Legge regionale n. 9 del 30 marzo 1974  ( Versione vigente )
"Contributi nelle spese di funzionamento delle comunità montane."
(B.U. 09 aprile 1974, n. 14)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Alle singole Comunità Montane, istituite con la legge regionale 11 agosto 1973 n. 17, è concesso un contributo per le spese di funzionamento dei loro uffici nella misura annua di lire sei milioni.
 
Tale contributo è elevato: - di lire cinquanta per ogni abitante residente nelle zone montane in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione - di lire cinquanta per ogni ettaro di superficie in zone classificate montane. Ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo, di cui al precedente comma, le zone montane sono quelle considerate tali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 2. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 360.000.000.
 
Per l'anno 1974 si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso, con l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 39 con la denominazione "Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità Montane" e con lo stanziamento di lire 360 milioni.
 
A partire dall'anno 1975 all'onere di cui al primo comma si provvederà iscrivendo un apposito capitolo, come sopra denominato, nello stato di previsione della spesa degli esercizi finanziari corrispondenti.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 marzo 1974
Gianni Oberto Tarena