Legge regionale n. 2 del 20 gennaio 1975  ( Versione vigente )
"Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti."
(B.U. 28 gennaio 1975, n. 4)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione Piemonte integra l'assistenza sanitaria a favore dei coltivatori diretti e loro familiari a carico, assistiti a norma della legge 22-11-1954, n. 1136 , e successive modificazioni, contribuendo alle spese per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, nonchè di quella integrativa, semprechè le Casse Mutue Comunali abbiano deliberato o deliberino di estendere tali provvidenze ai propri assicurati.
Art. 2. 
 
Gli interventi della Regione previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1974 e cesseranno allorchè lo Stato assumerà a proprio carico l'onere finanziario delle prestazioni a favore dei soggetti indicati nell'articolo precedente.
Art. 3. 
 
La Giunta si avvale degli Uffici della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per i coltivatori diretti di Torino per ripartire, tramite le Casse Mutue Provinciali del Piemonte, il contributo tra le singole Casse Mutue Comunali di Malattia tenuto conto del costo delle prestazioni concesse e sulla base del numero degli aventi diritto all'assistenza risultante dai ruoli comunali compilati nell'anno di erogazione dagli Uffici Provinciali del Servizio per i Contributi Agricoli Unificati.
 
Le Casse mutue Comunali e quelle Provinciali renderanno conto, alla fine di ogni anno, delle erogazioni e dei versamenti effettuati alla Giunta Regionale.
 
Durante la gestione annuale è autorizzata la corresponsione di anticipazioni complessivamente non superiori all'80% del contributo medio presumibile.
Art. 4. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 250 milioni per l'anno finanziario 1974 e la spesa di 1.100 milioni per l'anno finanziario 1975.
 
All'onere di 250 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 479/1, con la denominazione "Assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti" e lo stanziamento di 250 milioni.
 
Al maggior onere di 850 milioni ricadente nell'anno 1975 si farà fronte con il maggior provento accertato per gli introiti di cui al capitolo n. 45 del bilancio regionale nonchè iscrivendo nei corrispondenti bilanci il capitolo n. 478 con la denominazione indicata nel precedente comma e lo stanziamento di 1.100 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 gennaio 1975
Gianni Oberto Tarena