Art. 2.
(Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali)
La Giunta Regionale predispone un Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali con l'eventuale individuazione di Aree attrezzate, zone di preparco e zone di salvaguardia, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 4, per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1 ed in coerenza con gli obiettivi del piano di sviluppo regionale e con le indicazioni e le prescrizioni dei piani territoriali.
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Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali è predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dai Comitati comprensoriali, delle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, nonché dalle Istituzioni culturali e scientifiche, dagli Enti e dalle Associazioni naturalistiche e venatorie.
Esso deve contenere la determinazione delle zone da sottoporre a tutela, con la relativa planimetria, e il tipo di classificazione per ogni singola zona.
Il piano è sottoposto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.
Il piano può essere oggetto di integrazione e revisione annuale in base alle indicazioni fornite dai soggetti di cui al secondo comma e con l'osservanza della procedura di cui al presente articolo.
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(Divieti transitori)
Nelle aree individuate nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali e classificate come Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 4, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al successivo articolo 5 e comunque per non più di 5 anni dalla data di approvazione del piano medesimo, è fatto divieto di:
b)
effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
c)
esercitare l'attività venatoria, fatti salvi gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 ;
d)
costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.
Nelle aree individuate nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali e classificate come zone di preparco e zone di salvaguardia, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 4, entro i limiti temporali di cui al comma precedente, si applicano i divieti di cui alle lettere b) e d) del comma medesimo e le relative sanzioni. Nelle aree medesime l'attività estrattiva è regolata secondo le procedure di cui all' articolo 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69
Sulle aree di cui al primo e secondo comma del presente articolo, e nei limiti temporali di cui al primo comma, si applicano inoltre le seguenti limitazioni:
1 - il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui tali attività sono attualmente praticate oppure sono previste dai piani agricoli zonali, fatti comunque salvi gli avvicendamenti colturali normalmente praticati: l'impianto della coltura del pioppo e delle altre colture industriali da legno è sottoposto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, in presenza di particolari esigenze di tutela e per le porzioni di territorio individuate nel Piano dei Parchi con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente;
2 - gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;
3 - l'attività edilizia, nei Comuni dotati di strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni, è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 13 della legge regionale medesima;
4 - l'attività edilizia, nei Comuni privi di strumento urbanistico, adottato ed approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b) dell'articolo 85 della legge regionale medesima, è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 13 di tale legge.
La vigilanza è affidata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale.
(Indennizzi)
Le leggi istitutive dei Parchi naturali, delle Riserve naturali, delle Aree attrezzate, delle zone di preparco e delle zone di salvaguardia, fissano le modalità per gli indennizzi ai proprietari delle aree soggette a vincolo, ove si verifichi un effettivo danno economico ai proprietari stessi.
Le leggi istitutive di cui al precedente articolo 5 possono preordinare, per particolari motivi di tutela, l'espropriazione, l'acquisto o l'affitto di aree o di altri beni immobili.
(Sanzioni)
Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera b), del precedente articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.
Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera c), del precedente articolo 3 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera d), ed alle limitazioni di cui al terzo comma, sub 3) e 4), del precedente articolo 3, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
Le violazioni alle limitazioni di cui al terzo comma, sub 1), dell'articolo 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.
Le violazioni alle limitazioni di cui al terzo comma, sub 2), dell'articolo 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettere a), b), d) e di cui al terzo comma del medesimo articolo sub 1), 2), 3) e 4) comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
La mancata esecuzione delle opere di ripristino di cui al comma precedente comporta:
1 - nel caso di violazione al divieto di cui alla lettera a), primo comma, del precedente articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore del materiale asportato;
2 - nel caso di violazione al divieto di cui alla lettera b), primo comma, del precedente articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore del materiale asportato o delle opere eseguite;
3 - nel caso di violazione ai divieti ed alle limitazioni di cui alla lettera d), primo comma, alla seconda parte del punto 1) ed ai punti 3) e 4), terzo comma, del precedente articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore delle opere eseguite;
4 - nel caso di violazione alla limitazione di cui al punto 2), terzo comma, del precedente articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore delle piante tagliate e del materiale asportato.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.