Legge regionale n. 34 del 25 novembre 1974  ( Versione vigente )
"Norme per l'assistenza dialitica domiciliare."
(B.U. 03 dicembre 1974, n. 47)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La dialisi domiciliare viene realizzata senza la presenza di personale medico in locali riconosciuti idonei.
 
La condotta operativa può essere affidata direttamente al paziente che si avvale dell'apporto collaborativo di un assistente da lui designato e ritenuto idoneo dal responsabile del servizio di addestramento.
 
In caso di condotta operativa parzialmente autonoma l'ente ospedaliero mette a disposizione il personale di assistenza.
Art. 2. 
 
Gli Enti ospedalieri presso i quali sono in funzione servizi di dialisi svolgono corsi di addestramento per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla esecuzione della dialisi domiciliare.
 
L'istituzione dei corsi è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale in conformità alle previsioni della programmazione ospedaliera ed all'esistenza presso l'Ente che intende istituirli dei requisiti necessari per la gestione del corso e per il controllo dell'esercizio dell'attività della dialisi domiciliare.
 
I Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri designano su proposta del Direttore Sanitario sentito il responsabile del servizio di emodialisi un medico con esperienza pratica di emodialisi di almeno due anni quale responsabile della direzione del corso.
Art. 3. 
 
Le richieste di ammissione ai corsi di cui all'articolo 2 devono essere presentate al responsabile del servizio di dialisi domiciliare di cui si intende frequentare il corso.
 
Per i casi di trattamento senza l'assistenza di personale designato dall'ospedale, le domande devono indicare oltre le generalità del soggetto, quelle del terzo che si impegna ad assistere il malato nel corso del trattamento terapeutico; le domande devono essere sottoscritte dal paziente e dalla persona che intende assisterlo.
Art. 4. 
 
La valutazione della esistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al corso è effettuata dal responsabile del Servizio di emodialisi, in collaborazione con il medico responsabile dell'addestramento alla dialisi domiciliare se questi è persona diversa dalla precedente.
Art. 5. 
 
Il responsabile del Servizio di emodialisi, in collaborazione con il medico incaricato dell'addestramento alla dialisi domiciliare, determina le materie teorico-pratiche del corso e le modalità del loro svolgimento in relazione anche al tipo di apparecchiatura emodialitica utilizzata per il trattamento domiciliare.
 
I corsi sono svolti da personale medico, paramedico ed infermieristico esperto nell'esecuzione del trattamento dialitico, sotto la direzione del responsabile preposto alla direzione del corso.
Art. 6. 
 
Al termine del corso di addestramento, il personale docente accerta l'idoneità del paziente e dell'eventuale assistente ad effettuare la dialisi domiciliare.
 
I pazienti ed i loro assistenti riconosciuti idonei possono eseguire le pratiche della dialisi domiciliare applicando le tecniche apprese previa autorizzazione del responsabile del servizio che ha organizzato l'addestramento stesso.
 
L'autorizzazione è limitata all'assistente addestrato presso il Centro ed alla sede extraospedaliera concordata al termine del periodo di addestramento.
 
In caso di giudizio di inidoneità del paziente o dell'assistente o di rinuncia degli stessi ad effettuare la dialisi domiciliare il paziente sarà trasferito per il trattamento dialitico nel più vicino centro ospedaliero indicato dal servizio compatibilmente con le possibilità ricettive di esso.
Art. 7. 
 
La scelta delle apparecchiature da usarsi per la dialisi domiciliare è proposta dal Direttore Sanitario dell'ospedale con il parere del medico incaricato dell'addestramento e del responsabile del servizio di emodialisi se questi è persona diversa dalla prima.
Art. 8. 
 
Gli enti ospedalieri presso i quali sono istituiti i corsi di cui all'art. 2 devono garantire l'assistenza tecnica e medica necessaria alla dialisi domiciliare ed assicurare che il Centro Dialisi tenga liberi alcuni letti ed attrezzature indispensabili per far fronte ad impedimenti temporanei dell'assistenza domiciliare.
Art. 9. 
 
Le sedute di dialisi devono avvenire secondo i giorni e gli orari concordati con il Servizio. Le sedute che si discostino dall'orario stabilito devono essere preventivamente concordate oppure, in caso di emergenze, tempestivamente segnalate.
 
Il Centro non risponde delle conseguenze di una mancata reperibilità se le sedute avvengono in orari non approvati dal Centro.
 
I pazienti devono condurre il trattamento secondo le metodiche apprese durante il corso accettando inoltre eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma od imposte dagli sviluppi del programma stesso. Non sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il Servizio.
 
I pazienti devono segnalare qualsiasi evento che sopravvenga al trattamento praticato; in caso di incidente occorre prendere immediato contatto con il Centro per l'adozione dei rimedi più idonei.
Art. 10. 
 
I pazienti in trattamento dialitico domiciliare hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli clinico-laboratoristici e tecnici prescritti dal Servizio di Emodialisi che ha rilasciato l'autorizzazione e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni inerenti al "controllo tecnico-clinico" predisposto dal Servizio.
 
I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione degli apparecchi e dei materiali ricevuti nonchè alla loro restituzione con i materiali inutilizzati al termine della terapia o nel caso in cui cessi il rapporto con il Servizio ospedaliero che li ha forniti. Essi rispondono dei danni da loro provocati per incuria.
Art. 11. 
 
Il responsabile del Servizio di emodialisi, in base al giudizio espresso ,dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti, può interrompere il trattamento domiciliare per esigenze cliniche ed organizzative e quando la inosservanza delle istruzioni da parte del paziente possa risultare pericolosa per la sua incolumità. Anche il paziente può richiedere, con domanda scritta, la sospensione del trattamento domiciliare. In entrambi i casi la decisione implica il trasferimento per il trattamento dialitico al più vicino Centro ospedaliero scelto dal Servizio, compatibilmente con le disponibilità ricettive.
Art. 12. 
 
Il trasferimento del trattamento domiciliare in sede diversa da quella per la quale si era ottenuta autorizzazione fa decadere la precedente autorizzazione.
 
L'interessato dovrà inoltrare nuova istanza allo stesso Servizio di emodialisi o ad altro Servizio dotato di un Centro di Assistenza domiciliare per ottenere un'ulteriore autorizzazione.
Art. 13. 
 
L'Ente ospedaliero è tenuto alla stipulazione di contratti assicurativi per i danni comunque derivanti dalla utilizzazione delle attrezzature e dei materiali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 25 novembre 1974
Gianni Oberto Tarena