Legge regionale n. 47 del 04 giugno 1975  ( Versione vigente )
"Interventi a favore degli enti locali territoriali dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva del Piemonte."[1]
(B.U. 10 giugno 1975, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione, in attuazione dei principi stabiliti all' art. 11 della legge 426/1971 ed in conformità a quanto disposto dall' art. 4 dello Statuto regionale , promuove, con il concorso degli Enti Locali, interventi idonei a ristrutturare le attività commerciali al dettaglio considerandone altresì le esigenze e le fasi di approvvigionamento nel Piemonte.
 
La Regione si propone di favorire tale ristrutturazione in relazione alla riorganizzazione del sistema distributivo regionale considerato in rapporto alle esigenze della produzione ed in funzione della tutela del consumatore e dello sviluppo equilibrato della comunità regionale e delle comunità locali.
 
A tali fini, la Regione concede contributi, concorsi negli interessi e provvidenze a favore dei soggetti indicati nei successivi articoli.
Art. 2. 
(Soggetti destinatari)
 
Sono ammessi ai contributi e alle agevolazioni previste dalla presente legge:
a) 
i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane singole o associate di cui alla legge regionale 17/1973 ;
b) 
i gruppi d'acquisto costituiti congiuntamente o disgiuntamente, purchè non in numero inferiore a 30, tra esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa o ambulante, tra esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tra operatori turistici;
c) 
le associazioni e le cooperative tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio per la gestione in comune di attività commerciali al dettaglio a cassa unica o a casse divise, tra esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tra operatori turistici;
d) 
le cooperative d'acquisto tra esercenti il commercio al dettaglio e loro consorzi, tra esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tra operatori turistici;
e) 
le cooperative di consumo aventi come attività l'esercizio del commercio al dettaglio;
f) 
le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, legalmente costituiti tra operatori economici del settore commerciale destinati a fornire garanzia di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 5 lett. d).
[2]
g) 
gli operatori commerciali singoli anche se aderenti alle unioni volontarie che aprano o trasformino punti di vendita al dettaglio, ubicati in zone commerciali o centri integrati, di cui sia previsto lo sviluppo o la ristrutturazione secondo le indicazioni dei piani di sviluppo di cui alla legge 426/1971 .
 
Ai fini della presente legge gli operatori commerciali e gli esercenti il commercio considerati sono quelli iscritti alla Cassa Mutua.
Art. 3. 
(Programmi di iniziative ammesse a contributo a favore degli Enti Locali di cui all'art. 2 lettera a))
 
L'intervento finanziario per i soggetti di cui all'art. 2 lettera a) è destinato ai programmi di investimento e di sviluppo che abbiano per oggetto:
a) 
l'acquisto di aree, immobili e impianti e la realizzazione di strutture e infrastrutture di centri intercomunali per la commercializzazione, valorizzazione e tipizzazione dei prodotti di cooperative agricole o di altre forme associative di produttori agricoli specie se regionali, nonchè per l'approvvigionamento dei prodotti alimentari di largo e generale consumo; i relativi programmi d'intervento vengono deliberati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali interessati.

Per gli interventi previsti dall'art. 3 lettera a) la Giunta potrà avvalersi del parere espresso dall'Ente di Sviluppo agricolo del Piemonte, dal Comitato per i problemi della commercializzazione e del consumo e dall'Ires.

Per la realizzazione dei programmi di cui sopra, la Regione promuove appositi Consorzi tra gli Enti locali territoriali e le Camere di commercio più direttamente interessati.

I relativi piani di attuazione debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta.

La gestione dei centri intercomunali di commercializzazione dovrà essere affidata dai suddetti consorzi a cooperative o consorzi di produttori agricoli e con l'eventuale partecipazione di forme associative di commercianti. Il controllo della gestione viene esercitato dai consorzi promossi dalla Regione. In conformità ai programmi di intervento deliberati dal Consiglio:
b) 
l'acquisto delle aree e la realizzazione di infrastrutture e di opere relative a impianti pubblici comunali di commercializzazione;
c) 
l'acquisto delle aree e la realizzazione di infrastrutture per l'insediamento di unità di deposito e commercializzazione a favore dell'associazionismo e cooperazione, per la realizzazione di centri commerciali integrati per la vendita al dettaglio e di centri commerciali all'ingrosso da parte di aziende che si associno; le aree così acquisite sono cedute in concessione d'uso negli stessi termini e condizioni previsti dalla legge 865/1971 .
Art. 4. 
(Forme e percentuali di finanziamento per gli Enti locali)
 
L'intervento finanziario per le iniziative di cui all'art. 3 lettera a) è assicurato dalla Regione tenuto conto della partecipazione degli enti consorziati.
 
Per le iniziative di cui all'art. 3 lettere b) e c) gli interventi finanziari consistono in contributi in conto capitale sino alla misura massima del 90% dell'importo della richiesta ammessa.
Art. 5. 
(Programmi ed iniziative ammesse a contributo per i soggetti di cui all'art. 2 lettere b, c, d, e)
 
L'intervento finanziario a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 lettere b), c), d), e), è destinato ai programmi di investimento e di sviluppo che abbiano per oggetto congiuntamente o singolarmente:
a) 
l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento di locali e di impianti adibiti o da adibire a magazzino per deposito, conservazione e stoccaggio della merce, compresi gli investimenti per la meccanizzazione delle operazioni di movimentazione delle merci e l'eventuale acquisizione del terreno a qualsiasi titolo;
b) 
l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento dei locali e delle attrezzature necessarie all'esercizio della attività commerciale al dettaglio, relativa a nuovi insediamenti con superfici di vendita non inferiori a 400 metri quadri, previsti dai Piani di sviluppo commerciali e gestite da forme associative o cooperative;
c) 
l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento dei locali e delle attrezzature necessarie all'esercizio delle attività commerciali al dettaglio per i soggetti di cui all'articolo 2 lettera g), in quanto operino la trasformazione o il trasferimento con relativa soppressione di punti di vendita preesistenti nelle aree individuate dai piani di adeguamento e di sviluppo della rete commerciale dei comuni, secondo quanto previsto dalla legge 426/1971 ;
d) 
La costituzione di cooperative di garanzia fra esercenti il commercio al dettaglio, per agevolare la concessione ai soci di crediti bancari per la dotazione o il rinnovo di impianti e di attrezzature, con preferenza a quelle i cui soci partecipino anche a forme associative nella fase di approvvigionamento delle merci per la realizzazione dei programmi previsti dal presente articolo;
e) 
la promozione di iniziative rivolte a migliorare il livello professionale degli addetti alle attività commerciali e la formazione di dirigenti e quadri per le forme associative e cooperative.
Art. 6. 
(Forme e percentuali di finanziamento)
 
Gli interventi finanziari per i programmi e le iniziative di cui all'art. 5 sono così stabiliti:
a) 
Contributi costanti annui pari al 5,5% per l'assunzione di mutui di durata non superiore a dieci anni con Istituti di credito convenzionati con la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16. L'aliquota massima di investimento, ammissibile al finanziamento, è del 70% del costo dell'opera specifica riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al precedente articolo, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 400.000.000 o per opere di maggior costo fino alla concorrenza di lire 400.000.000;
[3]
b) 
in alternativa possono essere concessi, limitatamente ad iniziative il cui costo complessivo non superi le spese di lire 400.000.000 o per opere di maggior costo fino alla concorrenza di L. 400.000.000, contributi in capitale per un periodo di 5 anni a partire dal 1975 in misura pari per ciascun anno al 10% dell'aliquota massima di cui alla precedente lettera a);
c) 
contributi una tantum, sino al limite massimo del 30% della quota di capitale sociale versata dai soci, vengono riconosciuti negli interventi di cui all'art. 2 lettera f) con riferimento ad un valore massimo di L. 50.000.000;
d) 
borse di studio ed iniziative di promozione della formazione professionale degli addetti alla distribuzione di cui all'art. 5 lettera e) per uno stanziamento annuo complessivo di L. 50.000.000. E' esclusa dal contributo regionale la parte di spesa già finanziata con provvidenze previste dalla legge nazionale o con prestiti comunque assistiti da agevolazioni finanziarie concesse da Enti pubblici.
[4]
Art. 7. 
(Garanzia sussidiaria regionale)
 
Per gli interventi di cui al precedente articolo, viene accordata, in quanto compatibile, garanzia sussidiaria della Regione nei limiti dell'importo iniziale del prestito e fino al 50% delle passività sofferte dagli Istituti bancari convenzionati.
 
La cifra a questo fine destinata deve essere inferiore al 20% delle somme stanziate a titolo di annualità ai sensi dell'art. 17, punto 4).
 
La garanzia ha natura sussidiaria e opera, nel limite dell'importo del prestito, sulle passività che gli Istituti convenzionati dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento di tutte le procedure per il recupero coattivo del credito, comprese le spese legali nel limite massimo di L. 100.000.000. Nelle convenzioni che, a norma dell'art. 16, la Giunta Regionale stipulerà con gli Istituti di credito, verrà fissato il limite e le modalità di dette garanzie.
 
è riservata alla Giunta la facoltà di concedere forme di fidejussione sostitutive delle suddette garanzie, utilizzando il fondo di garanzia.
Art. 8. 
(Requisiti dei programmi)
 
La concessione dei contributi per i programmi di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge è subordinata alla verifica, in quanto operabile, della rispondenza dei programmi stessi con le norme e direttive dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui agli artt. 11 e 12 della legge 426/1971 , nonchè alla conformità con le disposizioni dei piani urbanistici, dei piani di sviluppo economico e sociale e dei piani di sviluppo urbanistico delle Comunità montane, con le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate dagli organi della Regione, a norma dell'art. 32 del D.M. 14-1-1972.
 
Possono anche beneficiare dei contributi i programmi per cui sia stato concesso il nulla osta dalla Giunta regionale, ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge n. 426-1971.
 
Non sono ammesse a finanziamento le opere di puro abbellimento e richiamo e gli impianti e le attrezzature chiaramente superflue, o comunque eccedenti, rispetto alle esigenze funzionali realmente espletate.
Art. 9. 
(Condizioni urbanistiche richieste)
 
Per quanto riguarda le opere e le infrastrutture, sia in fase di prima realizzazione e di ammodernamento comunque incidenti su assetto urbanistico-territoriale delle rispettive zone di insediamento, sono condizioni inderogabili alla concessione dei contributi della presente legge:
a) 
la coerenza con le previsioni urbanistiche degli strumenti in vigore o in salvaguardia ove esistenti (piani territoriali di coordinamento, piani regolatori comunali ed intercomunali, programmi di fabbricazione, piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate, piani di zona, piani P.E.E.P. e piani ed indirizzi della Regione a norma della legge n. 426/1971 piano delle Comunità Montane, ecc.);
b) 
il rispetto degli standards urbanistici in materia di sistema di accessi, di dotazione, di aree di parcheggio e di servizi, di dotazioni di aree e spazi di uso pubblico, di eventuali collegamenti organici con gli altri servizi urbani, ecc., così come specificati negli strumenti e nelle normative locali in vigore o comunque nei limiti minimi inderogabili fissati dal D.M. 2-4-1968 art. 5 punto 2. Il rispetto degli standards suddetti implica la contestuale realizzazione dei servizi e delle infrastrutture relative;
c) 
l'applicazione, ogni qualvolta ne esistano i presupposti giuridici e operativi, delle procedure previste dalla Legge 865/1971 per l'acquisizione degli immobili ed aree, per servizi (art. 9 e 16 legge 865/19771 ) per la formazione di piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi-commerciali ( art. 27 della legge 865/1971 ).
Art. 10. 
(Criteri di priorità)
 
Per l'accoglimento delle domande hanno priorità le iniziative e le opere in grado di attivare il processo di ammodernamento e razionalizzazione delle strutture commerciali, tali da migliorare e rendere più accessibili i servizi per le popolazioni residenti in zone marginali o inadeguatamente servite. Sono, a tal fine, considerati con priorità:
a) 
le iniziative di carattere intercomunale o comprensoriale;
b) 
gli investimenti destinati a creare strutture di commercializzazione nelle zone che ne sono prive o carenti semprechè tali strutture siano idonee a favorire il deflusso dei prodotti dai luoghi di produzione al consumo;
c) 
i programmi che prevedono la concentrazione di preesistenti strutture per gli acquisti collettivi;
d) 
i programmi di investimento che comportano l'apertura di nuovi esercizi commerciali al dettaglio in zone considerate preferenziali dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita e la contemporanea chiusura di esercizi in zone considerate sature;
e) 
i programmi di investimento dei soggetti di cui all'articolo 2 lettera b) e c) che oltre all'attività primaria di acquisto a favore delle imprese associate, prevedano attività complementari di consulenza, assistenza e promozione produttivistica a favore delle imprese associate;
f) 
i programmi di investimento per i soggetti di cui all'art. 2 lettera a) per il trasferimento delle aziende grossiste da zone congestionate o dai centri storici nelle aree risultanti ottimali sul piano ubicazionale, anche rispetto alle grandi infrastrutture dei trasporti e preferibilmente nelle zone indicate dai piani commerciali e dagli strumenti urbanistici;
g) 
le domande di contributi presentate dai consorzi fidi e dalle cooperative di garanzia che siano dirette ad agevolare la concessione di credito per la realizzazione di programmi concernenti la promozione e l'incremento di forme consortili e organizzate di commercio al dettaglio, con particolare riguardo alla creazione di centri commerciali integrati.
 
Vengono considerate prioritarie, di norma, le iniziative riguardanti le forme associative e le cooperative.
Art. 11.[5] 
(Domande per la concessione dei contributi)
 
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 2 tramite il Sindaco del comune nel quale dovranno essere realizzate le iniziative per le quali si richiedono le agevolazioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'anno 1975 ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi successivi e devono essere corredate da:
a) 
una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa contenente le caratteristiche progettuali delle opere da realizzare, con l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, il preventivo di spesa relativo agli eventuali contributi e finanziamenti richiesti o ottenuti per le iniziative complementari e quello relativo all'oggetto della richiesta oppure il suo piano di finanziamento;
b) 
ogni altro documento atto ad individuare i titoli di priorità per la concessione del contributo, di cui all'art. 10 della presente legge;
c) 
la documentazione relativa al titolo per svolgere attività commerciale (ivi comprese tutte le altre autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
d) 
per i programmi condizionati alla compatibilità ai piani di adeguamento (426/1971 ) ed agli strumenti urbanistici, la documentazione dovrà contenere tutti gli elementi tecnici per la verifica dell'esistenza dei requisiti.
 
Dovranno inoltre essere allegati quei documenti attestanti le condizioni procedurali, patrimoniali e legali che danno titolo alla valutazione delle domande.
 
Le domande d'intervento regionale potranno riguardare opere i cui lavori debbono essere ancora iniziati, forniture ancora da eseguire, ovvero lavori o forniture che hanno avuto inizio dopo il primo gennaio dell'anno cui si riferiscono le medesime.
 
I Sindaci dei comuni trasmettono, entro 90 giorni dalla ricezione, al Presidente della Giunta Regionale le domande ricevute nei termini di cui al presente articolo, allegando il parere della Commissione Comunale per il commercio di cui agli artt. 15 e 16 della legge 426/1971 , nonchè il parere del Comune in ordine alla validità economica dell'iniziativa e la sua conformità agli indirizzi urbanistici locali e alla previsione dei piani del traffico.
Art. 12. 
(Ammissione e graduatoria delle richieste)
 
L'ammissibilità e la relativa graduatoria delle domande e l'entità corrispondente del contributo vengono deliberati dalla Giunta sulla base dei criteri e dei parametri valutativi preventivamente stabiliti con apposito provvedimento, sentita la Commissione di cui all'art. 13.
 
I contributi di cui alla presente legge sono concessi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima assunta entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande.
 
Tale deliberazione dovrà determinare le condizioni alle quali è subordinata la concessione e i termini relativi all'esecuzione degli interventi.
 
Detti termini possono essere prorogati con deliberazione della Giunta Regionale per eccezionali motivi non imputabili ai richiedenti.
 
Il contributo nei limiti dello stanziamento annuo disponibile, viene erogato secondo l'ordine di graduatoria delle domande d'investimento.
 
Nella formulazione della graduatoria annuale debbono essere prese in considerazione le iniziative inoltrate e non finanziate nell'esercizio immediatamente precedente, previo rinnovo delle domande nei termini stabiliti.
Art. 13. 
(Commissione tecnica consultiva)
 
La Commissione tecnica consultiva è nominata dal Presidente della Giunta Regionale ed è composta:
a) 
dall'Assessore al Commercio o suo delegato con funzionari di Presidente;
b) 
da quattro funzionari della Regione, scelti tra quelli che prestano la propria attività nel settore del commercio, dell'assetto territoriale, dei lavori pubblici e dell'agricoltura;
c) 
da tre esperti in problemi della distribuzione, designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti al dettaglio a posto fisso maggiormente rappresentativi nella Regione;
d) 
da un esperto in problemi della distribuzione designato dalle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative nella Regione, dei commercianti ambulanti al dettaglio;
e) 
da tre esperti designati dai consorzi economici tra dettaglianti maggiormente rappresentativi nella Regione;
f) 
da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute e rappresentative delle tre centrali nazionali;
g) 
da tre esperti designati dalla Sezione Piemontese dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
h) 
da tre esperti nel settore distributivo, in urbanistica e nei problemi del traffico, designati dal Consiglio Regionale di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
 
La Commissione può essere integrata da esperti, con voto consultivo, nel settore commerciale, urbanistico, economico, legale, nominati dal Presidente della Giunta. Essi possono essere consultati dal Presidente della Commissione, anche fuori delle riunioni di commissione, ogni qualvolta si renda necessario.
 
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Regione.
 
La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) 
esamina gli aspetti tecnici economici, sociali urbanistici delle iniziative e dei programmi;
b) 
esprime un giudizio sulla validità economica delle proposte e sulla loro conformità agli indirizzi della presente legge;
c) 
si esprime in conformità a quanto stabilito dall'art. 12.
 
La Commissione tecnica consultiva dura in carica cinque anni.
 
Fino a quando non sarà diversamente stabilito da apposita legge regionale, ai membri della Commissione tecnica consultiva non dipendenti dall'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire diecimila lorde per ogni giorno di partecipazione alle relative sedute.
 
Detto gettone è elevabile a lire quindicimila lorde per i membri non residenti nel Comune di Torino, ai quali spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Art. 14. 
(Modalità di erogazione)
 
L'erogazione ha luogo nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4 e art. 6:
a) 
per il 50% all'atto dell'emanazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale che ammette il contributo sulla base del preventivo della spesa;
b) 
per il 50% all'atto dell'accertamento da parte dei competenti organi regionali, della realizzazione dei programmi proposti e delle spese sostenute;
c) 
per gli interventi sotto forma di contributo costante annuo in base al piano di ammortamento;
d) 
per i soggetti di cui all'art. 2, lettera a) della presente legge, il contributo può essere concesso in unica soluzione compatibilmente con le procedure previste per ciascuna categoria di opere e in base alle leggi e regolamenti vigenti.
 
Qualora l'onere per la realizzazione dei programmi risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.
 
La Giunta Regionale provvede alla liquidazione del contributo, in base alle procedure indicate dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 12.
Art. 15. 
(Controlli della Regione)
 
I beneficiari sono vincolati:
a) 
al rispetto dei termini prefissati di inizio e di ultimazione nell'esecuzione delle opere ammesse al contributo;
b) 
all'osservanza delle caratteristiche progettuali indicate dai programmi e coerenti con le destinazioni delle stesse, nonchè all'osservanza delle altre condizioni prestabilite;
c) 
alla conservazione delle destinazioni d'uso fissate nei programmi distintamente per ciascuna delle opere finanziate.
 
L'inosservanza di dette condizioni comporta la revoca del contributo regionale, previa diffida di ingiunzione al beneficiario. Il recupero della quota già versata avverrà in base alle norme vigenti in materia.
 
Il destinatario del beneficio regionale è tenuto a presentare il consuntivo finale di spesa.
Art. 16. 
(Convenzioni con Istituti bancari)
 
La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di credito operanti nel territorio della Regione stabilendo l'interesse dei prestiti nella minore misura possibile, in rapporto alla situazione di mercato finanziario e monetario e stabilendo altresì che tale interesse è suscettibile, anche per i prestiti in corso di ammortamento di revisione semestrale in rapporto alle variazioni intervenute sul mercato medesimo, fermo restando che l'interesse a carico dei soggetti destinatari degli interventi di cui alla presente legge non può essere inferiore al 3%.
Art. 17. 
(Autorizzazione di limiti di impegno e di spesa)
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati:
 
1) la spesa di 2.250 milioni, per l'anno finanziario 1975, per la concessione dei finanziamenti in capitale di cui all'articolo 3, lettera, e dei contributi in capitale di cui all'art. 3, lettere b) e c);
 
2) la spesa di 200 milioni per ciascuno, degli anni finanziari dal 1975 al 1979, per la concessione dei contributi i cui all'art. 6, lettera b);
 
3) la spesa di 150 milioni per l'anno finanziario 1975, per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, lettera c);
 
4) il limite di impegno di 360 milioni per l'anno finanziario 1975, per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, lettera a);
 
5) il limite di impegno di 40 milioni per l'anno finanziario 1975, per la concessione della garanzia di cui all'art. 7;
 
6) la spesa di 50 milioni, per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977, per le iniziative di cui all'art. 6, lettera d).
 
La determinazione delle ulteriori spese e degli ulteriori limiti d'impegno, per gli anni finanziari dal 1976 al 1979, sarà disposta con successive leggi regionali.
 
Le somme non utilizzate nell'esercizio di competenza possono esserlo negli esercizi successivi.
Art. 18. 
(Disposizioni finanziarie per gli interventi in capitale)
 
All'onere di 2.250 milioni, di cui al n. 1 del precedente art. 17, si provvede:
 
- mediante la disponibilità di 250 milioni esistente nel fondo speciale di cui al cap. n. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1974; ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 ;
 
- mediante l'accensione di mutui, per il complessivo ammontare di 2.000 milioni, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, di estinguere mediante semestralità costanti posticipate.
 
La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui di cui al precedente comma.
 
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. n. 101, con la denominazione " Proventi dei mutui per la concessione, ad enti locali, di finanziamenti e di contributi in capitale per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte" e con la dotazione di 2.000 milioni.
 
Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà istituito, nella Rubrica n. 13 - Categoria XI, il cap. n. 1366, con la denominazione "Finanziamento e contributi in capitale, ad Enti locali, per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte", e con lo stanziamento di 2.250 milioni.
 
All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in 150 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante una riduzione dei fondi speciali di cui ai cap.li n. 1018 e n. 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, nella rispettiva misura di 130 milioni e di 20 milioni, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, i cap.li n. 899 e n. 1422 riguardanti le quote di interessi e capitali ,per il rimborso dei mutui, con il rispettivo stanziamento di 130 milioni e di 120 milioni.
 
Al maggior onere derivante dall'ammortamento dei mutui, valutato in 150 milioni per l'anno 1976, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire da tale anno, di oneri previsti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 3 .
 
Nei bilanci degli anni 1976 e successivi, fino alla completa estinzione dei mutui, saranno iscritti i cap.li n. 899 e 1422, con stanziamenti complessivamente pari alle rate di ammortamento scadenti nei relativi anni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19. 
(Disposizioni finanziarie per i contributi rateali)
 
All'onere di 200 milioni, di cui al n. 2 del precedente art. 17, si provvede, per l'anno 1975, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. n. 1404 del bilancio per l'anno 1974, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 del cap. n. 1366/1, con la denominazione " Contributi costanti in capitale, della durata di 5 anni, per investimenti realizzabili da gruppi d'acquisto, associazioni, cooperative e da altri operatori commerciali ", e con lo stanziamento di 200 milioni.
 
Al maggior onere di 200 milioni per la concessione di contributi di cui al precedente comma per ciascuno degli anni dal 1976 al 1979, si farà fronte con le disponibilità derivanti dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, di oneri stabiliti nella legge Regionale 8 novembre 1974, n. 32 , nella legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2 , nella legge regionale 20 gennaio 1975, n. 3 , nella legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e nella legge regionale 20 marzo 1975 n. 14 nella rispettiva misura di 40 milioni, 5 milioni, 30 milioni e 75 milioni, 50 milioni, nonchè iscrivendo nei corrispondenti bilanci il cap. n. 1366/1 con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20. 
(Disposizioni finanziarie e contabili per i contributi "una tantum")
 
All'onere di 150 milioni di cui al n. 3 del precedente articolo 17, si provvede, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64 , mediante una quota, di pari ammontare della disponibilità esistente, nel fondo speciale di cui al cap. n. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1974 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, del cap. n. 1366/2, con la denominazione " Contributi 'una tantum' sino al limite massimo del 30% della quota di capitale sociale versata dai soci, a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi tra operatori commerciali, per la realizzazione di programmi di investimento e di sviluppo nel settore distributivo" e con lo stanziamento di 150 milioni.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21. 
(Disposizioni finanziarie e contabili per i contributi in interesse)
 
All'onere di 400 milioni, di cui ai nn. 4 e 5 del precedente art. 17, si provvede mediante una riduzione di 400 milioni dello stanziamento di cui al cap. n. 1401 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975.
 
Nel bilancio dell'anno finanziario 1975 saranno istituiti, nella Rubrica n. 13, Categoria XI - i seguenti capitoli:
a) 
- n. 1367, con la denominazione " Contributi costanti annui, della durata massima di dieci anni, a favore di gruppi di acquisto, cooperative, associazioni ed altri operatori del settore commerciale, nella spesa relativa ad investimenti per lo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte " e lo stanziamento di 360 milioni;
b) 
- n. 1367/1, con la denominazione " Oneri conseguenti la prestazione di garanzia sussidiaria regionale ai mutui ed ai prestiti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte " e con lo stanziamento di 40 milioni.
 
Nei capitoli di cui al precedente comma saranno iscritte, nel bilancio relativo a ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, le annualità conseguenti ai limiti di impegno.
 
II Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22. 
(Oneri per la formazione professionale)
 
All'onere di 50 milioni, di cui al n. 6 del precedente art. 17, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1018 dello Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e con l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 896, con la denominazione " Concessione di borse di studio e altre iniziative per il miglioramento professionale degli addetti alle attività commerciali, per la formazione di dirigenti e di quadri nel settore distributivo del commercio in Piemonte ", e lo stanziamento di 50 milioni.
 
Nel bilancio degli anni 1976 e 1977 sarà iscritto il cap. n. 896, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23. 
(Oneri per il funzionamento della Commissione tecnica consultiva)
 
Agli oneri per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 13 della presente legge, valutato in 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977, si farà fronte con lo stanziamento iscritto nel cap. n. 892 dei relativi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 giugno 1975
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

[2] Nella lettera f del primo comma dell'articolo 2 le parole " le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, legalmente costituiti, tra operatori economici del settore commerciale, destinati a fornire garanzia di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 3 " sono state sostituite dalle parole "le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, legalmente costituiti tra operatori economici del settore commerciale destinati a fornire garanzia di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 5 lett. d). " ad opera del terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 57 del 1976.

[3] Nella lettera a del primo comma dell'articolo 6 le parole "contributi costanti annui pari al 5,5% per l'assunzione di mutui decennali con Istituti di credito convenzionati con la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16" sono state sostituite dalle parole "Contributi costanti annui pari al 5,5% per l'assunzione di mutui di durata non superiore a dieci anni con Istituti di credito convenzionati con la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 57 del 1976.

[4] Nella lettera d del primo comma dell'articolo 6 le parole "borse di studio ed iniziative di promozione della formazione professionale degli addetti alla distribuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 per uno stanziamento annuo complessivo di L. 50.000.000 " sono state sostituite dalle parole " borse di studio ed iniziative di promozione della formazione professionale degli addetti alla distribuzione di cui all'art. 5 lettera e) per uno stanziamento annuo complessivo di L. 50.000.000 " ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 57 del 1976.

[5] L' articolo 1 della L.R. 21 marzo 1983, n. 6 ha differito il termine per la presentazione delle domande di cui al presnte articolo al 31 dicembre di ogni anno.