Legge regionale n. 32 del 23 maggio 1975  ( Versione vigente )
"Modificazione del quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 'Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei Consorzi e degli altri Enti locali previsti dal relativo piano regionale ' approvata dal Consiglio Regionale il 27 marzo 1975."
(B.U. 27 maggio 1975, n. 21)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il comma quarto dell'art. 10 della legge regionale "Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei Consorzi e degli altri Enti locali previsti dal relativo piano regionale.", approvata dal Consiglio Regionale in data 27 marzo 1975, è modificata come segue: "
Agli oneri di cui al primo comma, ricadenti negli anni dal 1975 al 1977 compresi, si farà fronte con l'accensione di mutui, dell'ammontare annuo ivi indicato, ad un tasso non superiore al 15% e per una durata non superiore a trent'anni, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 maggio 1975
Gianni Oberto Tarena