Legge regionale n. 35 del 26 maggio 1975  ( Versione vigente )
"Organico provvisorio dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte."
(B.U. 27 maggio 1975, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Dotazione organico del Personale)
 
Per l'attuazione dei programmi indicati nella legge regionale n. 12 del 24-2-1974 l'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) sarà dotato, per la fase di primo impianto, del seguente personale, da inquadrarsi ai sensi della legge regionale 12-8-1974, n. 22 :
Qualifica
Posti
Parametro
Stipendio annuo lordo iniziale
Dirigente di settore
n. 1
360
4.500.000
Capo Servizio
n. 4
300
3.750.000
Istruttore
n. 4
220
2.750.000
Segretario
n. 3
150
1.875.000
Operatore Specializzato
n. 4
130
1.625.000
Operatore
n. 2
110
1.375.000
Art. 2. 
(Normativa)
 
Il personale dell'Ente è equiparato per la parte economica e normativa al personale regionale ai sensi dell' art. 72 dello Statuto della Regione Piemonte .
 
Il personale, compreso il direttore, viene assunto per pubblico concorso ai sensi della legge regionale 12-8-74 n. 22 .
 
Per il primo impianto può essere comandato dalla Regione.
 
Il personale comandato, a richiesta, entro un anno dalla presente legge, è inquadrato nell'organico dell'Ente nella stessa qualifica regionale posseduta e con l'anzianità già acquistata.
Art. 3. 
(Personale esterno dell'Ente)
 
La Giunta Regionale, nei casi di comprovata necessità e su proposta del Comitato Esecutivo dell'Ente, può autorizzare il conferimento a tempo limitato di mansioni specializzate a personale estraneo all'Amministrazione Regionale, secondo le modalità previste all' art. 8 della legge regionale n. 22 del 12 agosto 1974 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 maggio 1975
Gianni Oberto Tarena