"Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa degli artigiani."
(B.U. 28 gennaio 1975, n. 4)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La Regione Piemonte integra l'assistenza sanitaria a favore dei titolari Artigiani e dei loro familiari a carico assistiti, a norma della
legge 29-12-1965, n. 1533
, dalle Casse Mutue Provinciali di Malattia per gli Artigiani della Regione, contribuendo alle spese per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, nonchè di quella integrativa, semprechè le Casse Mutue medesime ne abbiano deliberata o deliberino l'erogazione ai propri assistiti.
Art. 2.
Gli interventi della Regione previsti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1974 e cesseranno allorchè lo Stato, con proprio provvedimento, stabilirà analoghe provvidenze a favore dei soggetti indicati all'articolo precedente.
Art. 3.
La Giunta Regionale si avvale, ai sensi dell'
articolo 68 dello Statuto
e senza onere alcuno per il bilancio regionale, degli uffici della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani di Torino (Sede della Delegazione Regionale) per ripartire il contributo fra le singole Casse Mutue Provinciali di Malattia, tenuto conto del costo delle prestazioni sostenute nell'anno precedente da ciascuna di esse per l'erogazione dell'assistenza prevista all'art. 1 a favore degli artigiani mutuati, nonchè della proporzione della "tangente" versata dal mutuato all'atto dell'acquisto del medicinale.
Art. 4.
Le singole Casse Mutue Provinciali di Malattia per gli Artigiani del Piemonte, nel limite della disponibilità derivante dal riparto del contributo regionale, e del contributo integrativo aziendale, sostengono l'onere finanziario relativo all'assistenza farmaceutica erogata e finanziata secondo le norme della
legge 29-12-1956, n. 1533
e successive modificazioni.
Le Casse Mutue Provinciali tengono una contabilità separata per l'assistenza farmaceutica erogata agli artigiani della Provincia.
I rendiconti consuntivi annuali sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.
Art. 5.
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 125 milioni per l'anno finanziario 1974 e la spesa di 550 milioni per l'anno finanziario 1975.
All'onere di 125 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 479/2, con la denominazione "Assistenza farmaceutica ed integrativa agli artigiani" e lo stanziamento di 125 milioni.
Al maggior onere di 425 milioni ricadente nell'anno 1975 si farà fronte con il maggior provento accertato per gli introiti di cui al capitolo n. 45 del bilancio regionale, nonchè iscrivendo nei corrispondenti bilanci il capitolo n. 479, con la denominazione indicata nel precedente comma e lo stanziamento di 550 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del
6° comma dell'art. 45 dello Statuto
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 gennaio 1975
Gianni Oberto Tarena