Legge regionale n. 43 del 04 giugno 1975  ( Versione vigente )
"Norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali."
(B.U. 10 giugno 1975, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
ISTITUZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI
Art. 1. 
(Finalità)
 
Al fine di conservare e difendere il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività ed ai singoli il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la valorizzazione delle economie locali, la Regione in attuazione all' art. 5 dello Statuto , istituisce parchi e riserve naturali.
 
La Regione promuove e partecipa alla istituzione di parchi e riserve naturali interregionali.
Art. 2. 
(Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali)
 
La Giunta Regionale predispone un piano regionale dei parchi e delle riserve naturali secondo le finalità indicate nell'art. 1 ed in coerenza con gli obiettivi del piano di sviluppo regionale e le sue articolazioni comprensoriali.
 
Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali è predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dai Comitati comprensoriali, delle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, nonché dalle Istituzioni culturali e scientifiche, dagli Enti e dalle Associazioni naturalistiche e venatorie.
 
Esso deve contenere la determinazione delle zone da sottoporre a tutela, con la relativa planimetria, e il tipo di classificazione per ogni singola zona.
 
Il piano è sottoposto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.
 
Il piano può essere oggetto di integrazione e revisione annuale in base alle indicazioni fornite dai soggetti di cui al secondo comma e con l'osservanza della procedura di cui al primo e quarto comma.
 
La Regione dispone per l'acquisizione, conservazione e valorizzazione naturalistica delle zone comprese nel piano regionale, un programma pluriennale di interventi regionali e di contributi agli Enti locali.
Art. 3.[1] 
(Divieti transitori)
 
I territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali sono soggetti fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al successivo articolo 5, e comunque per non più di 5 anni, ai seguenti divieti:
a) 
manomissione e alterazione delle bellezze naturali;
b) 
movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
c) 
aperture di cave;
d) 
esercizio venatorio.
 
Il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui tali attività sono attualmente praticate oppure saranno previste dai piani agricoli zonali.
 
Per quanto concerne la silvicoltura, fatti salvi gli adempimenti derivanti dall'applicazione del R.D.L. 30-12-1923 n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti ed è permessa la coltivazione dei pioppi e delle altre essenze industriali da legno.
 
I tagli dei boschi devono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
 
E' vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico.
 
Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, può autorizzare l'apertura di strade al servizio esclusivo delle attività previste dal 2° e 3° comma del presente articolo.
 
Entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nei territori stessi è consentito costruire e ripristinare fabbricati rurali, ivi compresi stalle, tettoie, ed altre pertinenze, ad uso esclusivo dei conduttori dei terreni agricoli e forestali. Tali costruzioni sono vincolate all'uso per cui sono state consentite.
 
Nella determinazione dei territori da includere nel piano, la Giunta Regionale individua zone territoriali omogenee di tipo F di cui al D. M. 2-4-1968, n. 1444, che, d'intesa con i Comuni competenti, dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici relativi fino all'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 8.
 
La vigilanza è affidata al personale del Corpo Forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale.
Art. 4. 
(Classificazione)
 
In relazione ai diversi scopi cui sono destinati, i territori sottoposti a tutela sono classificati secondo la seguente tipologia:
A) 
parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per uso ricreativo.
B) 
Riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.Le riserve naturali si distinguono in:
a) 
riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;
b) 
riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti opportuni interventi colturali agricoli e silvo-pastorali; riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologica-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica).
C) 
Area attrezzata, in cui sono ammesse attrezzature per l'impiego sociale del tempo libero nel rispetto del patrimonio naturalistico.
D) 
Zona di preparco, istituita al fine di stabilire una gradualità crescente di vincoli intorno ai parchi e alle riserve naturali.
Art. 5. 
(Leggi istitutive)
 
I parchi e le riserve naturali sono istituiti con legge regionale, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge.
 
Le leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali devono stabilire per ciascuno di essi:
a) 
i confini;
b) 
il tipo di classificazione;
c) 
la durata della destinazione;
d) 
la gestione, che di massima sarà delegata alle Comunità montane ed ai Comuni interessati;
e) 
le norme vincolistiche, i divieti e le relative sanzioni;
f) 
le norme provvisorie relative all'edificabilità ed alla costruzione di strade, in attesa del piano territoriale di coordinamento di cui al successivo art. 8;
g) 
i finanziamenti per far fronte alla strutturazione ed agli oneri di gestione.
 
L'Ente gestore dovrà stabilire, tra l'altro, le specifiche forme di vigilanza.
Art. 6. 
(Indennizzi)
 
Le leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali fisseranno la misura e le modalità per gli indennizzi ai proprietari delle aree soggette a vincolo.
 
Sono escluse da indennizzo le aree e i beni assoggettati ai vincoli per la protezione delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e quelle contemplate nei piani territoriali paesistici regolati dalla normativa statale in materia.
 
Per le zone preordinate all'espropriazione si applica la normativa statale vigente, con particolare riguardo all' art. 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
 
La Regione può inoltre acquistare o prendere in affitto aree o beni ai sensi dell' art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .
Art. 7. 
(Sanzioni)
 
Le violazioni e i divieti di cui ai punti a), b), e c) ed alle limitazioni di cui ai commi 4°, 5° e 6° dell'articolo 3 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 5.000.000
[2]
 
Delle violazioni viene redatto un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
 
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.
 
Per la violazione al divieto di cui al punto d) dell'articolo 3 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
[3]
 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.
Titolo II. 
FORMAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
Art. 8. 
(Contenuti del piano territoriale di coordinamento)
 
Per ogni zona, istituita in parco o riserva naturale, la Regione redige occorrendo, secondo le direttive contenute nella legge istitutiva, un piano territoriale di coordinamento, previsto dall' art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 .
 
Il piano di cui al precedente comma deve essere adottato dalla Giunta Regionale entro un anno dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco o della riserva naturale.
Art. 9. 
(Elementi del piano territoriale di coordinamento)
 
I piani territoriali di coordinamento devono:
a) 
indicare le zone da riservare a speciali destinazioni in relazione ai diversi tipi di zone protette di cui al precedente art. 4;
b) 
individuare le zone da costituire come sedi di nuovi nuclei edilizi o ampliamenti di quelli preesistenti;
c) 
definire le zone da destinare alla conservazione o al recupero delle attività agricole e silvo-pastorali;
d) 
prescrivere le norme dirette alla tutela dei valori storici, ambientali e paesaggistici dei nuclei già edificati;
e) 
indicare le zone da destinarsi a servizi pubblici;
f) 
determinare la rete delle linee stradali, ferroviarie, elettriche, idriche.
Art. 10. 
(Elementi del piano territoriale di coordinamento)
 
Il piano territoriale di coordinamento è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate, fornisca indicazioni sul programma finanziario quinquennale e per l'attuazione del piano;
 
2) rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1:25.000, che riproducano l'assetto del territorio previsto dal piano ed assicurino l'efficienza ed il rispetto dei suoi contenuti;
 
3) norme di attuazione che comprendano tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le rappresentazioni grafiche ed a determinare la portata dei contenuti del piano, nonché le direttive ed i criteri metodologici per i piani comunali ed intercomunali con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione di detti piani, degli standards urbanistici.
Art. 11. 
(Durata ed effetti del piano territoriale di coordinamento)
 
Ai sensi dell' art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , i piani territoriali di coordinamento hanno vigore a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate variazioni.
 
I Comuni il cui territoro sia incluso, in tutto o in parte, nei piani territoriali di coordinamento debbono, ai sensi dell' art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , uniformare i propri strumenti urbanistici entro i termini stabiliti nella legge istitutiva.
 
Nelle more di tale procedura restano vigenti le norme vincolistiche provvisorie previste nelle singole leggi istitutive.
 
E' fatto obbligo ai Comuni che elaborano i nuovi strumenti urbanistici di attenersi alle direttive dei piani territoriali di coordinamento.
 
I vincoli preordinati all'espropriazione, stabiliti dai piani territoriali di coordinamento ed accolti dagli strumenti urbanistici comunali, divengono inefficaci se, nel termine di cinque anni dalla definitiva approvazione dei piani stessi, non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati ovvero non si sia dato inizio alla procedura di esproprio.
Art. 12. 
(Redazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento)
 
La Giunta Regionale procede alla compilazione dei piani territoriali di coordinamento d'intesa con le Amministrazioni interessate e li trasmette al Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'adozione, per l'approvazione.
Art. 13. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Per la redazione del piano regionale di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 100 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo numero 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e mediante la istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 925, con la denominazione "Spese per la predisposizione di un piano regionale dei parchi e delle riserve naturali" e lo stanziamento di L. 100 milioni.
 
Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1975 possono essere impegnate nell'anno finanziario 1976.
 
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1975 e per gli anni successivi sarà istituito il capitolo numero 30, con la denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali".
 
Le spese relative all'acquisizione, conservazione e valorizzazione naturalistica delle zone comprese nel piano regionale, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge, saranno autorizzate con successive leggi regionali.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 giugno 1975
Gianni Oberto Tarena

Note: