Legge regionale n. 28 del 16 maggio 1975  ( Versione vigente )
Norme per l'incentivazione delle iniziative di Enti locali, di Enti ospedalieri e di istituzioni di assistenza e beneficenza, assistite da contributo regionale e istituzione degli organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale.[1]
(B.U. 27 maggio 1975, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

 
Art. 1[2] 
 
La Regione, nell'ambito dei programmi settoriali di intervento per l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nei successivi articoli, di competenza delle Province, dei Comuni e loro Consorzi, degli Enti Ospedalieri fino alla cessazione delle funzioni degli Organi amministrativi degli Enti stessi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17-7-1890, n. 6972 e successive modificazioni, concede contributi in capitale e contributi costanti in annualità sulla spesa riconosciuta necessaria
Art. 2.[3] 
 
Il contributo in capitale è concesso:
1) 
nella misura del 90 per cento ai Consorzi di Comuni che provvedano:
a) 
alla costruzione, ricostruzione, completamento e potenziamento di acquedotti;
b) 
alla costruzione di impianti di depurazione consortili e relativi collettori.
2) 
nella misura dell'80 per cento ai Comuni, che provvedano:
a) 
alla costruzione, ricostruzione, completamento o potenziamento di acquedotti a servizio del capoluogo, di frazioni o di borgate, ivi comprese le opere di captazione e di protezione delle sorgenti e le reti integre di distribuzione;
b) 
alla costruzione, ricostruzione o completamento di fognature a servizio del capoluogo, di frazioni o borgate, ivi compresi gli impianti di depurazione.

 
I progetti delle opere acquedottistiche devono essere conformi alle indicazioni del Piano Generale degli Acquedotti; in caso contrario gli Enti dovranno presentare documentata istanza di variante al Piano medesimo.
 
Nella progettazione delle opere fognarie dovranno essere osservate le norme in materia di antinquinamento emanate dalla Regione e dallo Stato.
3) 
Nella misura dell'80 per cento ai Comuni facenti parte di Comunità montane e nella misura del 70 per cento agli altri Comuni, che provvedano alla costruzione, completamento o sistemazione di strade comunali, sia interne che esterne agli abitati.
 
Il completamento concerne sia la prosecuzione di una costruzione iniziata, sia l'esecuzione di lavori su strade malagevoli per renderle idonee al transito veicolare. Possono beneficiare del contributo anche lavori saltuari lungo il tracciato e diretti a proteggere la sede stradale da frane e da corrosioni di corsi d'acqua, fatta eccezione in ogni caso per quelli di ordinaria amministrazione.
 
Il contributo è concesso con preferenza alla costruzione o completamento di strade intercomunali e alla costruzione o completamento di strade di allacciamento di frazioni e borgate isolate.
4) 
In misura non superiore all'80 per cento alle Province per la costruzione e per la sistemazione generale delle strade provinciali, ivi comprese varianti, rettifiche e ammodernamenti. A tal fine, una quota pari ai quattro quinti del fondo stanziato sull'apposito capitolo del bilancio regionale verrà ripartita tra le Province in proporzione all'estesa chilometrica della rete esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
 
La restante quota è riservata ad interventi prioritari ed urgenti, individuati dalla Giunta Regionale.
 
Le Amministrazioni provinciali deliberano programmi di interventi utilizzando l'importo complessivo del contributo loro concesso, in misura anche inferiore all'80 per cento della spesa occorrente, per la realizzazione di ciascuna opera.
 
I programmi dovranno essere presentati alla Regione entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ripartizione. La Giunta Regionale, per esigenze di coordinamento delle previsioni provinciali, delle previsioni d'intervento deliberate dall'A.N.A.S. e delle iniziative comprensoriali e delle Comunità montane, può proporre varianti ai programmi.
 
Alle Province è anche concesso annualmente un contributo di L. 600.000.- a titolo di concorso sulla spesa occorrente alla manutenzione ordinaria, per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificate tra le provinciali successivamente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126 , e tuttora in manutenzione a cura delle Province medesime. Il pagamento del contributo alle singole Province verrà eseguito entro il 30 giugno di ciascun esercizio.
 
Per ottenere i contributi di cui sopra le Amministrazioni provinciali dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, al Presidente della Giunta Regionale, domanda corredata dall'elenco generale delle strade provinciali e da quello delle strade comunali e di bonifica, classificate provinciali entro il 31 dicembre dell'anno precedente, indicando per ciascun elenco l'estesa chilometrica delle singole strade.
 
Il contributo, di cui ai precedenti paragrafi 1), 2), 3) e 4), viene erogato direttamente a favore dell'Ente beneficiario ed avrà luogo fino alla concorrenza dei diciannove ventesimi del suo ammontare in base a stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti Uffici del Genio Civile.
 
Al pagamento dell'ultimo ventesimo si provvederà dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e in rapporto alla spesa, che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento del beneficio assentito.
Art. 3. 
 
Il contributo in annualità costanti di cui al precedente art. 1 è concesso, per il periodo di ammortamento del mutuo, ai Comuni e loro Consorzi che provvedano:
[4]
a) 
- alla realizzazione delle opere indicate nel precedente art. 2, paragrafi 1), 2) e 3);
b) 
- alla costruzione ed ampliamento di sedi municipali ed alla acquisizione di immobili da destinare a tale scopo. Sono ammessi lavori di ristrutturazione, consolidamento e sistemazioni interne, ivi compresa la dotazione di impianti termici, elettrici ed idrosanitari, in edifici di proprietà adibiti o da destinarsi a sede municipale, quando i lavori stessi siano diretti ad assicurare la funzionalità dei servizi di Istituto;
c) 
- alla costruzione, sistemazione o ampliamento di cimiteri (esclusa la costruzione e manutenzione di loculi), di mattatoi o di altre opere igieniche;
d) 
- alla costruzione, sistemazione o ampliamento di strutture commerciali e di mercati;
e) 
- alla costruzione di edifici destinati ad attività culturali;
f) 
- alla costruzione di impianti per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani;
g) 
- alla costruzione, completamento o adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonchè per gli impianti di illuminazione pubblica.
 
Per mutui da contrarre con la Cassa DD.PP. il contributo è concesso nella misura del 6%
[5]
 
Nel caso di mutui accesi con Istituti di Credito diversi dalla Cassa DD.PP., il contributo è concesso nella misura del 10% per mutui ad ammortamento ventennale o per un periodo di tempo superiore, nella misura del 12,50% per mutui ad ammortamento decennale e nella misura del 12% per mutui da ammortizzare in periodi compresi tra i 10 ed i 20 anni.
[6]
 
I contributi di cui al precedente comma sono concessi con preferenza per la realizzazione di opere consortili.
 
Il contributo, di cui al primo comma del presente articolo, è inoltre concesso ai Comuni e loro Consorzi, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, che provvedano alla costruzione ampliamento o completamento o ristrutturazione di case albergo, di centri di incontro, di case di riposo per anziani, nonché all'ampliamento, completamento o ristrutturazione di edifici destinati all'assistenza ed all'educazione dei minori.
 
Il contributo in annualità è concesso nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per spese di interessi, dei mutui da contrarsi con la Cassa DD.PP., agli Enti che provvedono al completamento, ampliamento e ristrutturazione di opere sanitarie ospedaliere, nonchè agli Enti che devono far fronte a maggiori oneri relativi al completamento di opere che, ammesse a contributo ai sensi della legge regionale 16-5-75, n. 28 , hanno beneficiato dei contributi integrativi di cui alla legge regionale 31-8-77, n. 46.
[7]
 
La Giunta Regionale è autorizzata a prestare fidejussione ad Enti ospedalieri per le opere di cui al comma precedente nel caso in cui non sia concesso il contributo regionale.
 
La Giunta Regionale potrà stipulare convenzioni con gli Istituti di Credito operanti nel territorio regionale, al fine di predeterminare condizioni di finanziamento.
 
Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna categoria di lavori indicata nei tre commi precedenti - eccezion fatta per i lavori di ristrutturazione - possono essere comprese, le spese per gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo.
 
Il contributo di cui al presente articolo è corrisposto direttamente al mutuante.
 
(...)
[8]
 
Gli Istituti mutuanti corrispondono il mutuo in base a certificati di avanzamento dei lavori od alla richiesta anticipata dell'Ente, ai sensi del successivo art. 7, alle ordinanze della Autorità Amministrativa o della Autorità Giudiziaria per le espropriazioni, e, per l'ultima rata, in base al certificato di collaudo o di regolare esecuzione debitamente approvati.
 
Sono applicabili nella misura consentita i maggiori benefici contenuti negli art. 18, 19 e 23 della legge 3 agosto 1949 n. 589 e di altre leggi dello Stato.
Art. 4. 
 
La domanda di concessione del contributo in capitale oppure in annualità deve essere presentata, a partire dal primo anno successivo a quello di promulgazione della legge, al Presidente della Giunta Regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata dal progetto di massima dell'opera, oppure da una relazione illustrativa della natura, della necessità e del costo presunto complessivo dell'opera o di un lotto funzionale di essa. Nella domanda deve indicarsi con quali mezzi l'Ente farà fronte alla quota parte della spesa a proprio carico e se intende contrarre il mutuo con la Cassa DD.PP. o con altro Istituto di Credito pubblico o privato.
 
L'ammissione a fruire del contributo è deliberata dalla Giunta Regionale.
 
I progetti esecutivi dovranno essere presentati al competente Ufficio del Genio Civile da parte degli Enti ammessi al contributo entro i termini loro assegnati, a pena di decadenza dal beneficio. E' consentita la concessione di una proroga per un periodo non superiore a quello già fissato, dietro tempestiva e motivata richiesta.
 
La formale concessione del contributo è disposta contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
I progetti esecutivi delle opere pubbliche di cui alla legge 30 luglio 1959 n. 595 e successive modifiche ed integrazioni, non fruenti di contributo regionale, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta.
[9]
 
L'approvazione del progetto implica dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonché indifferibiltà ed urgenza dei relativi lavori.
 
L'importo progettuale ammissibile a contributo, oltre al costo presunto delle opere progettate e di eventuali lavori imprevisti, comprende gli oneri concernenti l'indennità per espropriazioni, occupazione di aree e costituzione di servitù, ove occorrano, e l'ammontare dell'importo sul valore aggiunto.
 
E' ammissibile al contributo anche una quota per spese generali e tecniche, calcolata nella misura forfettaria del 9 per cento dell'importo progettuale, al netto delle somme a disposizione per I.V.A. e per eventuali lavori imprevisti; su questi ultimi la quota medesima sarà ammessa e calcolata soltanto in quanto vengano eseguiti.
 
L'esecuzione di un'opera per lotti, presuppone la redazione del progetto generale o l'aggiornamento di quello preesistente.
At. 5. 
 
La Giunta Regionale, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, sottopone ogni anno al Consiglio, per l'approvazione, i criteri generali per la formazione dei programmi di intervento in materia di opere pubbliche.
Art. 6. 
 
Ad integrazione del contributo in capitale o in annualità concesso sulla spesa risultante dall'approvazione del progetto, può essere accordato un contributo suppletivo, nella stessa misura percentuale e in base ad una domanda dell'Ente interessato, sulle ulteriori spese riconosciute necessarie per l'aggiudicazione dei lavori con aumento sul prezzo d'appalto, per lavori suppletivi imprevisti, per danni di forza maggiore per tacitazione di riserve, per revisione dei prezzi contrattuali e per altre spese che, a norma di legge risultino a carico dell'ente per il compimento dell'opera a regola d'arte, in conformità al progetto approvato.
 
Per garantire il regolare corso dei lavori ed il tempestivo assolvimento degli impegni contrattuali, il contributo suppletivo è concesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici a ciò appositamente delegato in base a Deliberazione della Giunta Regionale, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa.
 
Spetta in ogni caso al Presidente della Giunta Regionale l'approvazione, con proprio decreto, del collaudo dei lavori o del certificato attestante la regolare esecuzione dei medesimi, nonché la definitiva determinazione del contributo.
 
La Giunta Regionale determina annualmente, con apposita deliberazione, la quota percentuale degli stanziamenti del bilancio di competenza da riservare agli oneri di cui al primo comma, in base al presumibile ammontare degli oneri medesimi.
 
Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza del bilancio, per i capitoli indicati nei successivi artt. 11 e 12, nonché le somme conservate nel conto dei residui di precedenti esercizi, le quali risultino non utilizzate per gli interventi finanziari eseguibili ai sensi delle leggi indicate nei relativi capitoli, possono essere impegnate ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, nei limiti di cui all' art. 36, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 .
Art. 7. 
 
Agli Enti che siano ammessi a fruire del contributo in annualità costanti trentacinquennali, a carico dei bilanci regionali degli anni 1973 e 1974 e che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiamo ottenuto la disponibilità del mutuo dalla Cassa DD.PP. o da altro Istituto mutuante, può essere attribuito il beneficio della elevazione del contributo medesimo al 6 per cento oppure al 9 per cento, affinché ne restino facilitati il finanziamento e la realizzazione delle opere programmate.
 
L'integrazione del contributo a favore degli Enti ospedalieri, di cui al quarto comma del precedente art. 3, è effettuato nella misura occorrente al totale ammortamento, compresi gli oneri per spese di interessi, dei mutui da contrarsi.
 
La spesa derivante dalle operazioni predette graverà sui competenti capitoli del bilancio regionale per l'anno 1975.
 
Per ottenere l'integrazione del contributo gli Enti interessati dovranno presentare apposita domanda al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, confermando se intendono contrarre il mutuo con la Cassa DD.PP. o con altro Istituto mutuante.
 
(...)
[10]
 
L'integrazione del contributo è deliberata dalla Giunta Regionale.
 
La Giunta medesima delibererà l'ammontare della quota da accantonarsi cautelativamente sui capitoli del bilancio 1975 interessati, per consentire il soddisfacimento tempestivo delle domande regolarmente presentate.
 
L'eventuale rimanenza di detta quota verrà utilizzata in aggiunta a quella accantonata ai sensi dell'articolo precedente.
Art. 8. 
 
Allo scopo di facilitare l'inizio e il compimento dei lavori non finanziati dalla Cassa DD.PP. è consentita l'anticipazione alla ditta appaltatrice, all'atto della consegna dei lavori, della prima rata di pagamento prevista nel capitolato speciale d'appalto e l'anticipazione delle rate successive potrà aver luogo subordinatamente all'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi al rateo già corrisposto.
 
Il pagamento dell'ultima rata sarà invece effettuato in uno con l'approvazione del collaudo.
 
Qualora l'appalto preveda il totale pagamento in unica rata, l'anticipazione all'atto della consegna dei lavori sarà limitata al 50 per cento del suo importo.
 
I certificati di pagamento delle anticipazioni sono vistati dall'Ufficio del Genio Civile competente.
 
Nel caso di opera ammessa a godere del contributo in capitale, l'Ente appaltante farà richiesta, rata per rata, tramite l'Ufficio del Genio Civile, dell'importo dovuto dalla Regione in base alla misura percentuale del contributo concesso.
 
Ad accreditamento ottenuto, l'Ente corrisponderà alla ditta appaltatrice anche la quota a proprio carico.
 
Le ditte aggiudicatarie non sono esentate dal deposito cauzionale definitivo che resta a garanzia dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte fino alla liquidazione finale degli stessi.
 
Le ditte medesime, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, sono perseguibili ai sensi di legge per il risarcimento del danno ed escluse dal partecipare a gare di appalto, per lavori assistiti dal contributo regionale.
 
L'inadempimento sarà altresì segnalato ai competenti Uffici dell'Albo Nazionale dei Costruttori.
 
Gli Enti appaltanti, ove ritengano conveniente concedere le facilitazioni di cui sopra, dovranno farne esplicata menzione nel capitolato speciale d'appalto includendola inoltre nelle lettere di invito alla gara di appalto.
Art. 9. 
 
I Comuni, sprovvisti di Ufficio Tecnico, che ai sensi delle leggi vigenti, sono classificati montani o depressi e quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, possono inoltrare istanza all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, perché provveda alla redazione del progetto assistito dal contributo regionale ed alla, direzione dei relativi lavori.
 
Nel progetto redatto dall'Ufficio del Genio Civile può essere contemplata una quota forfettaria per sole spese generali, calcolata nella misura del 2 per cento dell'importo progettuale.
 
Alle operazioni di collaudo dovrà essere presente il rappresentante del Comune al quale l'opera verrà formalmente consegnata.
Art. 10. 
 
Spetta agli Uffici del Genio Civile la sorveglianza sull'andamento dei lavori di cui alla presente legge.
 
Il collaudo è disposto dalla Regione. Per tutti i lavori di cui alla presente legge o comunque rientranti nella competenza regionale, di importo complessivo, secondo le risultanze del conto finale, non eccedente cento milioni di lire si può prescindere dal collaudo sostituendolo con il certificato di regolare esecuzione, vistato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile competente.
[11]
 
Per i lavori di competenza degli Enti Locali, il cui importo non superi cento milioni di lire il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori.
[12]
 
Fino a quando non venga diversamente disposto con legge organica regionale, la progettazione, l'appalto, l'esecuzione e il collaudo delle opere contemplate dalla presente legge e quant'altro attiene ai procedimenti amministrativi, ai pareri tecnici e alle approvazioni sono regolati dalla presente legge, da altre leggi regionali, nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti per le opere pubbliche dello Stato.
Art. 11. 
 
Le spese derivanti dal completamento del programma straordinario di interventi in lavori stradali, in fognature ed in acquedotti nelle zone depresse, avviato e finanziato ai sensi della legge 20 ottobre 1971, n. 912 , nonché gli oneri per la revisione dei relativi prezzi contrattuali, sono a totale carico della Regione.
Art. 12.[13] 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1975:
1) 
la spesa di 5.000 milioni, per i contributi di cui al precedente art. 2, nn. 1 e 2;
2) 
la spesa di 5.000 milioni, per i contributi di cui al precedente art. 2, n. 3;
3) 
la spesa di 2.500 milioni, per i contributi di cui al precedente art. 2, n. 4;
4) 
la spesa di 500 milioni, per gli oneri di cui al precedente art. 10.
 
All'onere di 13.000 milioni si provvede, per la parte di 5.000 milioni con gli stanziamenti dei cap.li n. 1210,1212 e 1218 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, e per la parte di 8.000 milioni con l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo, ad un tasso non superiore ai quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trentacinque da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate.
 
La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui di cui al precedente comma.
 
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. n. 89 con la denominazione "Provento dei mutui relativi alla concessione dei contributi in capitale nella spesa per opere pubbliche di competenza di enti locali" e la dotazione di 8.000 milioni.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 saranno iscritte la somma di 1.500 milioni nel cap. n. 1210, la somma di 3.000 milioni nel cap. n. 1212 e la somma di 3.000 milioni nel cap. n. 1218 e sarà istituito il cap. n. 1304 (Rubrica 11, Categoria IX), con la denominazione "Spese ed oneri suppletivi per il completamento del programma di interventi straordinari avviato ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 , con il finanziamento statale di cui alla legge 20 ottobre 1971, n. 912 " e con lo stanziamento di 500 milioni.
 
All'onere per l'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutato in 500 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione di 430 milioni del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 e mediante la riduzione di 70 milioni del fondo speciale di cui al cap. n. 1406 dello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio ed istituendo, nello stato di previsione medesimo, i cap.li n. 696 e n. 1417, relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 430 milioni e di 70 milioni.
 
Al maggior onere ricadente negli anni 1976 e successivi, valutato in 500 milioni, si farà fronte con la disponibilità derivante da una riduzione di pari ammontare, a partire dall'anno 1976, degli oneri iscritti nel cap. n. 1316 del bilancio per l'anno finanziario 1975.
 
Nel bilancio dell'anno finanziario 1976 e di ciascuno degli anni, finanziari successivi saranno iscritti i cap.li n. 696 e n. 1417 con stanziamenti pari, in complesso, alle quote interessi ed alle quote capitali di ammortamento, fino alla completa estinzione dei mutui.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. 
 
Per la concessione dei contributi costanti trentacinquennali, ai sensi dell'art. 3 della presente legge, sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975, i limiti d'impegno:
1) 
di 1.400 milioni, per le opere di cui all'art. 2, n. 3;
2) 
di 2.100 milioni, per le opere di cui all'art. 2, nn. 1 e 2;
3) 
di 600 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera b);
4) 
di 100 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera c);
5) 
di 100 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera d);
6) 
di 100 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera e);
7) 
di 150 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera f);
8) 
di 150 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera g);
9) 
di 400 milioni, per le opere di cui all'art. 3, 3° comma;
10) 
di 600 milioni, per le opere di cui all'art. 3, 4° comma.
 
All'onere di 5.700 milioni si provvede, per la parte di 5.500 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, e per la parte di 200 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1401 - Rubrica 3, n. 1 - dello stato di previsione medesimo.
 
Le somme di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 del primo comma saranno iscritte, rispettivamente, nei cap.li n. 1214, n 1221, n. 1314, n.1154, n. 1308, n. 1172 e n. 1148 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975. Nello stato di previsione saranno istituiti:
 
- il capitolato n. 1367/2 - Rubrica n. 13, Categoria XI con la denominazione "Contributi costanti trentacinquennali, a Comuni o loro Consorzi, per la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di strutture commerciali e di mercati" e con lo stanziamento di 100 milioni;
 
- il cap. n. 1317 - Rubrica n. 11, Categoria XI - con la denominazione "Contributi costanti trentacinquennali a Comuni o loro Consorzi, per la costruzione di edifici destinati ad attività culturali di loro competenza" e lo stanziamento di 100 milioni;
 
- il cap. n. 1118 - Rubrica n. 7, Categoria XI - con la denominazione "Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione di impianti per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani" e lo stanziamento di 150 milioni.
 
Le annualità derivanti dai limiti di impegno di cui al primo comma saranno iscritte, nel bilancio degli anni 1976 e successivi, nei capitoli indicati nel precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
 
Per la prestazione della garanzia di cui all'art. 3, quinto comma, della presente legge, è autorizzata la spesa di 100 milioni a partire dall'anno finanziario 1975 e per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui accesi dagli Enti ospedalieri.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante una riduzione del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 695, con la denominazione "Oneri conseguenti la prestazione di garanzia fidejussoria ai mutui accesi da Enti ospedalieri per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la ristrutturazione di opere ospedaliere e con lo stanziamento di 100 milioni".
 
Nel bilancio degli anni 1976 e successivi sarà iscritto il cap. n. 695, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
 
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell' art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 .
 
Qualora la Regione debba intervenire nel pagamento delle rate di ammortamento oltre il limite delle somme stanziate nel cap. n. 695 del bilancio relativo all'esercizio di competenza o conservate nel conto dei residui, la Giunta Regionale disporrà la necessaria integrazione dello stanziamento di cui al capitolo stesso mediante prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. 
 
Per l'erogazione alle Province del contributo annuo nella spesa relativa alla manutenzione ordinaria delle strade di cui al precedente art. 2, è autorizzata, a partire dall'anno finanziario 1975, la spesa di 3.130 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma, ricadente nell'anno 1975, si provvede:
 
- per la parte di 1.565 milioni con lo stanziamento di cui al cap. n. 692 del corrispondente stato di previsione della spesa;
 
- per la parte di 1.565 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione medesimo e mediante l'iscrizione di tale somma nel cap. n. 692.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo II. 
Art. 16. 
 
Fino a quando non saranno diversamente definite le procedure in materia di opere pubbliche in funzione della programmazione regionale e della istituzione dei comprensori, sono organi consultivi regionali il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche e l'Ingegnere Capo del Genio Civile.
 
I pareri del Comitato Regionale e dell'Ingegnere Capo del Genio Civile sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo della Regione, singolo o collegiale, in materia di opere pubbliche d'interesse regionale, salvo quelli specificamente previsti da leggi regionali.
Art. 17. 
 
Il Comitato regionale per le opere pubbliche nell'ambito delle sue funzioni consultive esprime parere in materia di opere pubbliche sui seguenti argomenti:
1) 
norme e procedure di massima interessanti l'esecuzione di opere pubbliche;
2) 
studi e consulenze, anche relativamente a problemi connessi con l'assetto del territorio, forniti nell'interesse della Regione;
3) 
regolamenti, capitolati generali e speciali di appalto e disciplinari tipo;
4) 
materie in merito alle quali i decreti delegati prevedono che sia sentita la Regione;
5) 
(...)
[14]
6) 
(...)
[15]
7) 
classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana, dei bacini montani, nonché piani generali di bonifica;
8) 
classificazione e delimitazione delle zone depresse;
9) 
classificazione e declassificazione degli abitati da consolidare o da trasferire;
10) 
progetti di opere pubbliche interessanti due o più province;
11) 
progetti anche di variante e suppletivi relativi ad opere di importo superiore a 300 milioni e verbali di nuovi prezzi per dette opere che comportino aumento di spesa;
12) 
vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi e per l'esonero da penalità contrattuali, purché ciò che si chiede di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somme eccedenti i 5 milioni;
13) 
proposte di risoluzioni o rescissioni di contratti;
14) 
affari per i quali la legge dello Stato abbia prescritto il parere di organi consultivi statali quando siano di importo eccedente i 300 milioni;
15) 
ogni altra questione in materia di opere pubbliche che il Presidente della Giunta Regionale gli sottoponga.
 
I pareri del Comitato devono essere forniti entro un tempo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione completa relativa.
Art. 18. 
 
Il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dall'Assessore ai Lavori Pubblici ed è composto dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:
1) 
otto esperti di particolare competenza nella materia dei lavori pubblici, eletti per la durata della legislatura dal Consiglio Regionale, con voto limitato a cinque.
2) 
Quattro esperti in rappresentanza dei Comuni e delle Amministrazioni Provinciali di cui tre designati dalla Sezione Regionale dell'ANCI e uno designato dalla Sezione Regionale dell'UPI.
3) 
Il Dirigente del settore amministrativo e quello del settore tecnico dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.
4) 
Nove funzionari regionali scelti dalla Giunta Regionale nell'ambito degli altri Assessorati, di cui uno dell'ufficio Legale regionale.
5) 
L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Provinciale del Genio Civile per la provincia interessata.
 
Possono essere invitati a far parte del Comitato, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di competenza e senza diritto al voto i rappresentanti di Organi e Uffici centrali e periferici dello Stato.
 
Alle sedute del Comitato possono - e quando ne facciano richiesta devono - essere sentiti i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni Pubbliche interessate agli affari posti all'ordine del giorno.
 
I relatori sono nominati dal Presidente fra i membri effettivi del Comitato. Gli esperti collaborano all'esame delle pratiche anche nella fase istruttoria.
 
Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici nominato dalla Giunta Regionale.
 
Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei membri effettivi del Comitato.
 
Il Comitato delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 
La nomina dei dipendenti regionali e degli esperti componenti il Comitato di cui ai precedenti nn. 2), 3), 4) e 5) è deliberata dalla Giunta Regionale.
 
Ai componenti del Comitato che non siano amministratori regionali o dipendenti è corrisposto un gettone di presenza e, qualora non risiedano in Torino, è corrisposta una indennità di trasferta.
Art. 19. 
 
L'Ingegnere Capo del Genio Civile esprime parere in materia di opere pubbliche sui seguenti argomenti:
1) 
progetti di opere pubbliche d'importo fino a 300 milioni;
2) 
perizie di variante e suppletive e verbali di nuovi prezzi relativi a progetti sui quali abbia già espresso il proprio parere, quale che sia il maggiore importo delle perizie stesse e dei nuovi prezzi;
3) 
verbali di nuovi prezzi relativi a progetti sui quali abbia espresso parere il Comitato Regionale e non comportanti aumento di spesa;
4) 
progetti di opere di bonifica integrale e di sistemazione montana in sostituzione del Comitato Provinciale della bonifica integrale;
5) 
vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, purché ciò che si chiede di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somme non eccedenti i 5 milioni;
6) 
affari di competenza degli organi locali della Regione e degli Enti locali per i quali la legge dello Stato abbia prescritto il parere di organi consultivi statali, quando siano d'importo inferiore ai 300 milioni;
7) 
concessione di proroghe, quale che sia l'importo dell'opera e la durata della proroga;
8) 
revisione dei prezzi contrattuali;
9) 
altre materie ed affari, non attribuiti alla competenza del Comitato Regionale, per i quali sia richiesto dalla vigente legislazione il parere dell'Ufficio del Genio Civile.
 
L'Ingegnere Capo può sentire preventivamente e secondo le occorrenze il parere del medico provinciale o di un qualificato esperto e può chiedere al Presidente della Giunta Regionale, che siano sottoposti al parere del Comitato Regionale, progetti, affari o materie che, pur rientrando nella propria competenza presentino aspetti di eccezionale rilevanza.
 
I pareri dell'Ingegnere Capo del Genio Civile devono essere forniti entro un tempo massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione completa relativa.
Art. 20. 
 
Per gli oneri relativi al funzionamento del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, di cui al precedente art. 15, è autorizzata la spesa annua di 15 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione di 15 milioni del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 679 con la denominazione "Spese per il funzionamento del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche" e con lo stanziamento di 15 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione {denominazione}.

Data a Torino, addì 16 maggio 1975
Gianno Oberto Tarena

Note:

[1] L'art. 1 della l.r. 49/1976 estende la concessione dei contributi concessi dalla presente legge anche alle Comunita' Montane.

[2] Questo articolo è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 45 del 1981.

[3] L'art. 2 della l.r. 49/1976 estende la concessione dei contributi previsti dal presente articolo anche nei casi di acquisto od di riscatto anticipato di acquedotti di proprietà od in gestione a privati, nonche' dei relativi impianti, apparecchiature, attrezzature ed immobili.

[4] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 45 del 1981.

[5] Questo comma dell'articolo 3 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 45 del 1981.

[6] Questo comma dell'articolo 3 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 45 del 1981.

[7] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 45 del 1981.

[8] Questo comma dell'articolo 3 è stato abrogato dal terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 45 del 1981.

[9] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 49 del 1976.

[10] Questo comma è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 53 del 1975.

[11] Il secondo comma dell'articolo 10 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 49 del 1976.

[12] Questo comma dell'articolo 10 del titolo 1 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 49 del 1976.

[13] Le autorizzazioni di spesa previste nel presente articolo sono ridotte dall' art.9 della l.r. 49/1976.

[14] Questo punto del primo comma dell'articolo 17 è stato abrogato dal nono comma dell'articolo 6 del titolo 2 della legge regionale 44 del 1977.

[15] Questo punto del primo comma dell'articolo 17 è stato abrogato dal nono comma dell'articolo 6 del titolo 2 della legge regionale 44 del 1977.