"Norme per l'applicazione dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile."
(B.U. 21 gennaio 1975, n. 3)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto dell'Imposta)
L'
articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1971 n. 1 , è sostituito dal seguente:
L'Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'
articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , si applica alle concessioni per l'esercizio e la coltivazione delle miniere site nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 2.[1]
(Ammontare dell'Imposta)
In attuazione dell' art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , l'ammontare dell'imposta di cui al precedente articolo 1, è determinato in misura pari al corrispondente canone di concessione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 gennaio 1975
Gianni Oberto Tarena
Note:
[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1983.