Legge regionale n. 9 del 17 febbraio 1975  ( Versione vigente )
"Disposizioni per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle comunità montane."
(B.U. 25 febbraio 1975, n. 8)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
Le disposizioni della presente legge definiscono, in attuazione della legge 3-12-1971, n. 1102 , le norme per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale e dei programmi di stralcio annuali delle Comunità Montane, previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e dagli artt. 11 e 12 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 .
Art. 2. 
(Requisiti del piano)
 
Il piano di sviluppo economico-sociale della Comunità Montana deve avere, pur nella più ampia visione di programmazione, una delimitazione temporale di 5 anni e contenere precise indicazioni di intervento atte ad individuare i contenuti operativi che saranno oggetto dei programmi stralcio annuali.
Art. 3. 
(Elaborazione del piano)
 
Il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale deve contenere i seguenti elementi:
a) 
acquisizione conoscitiva che, ai sensi dell' art. 5 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 , deve consentire l'analisi circostanziata di ogni settore della realtà economico-sociale della Comunità Montana;
b) 
individuazione degli obiettivi generali del piano;
c) 
determinazione degli interventi di settore e delle necessarie interconnessioni per il conseguimento degli obiettivi del piano;
d) 
individuazione di metodi, mezzi e strumenti per la realizzazione degli interventi previsti.
Art. 4.[1] 
(...)
Art. 5. 
(Adozione ed approvazione dei piani pluriennali di sviluppo)
 
Il Piano pluriennale di sviluppo economico-sociale ed i programmi stralcio annuali devono essere adottati ed approvati con le modalità previste dagli artt. 11 e 12 della citata legge 11 agosto 1973, n. 17 .
Art. 6. 
(Decorrenza)
 
Il termine di un anno, stabilito per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale all' art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dello Statuto della Comunità Montana.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 febbraio 1975
Gianni Oberto Tarena

Note: