Legge regionale n. 34 del 23 maggio 1975  ( Versione vigente )
"Concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi nonchè alle Comunità Montane per la formazione di strumenti urbanistici."
(B.U. 27 maggio 1975, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile ai comuni ed ai loro consorzi al fine di incentivare ed agevolare la formazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi statali 17-8-1942, n. 1150, 18-4-1962, n. 167, 22-10-1971, n. 865, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che si attengono ai criteri di cui al successivo art. 2.
 
Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 100% a favore delle comunità montane che deliberino la formazione dello Strumento Urbanistico Generale, di cui all' art. 13 della legge regionale 11-8-1973, n. 17 .
 
Lo stesso contributo del 100% viene concesso a favore dei comuni che deliberino:
 
1) la formazione di un "Piano Regolatore Intercomunale";
 
2) l'adeguamento del proprio strumento urbanistico a Piani Regolatori Intercomunali approvati;
 
3) la formazione di Piani di Zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
4) la formazione di Piani per Insediamenti Produttivi di cui all' art. 27 della legge 22-10-1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni; la formazione di Piani Particolareggiati in centri storici.
 
I contributi sono concessi agli enti che ne facciano domanda secondo le modalità stabilite al successivo art. 3.
 
Sono ammessi al contributo i Comuni con popolazione inferiore ai 65 mila abitanti.
[1]
 
Non viene prefissato alcun limite di popolazione per le ipotesi di cui al secondo comma ed ai punti 1 e 2 del terzo comma.
Art. 2. 
 
L'espansione prevista dai piani urbanistici non deve, di norma, superare il 30% della popolazione residente nei comuni alla data di adozione degli strumenti urbanistici.
Art. 3. 
 
Le domande per la concessione dei contributi sono inoltrate al Presidente della Giunta Regionale e devono essere corredate da:
a) 
copia della deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge relativa all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani che si intendono predisporre;
b) 
un preventivo di spesa;
c) 
copia del bilancio preventivo dell'ente, riferentesi all'esercizio finanziario in corso; dichiarazione del Sindaco attestante che il comune si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 della presente legge.
 
La spesa preventiva può comprendere gli oneri occorrenti per l'impianto dell'ufficio urbanistico comunale o intercomunale, oltreché per gli incarichi, le consulenze e le indagini preliminari, sulla base di parametri che saranno fissati con deliberazione della Giunta regionale.
[2]
 
Le domande di cui al primo comma del presente articolo e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse al Presidente della Giunta Regionale non oltre il 31 marzo di ciascun anno.
 
In sede di prima applicazione saranno considerate per il 1975 le domande trasmesse entro il 31 dicembre 1975 e per il 1976 le domande trasmesse entro il 30 giugno 1976.
[3]
Art. 4.[4] 
 
Nei limiti degli stanziamenti indicati al successivo articolo 6, la Giunta regionale delibera la concessione del contributo a favore dei Comuni ammessi a beneficio con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 5. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale stabilisce, comunicandalo all'ente richiedente, il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per l'esame il piano urbanistico per la cui redazione è stato impegnato il contributo.
 
Se il Piano anzidetto non viene adottato entro il predetto termine sarà revocato l'impegno di concessione del contributo.
 
L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale nella seguente misura:
[5]
1) 
con acconti fino alla concorrenza del 50% del contributo concesso, da erogare sulla base di stati di avanzamento degli studi, nel periodo di formazione del piano, prima della data di trasmissione dello strumento urbanistico all'Assessorato alla pianificazione e Gestione Urbanistica per la prescritta istruttoria;
2) 
fino alla concorrenza del residuale 50, del contributo concesso, quando lo strumento urbanistico sarà stato approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 6. 
 
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 1975-1976 e 1977. All'onere di 100 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 1105, con la denominazione "Contributi in capitale ai comuni nella spesa per la redazione di strumenti urbanistici", e con lo stanziamento di 100 milioni.
 
All'onere di 100 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 si farà fronte iscrivendo, nei corrispondenti bilanci, il cap. n. 1105 con la denominazione e con lo stanziamento indicati nel precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 maggio 1975
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] Il quinto comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 1976.

[2] Il secondo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 1976.

[3] L'ultimo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 31 del 1976.

[4] L'articolo 4 è stato sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 31 del 1976.

[5] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 1976.