Note:
[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
[2] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 1980.
[3] L'articolo 3 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 1980.
[4] Questo comma dell'articolo 4 è stato indirettamente sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 58 del 1980.
[5] Questo comma dell'articolo 4 è stato indirettamente aggiunto dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 58 del 1980.
[6] Questo comma dell'articolo 4 è stato indirettamente aggiunto dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 58 del 1980.
[7] Questo comma dell'articolo 5 è stato inserito dal tero comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 1980.
[8] Questo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 1980.
[9] In questo comma dell'articolo 6 le parole "direttamente a favore del Comune o del Consorzio che esegue le opere" sono state indirettamente soppresse ad opera del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 58 del 1980.
[10] L'articolo 7 è stato abrogato dal quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 1980.