e con il Rettore del Politecnico di Torino stipula l'atto costitutivo e redige lo statuto del Consorzio, il quale dovrà essere approvato dal Consiglio regionale con apposita deliberazione.
In attesa della stipulazione dell'atto costitutivo del Consorzio e dell'approvazione di cui all'art. 61, comma 3 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
R.D. 31 agosto 1933 n. 1592
, si applicano le disposizioni note nell'art. 6 della presente legge.
Art. 2.
(Partecipazione al Consorzio)
Oltre alla Regione Piemonte, all'Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino, possono partecipare al Consorzio:
a)
gli enti locali del Piemonte;
b)
ogni altra Università o Istituto superiore o Centro di ricerca del Piemonte;
c)
le organizzazioni sindacali, sociali o di categoria operanti nella regione;
d)
altri enti ed organizzazioni eventualmente previsti dallo Statuto del Consorzio.
Art. 3.
(Finalità e compiti del Consorzio)
Finalità generale del Consorzio è di mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa.
Compito del Consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati che, operando nel quadro della politica regionale di programmazione e promuovendo la connessione tecnica ed operativa degli enti ed organizzazioni consorziati, garantisca lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse, la standardizzazione delle procedure; faciliti l'accesso alle tecniche informatiche da parte degli Enti di minore dimensione e la loro estensione a nuovi settori operativi di interesse sociale; favorisca la formazione di tecnici dell'informatica orientati ai problemi economico-sociali della Regione.
Art. 4.[2]
(...)
Art. 5.
(Norme finanziarie)
Per la costituzione del fondo di dotazione iniziale del Consorzio, è autorizzata la spesa di 150 milioni, ripartita in tre quote annue di uguale ammontare.
Alla spesa di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione pari a 50 milioni, della disponibilità di cui alla rubrica 6, n. 1, del fondo speciale iscritto nel cap. n. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, del cap. 1391, con la denominazione: "Conferimento di quota del fondo di dotazione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", e lo stanziamento di 50 milioni.
Nel bilancio degli anni 1976 e 1977 sarà iscritto il cap. n. 1391, con la denominazione e stanziamento indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Costituzione del Comitato provvisorio per la progettazione e preparazione delle attività del Consorzio)
In attesa dell'approvazione da parte dei competenti organi ministeriali dell'atto costitutivo del "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione" di cui alla presente legge, è istituito presso la Regione Piemonte un Comitato provvisorio per la progettazione e preparazione dell'attività del Consorzio.
è compito del Comitato provvisorio svolgere un'attività di studio e progettazione in preparazione delle attività del Consorzio quali definite dall'art. 3 della presente legge.
Fanno parte del Comitato provvisorio il Presidente della Giunta Regionale, l'Assessore alla Programmazione e tre membri nominati dal Consiglio Regionale del Piemonte.
I membri di nomina del Consiglio Regionale sono eletti a scrutinio segreto ed ogni Consigliere Regionale non può votare più di due nomi.
Fanno inoltre parte del Comitato provvisorio tre membri nominati dall'Università degli Studi di Torino e due membri nominati dal Politecnico di Torino.
Il Comitato provvisorio è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o su delega dall'Assessore alla Programmazione.
Il Comitato provvisorio si avvale per i suoi lavori della collaborazione di un Comitato scientifico composto di 10 membri dei quali 2 nominati dalla Giunta Regionale e 3 nominati dal Consiglio Regionale del Piemonte secondo le modalità previste al 4° comma del presente articolo per la nomina dei membri del Comitato provvisorio, tre nominati dall'Università degli Studi di Torino, 2 nominati dal Politecnico di Torino.
Il Comitato provvisorio ha sede presso la Giunta Regionale del Piemonte.
Art. 7.
(Norme finanziarie)
Per le spese di impianto e di funzionamento del Comitato provvisorio e del Comitato scientifico di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 50 milioni a partire dall'anno finanziario 1975.
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, della disponibilità di cui alla rubrica 3 n. 2 lettera a), del fondo speciale iscritto nel cap. n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 89, con la denominazione "Contributo nelle spese di impianto e di funzionamento del Consorzio per il trattamento dell'informazione", e lo stanziamento di 50 milioni.
Nel bilancio degli anni 1976 e successivi sarà iscritto il cap. n. 89, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 settembre 1975
Aldo Viglione
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 15 del 2020.
[2] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 del 1995.