Legge regionale n. 16 del 21 marzo 1975  ( Versione vigente )
"Modifiche e rifinanziamento della Legge regionale 6 maggio 1974, n. 14 'Contributo agli Enti locali e alle Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile."
(B.U. 25 marzo 1975, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il punto b) del 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14 è così modificato: "
b)
agli Enti locali, singoli od associati, che comunque effettuino investimenti per l'acquisto di materiale rotabile per autoservizi di linea per trasporto pubblico di persone.
"
Art. 2. 
 
Nei riguardi delle istanze presentate a decorrere dal 1 gennaio 1975, la misura del contributo di cui all' art. 1 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14 , è elevata al 75% delle spese riconosciute ammissibili e sostenute per l'attuazione degli investimenti indicati nell'articolo medesimo.
Art. 3. 
 
Le aziende o gli Enti che intendono chiedere il contributo nell'esercizio 1975, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, dovranno presentare un programma di acquisto degli autobus, al fine di ottenere il preventivo affidamento della Regione.
 
Per gli anni successivi al 1975, il programma dovrà essere presentato entro il mese di gennaio.
Art. 4. 
 
I contributi di cui alla Legge regionale 6 maggio 1974, n. 14 , possono essere accordati soltanto se l'Azienda o l'Ente si approvvigionano di autobus dei tipi riconosciuti ammissibili dalla Direzione Compartimentale dei Trasporti in Concessione. A richiesta dell'Azienda o dell'Ente interessato, il contributo regionale potrà essere erogato prima dell'immatricolazione del veicolo in base alla fattura d'acquisto, anche non quietanzata e ad una dichiarazione di impegno ad impiegare il contributo medesimo per l'acquisto del veicolo e ad esibire la carta di circolazione alla competente Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione, per le debite annotazioni.
 
Nel caso che l'autotelaio sia acquistato per essere carrozzato da un'impresa diversa da quella che lo ha costruito, la Regione potrà erogare, a richiesta dell'Azienda o dell'Ente, un acconto sul contributo nei limiti del costo risultante dalla fattura di acquisto ed in base ad una dichiarazione analoga a quella indicata nel precedente comma.
Art. 5. 
 
Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14 , con le modificazioni di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1975, la spesa di 5.500 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvederà mediante l'accensione di un mutuo di pari ammontare, alle migliori condizioni di tasso e di durata, estinguibile mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo medesimo.
 
Nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. n. 81 con la denominazione "Provento del mutuo relativo al finanziamento dell'onere per la concessione di contributi in capitale, ad Enti locali e ad Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile" e la dotazione di 5.500 milioni.
 
Nel cap. n. 1195 del corrispondente stato di previsione della spesa sarà iscritta la somma di L. 5.500 milioni.
 
All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 415 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo dei capitoli nn. 618 e 1409 riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 360 milioni e di 55 milioni.
 
Al maggior onere ricadente negli anni 1976 e successivi, valutato in 410 milioni, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, degli oneri previsti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2 , nonchè iscrivendo nei corrispondenti bilanci i capitali di cui al precedente comma con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento del mutuo.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, mediante proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, add+ 21 marzo 1975
Gianni Oberto Tarena