Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 1974  ( Versione vigente )
"Provvedimenti a favore del comuni per agevolare la realizzazione di opere pubbliche relative all'urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia pubblica residenziale e di quelle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi."
(B.U. 26 febbraio 1974, n. 8)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
I Comuni della Regione ai fini dell'accensione di mutui per la realizzazione delle opere pubbliche di cui all' art. 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , modificato dall' art. 41 lett. b, della legge 22 ottobre 1971, numero 865 , relative all'urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia pubblica residenziale e di quelle necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi sono autorizzati a richiedere al Presidente della Giunta regionale la concessione di un contributo costante, della durata di trentacinque anni, nella misura:
 
- del 7% annuo della spesa all'uopo riconosciuta necessaria, relativamente alle aree da concedere mediante diritto di superficie, ai sensi del 4° comma dell'art. 35 della citata legge n. 865/1971 ;
 
- del 3,5% annuo della spesa all'uopo riconosciuta necessaria, relativamente alle aree da cedere in proprietà, ai sensi dell'11° comma del precitato articolo 35.
 
L'individuazione delle aree da concedere mediante diritto di superficie o da cedere in proprietà, nell'ambito dei piani di zona formati ai sensi della legge 18-4-1962 n. 167 , è fatta sulla base dei programmi pluriennali di attuazione di cui all' art. 38 della legge 865/1971 .
 
Le percentuali di contributo di cui al primo comma si applicano, con le medesime modalità, anche relativamente alle aree individuate ai sensi dell' articolo 51 della citata legge n. 865/1971 .
Art. 2. 
 
Il contributo è erogato semestralmente all'Istituto mutuante, in corrispondenza della quota di rimborso semestrale della spesa mutuata.
 
Nel caso in cui il mutuo sia contratto per una somma inferiore alla spesa riconosciuta necessaria, il contributo è corrisposto in proporzione alla somma mutuata; la restante quota è corrisposta direttamente al Comune interessato.
 
Qualora il mutuo risulti stipulato per una durata inferiore ai trentacinque anni, dopo la scadenza del relativo contratto il contributo è erogato fino alla trentacinquesima annualità al Comune.
 
Nel caso di rimborso del mutuo prima della sua scadenza, il contributo è erogato, per gli anni successivi, al Comune a partire dalla dichiarazione di avvenuto rimborso da parte dell'Istituto mutuante.
Art. 3. 
 
Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 1 la Giunta Regionale è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di: Lire 100 milioni nell'esercizio 1973; Lire 600 milioni nell'esercizio 1974; Lire 500 milioni nell'esercizio 1975.
 
Le somme non impegnate in uno degli esercizi di cui al precedente comma possono essere impegnate negli esercizi successivi.
Art. 4. 
 
Per ottenere il contributo di cui all'art. 1, il Comune deve presentare al Presidente della Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza, corredata da una relazione tecnico-illustrativa della spesa, dei progetti di massima relativi alle opere pubbliche per l'urbanizzazione primaria e da quelli relativi all'allacciamento ai servizi pubblici, nonchè dalla lettera con cui un Istituto di credito fornisce affidamento per la concessione del mutuo richiesto.
Art. 5. 
 
Nei limiti di somma indicati al precedente articolo 3, la Giunta Regionale, secondo i criteri fissati in un'apposita norma regolamentare da approvare dal Consiglio, delibera l'elenco dei Comuni ammessi a beneficiare del contributo, con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile.
 
La Giunta Regionale fissa, altresì, il termine perentorio per la presentazione, da parte dei Comuni ammessi, dell'istanza formale e dei progetti esecutivi delle opere da realizzare.
 
In allegato all'istanza di cui al comma precedente, il Comune deve altresì presentare apposita deliberazione consiliare con la quale si impegna a scomputare nel corrispettivo di cui alla lettera a), ottavo comma, dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e nel prezzo di cui al dodicesimo comma del predetto articolo 35 il valore corrispondente al contributo regionale.
 
La Giunta Regionale, nel formulare l'elenco delle opere da ammettere a contributo, terrà conto delle localizzazioni di cui al 6° comma dell'art. 3 della legge 22-10-1971 n. 865 .
 
Per le altre modalità di concessione dei contributi di cui alla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme generali della legislazione statale sulle opere pubbliche eseguite con contributo dello Stato.
Art. 6. 
 
La concessione del contributo è disposta contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo delle opere, con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Il decreto di cui al precedente comma stabilisce anche le modalità di erogazione del contributo, a partire dalla prima rata di rimborso del mutuo.
 
Successivamente alla prima annualità l'erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione tecnico-finanziaria, confermata dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, dell'avvenuta esecuzione delle opere relative alle spese ammesse a contributo.
Art. 7. 
 
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1973, di lire 700 milioni per l'anno 1974, di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 2007, di lire 1.100 milioni per l'anno 2008 e di lire 500 milioni per l'anno 2009.
 
All'onere di lire 100 milioni, relativo all'anno finanziario 1973, si provvede con l'apposita disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo.
 
All'onere di lire 700 milioni, ricadente nell'esercizio 1974, si provvede mediante una riduzione di pari importo nello stanziamento di cui al capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 sarà iscritto il capitolo n. 1106, con la denominazione "Contributi costanti trentacinquennali, a favore di Comuni, per l'esecuzione di opere pubbliche relative all'urbanizzazione primaria di aree destinate all'edilizia pubblica residenziale e di quelle necessarie per allacciare tali aree ai servizi pubblici. Limiti d'impegno ed annualità ricadenti negli esercizi 1973 e 1974", con lo stanziamento di 800 milioni.
 
Al maggior onere di lire 500 milioni, ricadente in ciascuno degli esercizi 1975 e successivi, si provvederà con la disponibilità di 30 milioni derivante dalla riduzione dell'onere annuale di cui alla legge regionale 22 agosto 1972, n. 8 , nonchè con il maggior introito ,previsto a partire dallo stesso esercizio 1975, rispetto alla dotazione di cui al capitolo numero 10 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno in corso, a seguito dell'applicazione dell'aliquota dell'imposta locale sui redditi a favore della Regione Piemonte, secondo la stima richiamata nella deliberazione del Consiglio regionale in data 12 dicembre 1973, nonchè iscrivendo nello stato di previsione della spesa per i corrispondenti esercizi un capitolo come sopra denominato ed avente una dotazione pari alla somma indicata, per ciascun esercizio, nel primo comma del presente articolo.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 febbraio 1974
Gianni Oberto Tarena