Legge regionale n. 27 del 12 maggio 1975  ( Versione vigente )
"Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli."
(B.U. 20 maggio 1975, n. 20)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
E' istituito, presso l'Ispettorato Agrario di ogni Provincia della Regione un "Albo degli imprenditori agricoli".
 
Hanno diritto di iscriversi all'Albo coloro che dimostrino di dedicare personalmente, abitualmente ed a titolo principale la loro attività all'esercizio dell'agricoltura.
 
E' fatto salvo l'adeguamento delle norme contenute nella presente legge a quelle dell'emananda legge statale di recepimento delle direttive adottate dalla Comunità Economica Europea per la riforma dell'agricoltura.
Art. 2. 
 
L'Albo Professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo art. 3.
Art. 3. 
 
La Commissione Provinciale per la tenuta dell'Albo è composta:
a) 
da 18 componenti da scegliersi tra gli iscritti all'Albo designati dalle Organizzazioni professionali nazionalmente più rappresentative degli imprenditori agricoli, di cui 6 designati dalle Organizzazioni minoritarie;
b) 
da 3 componenti designati dalle Organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute;
c) 
da 3 componenti eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due, scelti tra i dottori in agraria, i veterinari ed i periti agrari;
d) 
dal Capo dell'Ufficio Agricolo Provinciale della Regione Piemonte o da un funzionario dello stesso delegato;
e) 
dal Capo dell'Ufficio Provinciale dei Contributi Agricoli Unificati e da un funzionario dallo stesso delegato.
 
Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui al punto a). Il Vice Presidente è scelto tra i sei membri designati dalle Organizzazioni minoritarie. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno 1/4 dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione dura in carica 5 anni.
[1]
 
Possono essere nominati membri supplenti che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento.
[2]
 
Le sostituzioni dei componenti delle Organizzazioni Professionali e Cooperativistiche sono effettuate dall'Assessore competente della agricoltura su richiesta della stessa organizzazione che aveva designato il componente.
[3]
Art. 4. 
 
Al fine del primo impianto possono iscriversi all'Albo coloro che, entro il 31 dicembre 1981, presentino domanda alle stesse, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, versino nelle condizioni previste dall'art. 1 e possiedano inoltre uno dei seguenti requisiti:
[4]
a) 
siano compresi, in qualità di "unità attiva", negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, redatti a cura del Servizio Contributi Agricoli Unificati a norma della legislazione vigente;
b) 
risultino, sulla base di idonea documentazione, dedicarsi da almeno tre anni, personalmente, abitualmente ed a titolo principale all'attività di imprenditore agricolo.
Art. 5. 
 
A partire dal 31 luglio l980, l'iscrizione all'Albo è ottenuta da chi, avendo compiuto i 18 anni di età, eserciti l'attività di imprenditore agricolo, secondo quanto previsto all'art 1 ed assolva ad una delle seguenti condizioni:
[5]
a) 
abbia conseguito la laurea in scienze agrarie e forestali o in veterinaria, il diploma di perito agrario, il diploma o la licenza di qualificazione o specializzazione per le materie agrarie;
b) 
abbia superato apposita prova consistente in un colloquio davanti ad un'apposita Commissione composta da 5 membri espressi dalla Commissione Provinciale di cui all'art. 3 al suo interno e presieduta dal Capo dell'Ufficio Agricolo Provinciale della Regione Piemonte o da un suo delegato;
c) 
risultino sulla base di idonea documentazione, dedicarsi da almeno tre anni, personalmente, abitualmente ed a titolo principale, all'attività di imprenditore agricolo
[6]
 
L'iscrizione all'Albo, ottenuta ai sensi degli artt. 4 e 5 comporta l'attribuzione del "brevetto professionale agricolo."
Art. 6.[7] 
 
La Commissione provinciale provvede alla formazione, alla tenuta ed alla revisione, anche d'Ufficio, dell'elenco degli iscritti all'Albo.
 
Sulle domande di iscrizione e di cancellazione d'Ufficio la Commissione provinciale deve sentire il motivato parere delle Commissioni consultive comunali di cui alla L.R. 12-10-1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Le decisioni delle Commissioni provinciali adottate in difformità dai pareri delle Commissioni comunali devono essere adeguatamente motivate.
 
La cancellazione avviene su richiesta dell'interessato o d'ufficio, quando sia accertata la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione.
 
Nel caso di reiezione della domanda d'iscrizione o di cancellazione d'ufficio, il Presidente della Commissione provvede a darne motivata comunicazione all'interessato, in forma certa, entro 120 giorni dalla domanda ed entro 30 giorni dal provvedimento di cancellazione.
 
Contro i provvedimenti della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso, alla Commissione regionale prevista dall'articolo 7.
 
La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva entro 120 giorni dalla loro presentazione.
 
L'iscritto che trasferisce la propria attività in altra Provincia è cancellato dall'elenco nel quale è iscritto ed ottiene, sempreché permangano le condizioni di cui all'articolo 1, l'iscrizione nel corrispondente Albo della Provincia nella cui circoscrizione si è trasferito.
 
L'iscrizione si consegue nella Provincia di residenza.
Art. 7. 
 
Presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura è istituita una Commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 6 la quale è composta:
a) 
dall'Assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte o suo delegato;
b) 
da un rappresentante del Servizio Contributi Agricoli Unificati;
c) 
da tre esperti in materia giuridica e tecnica agricola nominati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due;
d) 
da sei componenti, da scegliersi tra gli iscritti all'Albo, designati dalle Organizzazioni professionali nazionalmente più rappresentative, di cui due designati dalle Organizzazioni minoritarie.
 
Il Presidente della Commissione è l'Assessore regionale all'Agricoltura o il suo delegato.
 
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti; in tale caso però devono essere presenti almeno due Organizzazioni Professionali agricole ognuna con almeno un proprio rappresentante.
[8]
 
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
[9]
 
Possono essere nominati membri supplenti che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento.
[10]
 
Le sostituzioni dei componenti delle Organizzazioni Professionali sono effettuate dall'Assessore competente dell'agricoltura su richiesta della stessa Organizzazione che aveva designato il componente.
[11]
 
La Commissione dura in carica cinque anni.
[12]
Art. 8. 
 
Le provvidenze amministrate dalla Regione Piemonte dirette al miglioramento ed al potenziamento delle imprese agricole, possono essere concesse solo: l) agli imprenditori agricoli che siano iscritti all'Albo di cui alla presente legge; 2) alle cooperative ed alle forme associate nelle quali sia prevalente la partecipazione degli iscritti all'Albo; 3) alle cooperative costituite fra lavoratori agricoli; 4) per servizi, opere collettive e di pubblica utilità riguardanti comunità rurali in genere, ove sia prevalente l'interesse di aziende agricole i cui titolari siano iscritti all'Albo.
 
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo non si applica per le zone considerate montane definite con legge regionale, in riferimento alla legge dello Stato n. 1102 del 3 dicembre 1971.
Art. 9. 
 
Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana il regolamento di attuazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 
Nel Regolamento può essere prevista:
[13]
 
- la gradualità nell'applicazione della legge procedendo, prima all'esame delle richieste avanzate da titolari di aziende agricole e successivamente a quelle avanzate da altri soggetti; comunque dovrà essere data priorità a coloro che hanno giacente presso gli uffici regionali o altri Enti domande di agevolazioni;
 
- la non applicazione della legge o la sua applicazione successivamente per le zone montane, in relazione a quanto previsto al precedente art. 8.
 
Ai componenti della Commissione regionale per l'esame dei ricorsi e delle Commissioni provinciali per la tenuta dell'Albo, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennità chilometrica di cui all' art. 3 della L.R. 2-7-76, n. 33 .
[14]
Art. 10.[15] 
 
Fino alla data stabilita dal Consiglio Regionale con il regolamento, i membri delle Commissioni di cui all'art. 3, lett. a) e lett. b) ed all'art. 7 lett. d), nelle percentuali ivi previste, sono designati dalle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli nazionalmente più rappresentative, scegliendoli anche tra i non iscritti all'Albo professionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 maggio 1975
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 3 le parole "di almeno la meta piu' uno dei suoi componenti" sono state sostituite dalle parole "di almeno 1/4 dei suoi componenti" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 44 del 1980.

[2] Questo comma dell'articolo 3 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 44 del 1980.

[3] Questo comma dell'articolo 3 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 44 del 1980.

[4] In questo comma dell'articolo 4 le parole "entro due anni dalla costituzione delle Commissioni provinciali" sono state sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 1981" ad opera dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 44 del 1980.

[5] In questo comma dell'articolo 5 le parole "Trascorso il periodo di cui al precedente articolo" sono state sostituite dalle parole "A partire dal 31 luglio l980" ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 44 del 1980.

[6] La lettera c del primo comma dell'articolo 5 è stata sostituita dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 44 del 1980.

[7] L'articolo 6 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 44 del 1980.

[8] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 44 del 1980.

[9] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 44 del 1980.

[10] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 44 del 1980.

[11] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 44 del 1980.

[12] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 44 del 1980.

[13] Questo comma dell'articolo 9 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 44 del 1980.

[14] Questo comma dell'articolo 9 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 44 del 1980.

[15] L'articolo 10 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 44 del 1980.