Legge regionale n. 43 del 04 giugno 1975  ( Versione vigente )
"Norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali."
(B.U. 10 giugno 1975, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
ISTITUZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI
Art. 1. 
(Finalità)
 
Al fine di conservare e difendere il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività ed ai singoli il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la valorizzazione delle economie locali, la Regione in attuazione all' art. 5 dello Statuto , istituisce parchi e riserve naturali.
 
La Regione promuove e partecipa alla istituzione di parchi e riserve naturali interregionali.
Art. 2. 
(Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali)
 
La Giunta Regionale predispone un Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali con l'eventuale individuazione di Aree attrezzate, zone di preparco e zone di salvaguardia, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 4, per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1 ed in coerenza con gli obiettivi del piano di sviluppo regionale e con le indicazioni e le prescrizioni dei piani territoriali.
[1]
 
Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali è predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dai Comitati comprensoriali, delle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, nonché dalle Istituzioni culturali e scientifiche, dagli Enti e dalle Associazioni naturalistiche e venatorie.
 
Esso deve contenere la determinazione delle zone da sottoporre a tutela, con la relativa planimetria, e il tipo di classificazione per ogni singola zona.
 
Il piano è sottoposto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.
 
Il piano può essere oggetto di integrazione e revisione annuale in base alle indicazioni fornite dai soggetti di cui al secondo comma e con l'osservanza della procedura di cui al presente articolo.
[2]
 
(...)
[3]
Art. 3.[4] 
(Divieti transitori)
 
Nelle aree individuate nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali e classificate come Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 4, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al successivo articolo 5 e comunque per non più di 5 anni dalla data di approvazione del piano medesimo, è fatto divieto di:
a) 
aprire cave;
b) 
effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
c) 
esercitare l'attività venatoria, fatti salvi gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 ;
d) 
costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.
 
Nelle aree individuate nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali e classificate come zone di preparco e zone di salvaguardia, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 4, entro i limiti temporali di cui al comma precedente, si applicano i divieti di cui alle lettere b) e d) del comma medesimo e le relative sanzioni. Nelle aree medesime l'attività estrattiva è regolata secondo le procedure di cui all' articolo 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69
 
Sulle aree di cui al primo e secondo comma del presente articolo, e nei limiti temporali di cui al primo comma, si applicano inoltre le seguenti limitazioni:
 
1 - il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui tali attività sono attualmente praticate oppure sono previste dai piani agricoli zonali, fatti comunque salvi gli avvicendamenti colturali normalmente praticati: l'impianto della coltura del pioppo e delle altre colture industriali da legno è sottoposto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, in presenza di particolari esigenze di tutela e per le porzioni di territorio individuate nel Piano dei Parchi con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente;
 
2 - gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
3 - l'attività edilizia, nei Comuni dotati di strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni, è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 13 della legge regionale medesima;
 
4 - l'attività edilizia, nei Comuni privi di strumento urbanistico, adottato ed approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b) dell'articolo 85 della legge regionale medesima, è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 13 di tale legge.
 
La vigilanza è affidata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale.
Art. 4. 
(Classificazione)
 
In relazione ai diversi scopi cui sono destinati, i territori sottoposti a tutela sono classificati secondo la seguente tipologia:
A) 
parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per uso ricreativo.
B) 
Riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.Le riserve naturali si distinguono in:
a) 
riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;
b) 
riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti opportuni interventi colturali agricoli e silvo-pastorali; riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologica-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica).
C) 
(...)
[5]
D) 
(...)
[6]
 
Nell'ambito dei Parchi naturali e delle Riserve naturali ed ai loro confini possono essere individuate:
[7]
 
1) Aree attrezzate, in cui sono ammesse attrezzature per l'impiego sociale e culturale del tempo libero, compatibilmente con le finalità di tutela del patrimonio naturalistico;
 
2) Zone di preparco, istituite al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso e di tutela tra i Parchi e le Riserve naturali e le aree circostanti;
 
3) Zone di salvaguardia, istituite al fine di raccordare ed integrare paesaggisticamente e funzionalmente più aree sottoposte a tutela.
Art. 5.[8] 
(Leggi istitutive)
 
I Parchi naturali, le Riserve naturali, le Aree attrezzate, le zone di preparco e le zone di salvaguardia sono istituiti, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:
a) 
i confini;
b) 
il tipo di classificazione, secondo le tipologie previste al precedente art. 4;
c) 
la durata della destinazione;
d) 
la gestione;
e) 
le norme vincolistiche, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
f) 
le norme provvisorie relative all'edificabilità ed alla costruzione di strade, in attesa del piano dell'area di cui al successivo Titolo II, norme immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici generali vigenti;
g) 
i finanziamenti per far fronte agli oneri di gestione.
Art. 6.[9] 
(Indennizzi)
 
Le leggi istitutive dei Parchi naturali, delle Riserve naturali, delle Aree attrezzate, delle zone di preparco e delle zone di salvaguardia, fissano le modalità per gli indennizzi ai proprietari delle aree soggette a vincolo, ove si verifichi un effettivo danno economico ai proprietari stessi.
 
Le leggi istitutive di cui al precedente articolo 5 possono preordinare, per particolari motivi di tutela, l'espropriazione, l'acquisto o l'affitto di aree o di altri beni immobili.
Art. 7.[10] 
(Sanzioni)
 
Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
 
Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera b), del precedente articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.
 
Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera c), del precedente articolo 3 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
 
Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera d), ed alle limitazioni di cui al terzo comma, sub 3) e 4), del precedente articolo 3, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
 
Le violazioni alle limitazioni di cui al terzo comma, sub 1), dell'articolo 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.
 
Le violazioni alle limitazioni di cui al terzo comma, sub 2), dell'articolo 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
 
Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettere a), b), d) e di cui al terzo comma del medesimo articolo sub 1), 2), 3) e 4) comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
La mancata esecuzione delle opere di ripristino di cui al comma precedente comporta:
 
1 - nel caso di violazione al divieto di cui alla lettera a), primo comma, del precedente articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore del materiale asportato;
 
2 - nel caso di violazione al divieto di cui alla lettera b), primo comma, del precedente articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore del materiale asportato o delle opere eseguite;
 
3 - nel caso di violazione ai divieti ed alle limitazioni di cui alla lettera d), primo comma, alla seconda parte del punto 1) ed ai punti 3) e 4), terzo comma, del precedente articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore delle opere eseguite;
 
4 - nel caso di violazione alla limitazione di cui al punto 2), terzo comma, del precedente articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore delle piante tagliate e del materiale asportato.
 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.
Titolo II.[11] 
FORMAZIONE DEI PIANI DELL' AREA
Art. 8.[12] 
(Piani dell'area)
 
Per ogni zona istituita in Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata, e per le eventuali zone di preparco e di salvaguardia, la Regione redige, occorrendo, secondo le direttive contenute nella legge istitutiva, un piano dell'area.
 
Il piano dell'area costituisce, a tutti gli effetti, stralcio del Piano Territoriale
Art. 9.[13] 
(Redazione ed approvazione dei piani dell'area)
 
I piani dell'area di cui al precedente articolo 8 sono predisposti ed adottati dalla Giunta Regionale, entro i termini previsti dalla legge istitutiva del Parco naturale, della Riserva naturale, dell'Area attrezzata e delle eventuali zone di preparco e di salvaguardia.
 
I piani adottati sono trasmessi dalla Giunta Regionale agli Enti territoriali e ai Comitati comprensoriali interessati: la Giunta Regionale provvede inoltre a darne notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
 
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni naturalistiche economiche, culturali e sociali, nonchè le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
 
La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
Art. 10.[14] 
(Durata ed efficacia dei piani dell'area)
 
I piani dell'area hanno validità a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui al precedente articolo 9.
 
Le indicazioni contenute nei piani dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei piani e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
 
Dalla data di adozione dei piani dell'area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.
 
L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei piani dell'area avviene nei termini e nei modi previsti all' articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11.[15] 
(...)
Art. 12.[16] 
(...)
Art. 13.[17] 
(...)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 giugno 1975
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] Il primo comma dell'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 46 del 1985.

[2] Nel quinto comma dell'articolo 2 le parole "primo e quarto comma" sono state sostituite dalle parole "presente articolo" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 46 del 1985.

[3] Questo comma dell'articolo 2 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 46 del 1985.

[4] L'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 46 del 1985.

[5] La lettera C del primo comma dell'articolo 4 è stata abrogata dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1985.

[6] La lettera D del primo comma dell'articolo 4 è stata abrogata dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1985.

[7] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1985.

[8] L'articolo 5 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 46 del 1985.

[9] L'articolo 6 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 46 del 1985.

[10] L'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 46 del 1985.

[11] La rubrica di questo titolo è stata sostituita ad opera del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 46 del 1985.

[12] L'articolo 8 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 46 del 1985.

[13] L'articolo 9 è stato sostituito dal terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 46 del 1985.

[14] L'articolo 10 è stato sostituito dal quarto comma dell'articolo 9 della legge regionale 46 del 1985.

[15] L'articolo 11 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 46 del 1985.

[16] L'articolo 12 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 46 del 1985.

[17] L'articolo 13 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 46 del 1985.