Legge regionale n. 28 del 02 settembre 1974  ( Versione vigente )
"Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 15-1-1973, n. 3 - Recante norme sugli asili-nido."
(B.U. 10 settembre 1974, n. 35)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 15-1-1973, n. 3 è sostituito dal seguente: "
L'ammontare dei contributi a carico della Regione viene determinato per ciascun asilo-nido e micro asilo-nido con deliberazione della Giunta Regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione consiliare competente, tenendo conto della spesa effettiva per la costruzione, la ristrutturazione, nonchè per l'impianto, per l'arredamento e per la gestione dell'asilo-nido medesimo.
"
[1]
Art. 2. 
 
La Regione integra i contributi, a favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, previsti dai piani annuali relativi agli esercizi finanziari 1972 e 1973.
 
La Regione integrerà i contributi da assegnarsi ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni, in base ad ulteriori riparti di fondi disposti dallo Stato, per gli esercizi 1972 e 1973.
 
L'integrazione regionale di cui ai precedenti comma non potrà superare la misura di venticinque milioni per ciascun asilo-nido e di dodici milioni per ciascun micro asilo-nido.
Art. 3. 
 
Agli oneri di cui al precedente articolo 2 valutati in 3.600 milioni, si provvede mediante l'accensione di un mutuo di pari importo alle migliori condizioni di tasso e di durata possibili, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
 
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974 sarà corrispondentemente istituito il capitolo n. 78, con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato a copertura della spesa per l'integrazione dei contributi, a favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni, per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido previsti dai piani annuali relativi agli esercizi 1972 e 1973 e di quelli assegnati in base ad ulteriori riparti di fondi disposti dallo Stato per gli esercizi medesimi" e con la dotazione di 3.600 milioni.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 1171 con la denominazione "Integrazione dei contributi, a favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido previsti dai piani annuali relativi agli esercizi finanziari 1972 e 1973, e di quelli assegnati in base ad ulteriori riparti di fondi disposti dallo Stato per tali esercizi" e con lo stanziamento di 3.600 milioni.
 
Le somme non impegnate nell'esercizio 1974 potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi, in relazione al disposto dell' articolo 36, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , con le successive modificazioni ed integrazioni.
 
A partire dall'anno 1975 e fino alla completa estinzione del mutuo di cui al primo comma, negli stati di previsione della spesa dei singoli anni saranno istituiti il capitolo n. 550 con la denominazione "Quote interessi per l'ammortamento del mutuo autorizzato a copertura degli oneri derivanti dall'integrazione dei contributi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido previsti dai piani annuali relativi agli esercizi finanziari 1972 e 1973, e di quelli assegnati in base ad ulteriori riparti di fondi disposti dallo Stato per tali esercizi", con lo stanziamento di 440 milioni, ed il capitolo n. 1407 con la denominazione "Quote capitali per l'ammortamento del mutuo autorizzato a copertura degli oneri per l'integrazione dei contributi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido previsti dai piani annuali relativi agli esercizi 1972 e 1973 e di quelli assegnati in base ad ulteriori riparti di fondi disposti dallo Stato per gli esercizi medesimi" e con lo stanziamento di 60 milioni.
 
Ai maggiori oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutati in 500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e successivi, si farà fronte fino alla concorrenza di 300 milioni con la residua disponibilità di pari ammontare derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975 dell'onere di 900 milioni, autorizzato ai sensi degli articoli 5 e 7, quinto comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 18 relativa ad interventi nel settore dell'agricoltura, iscritto nel capitolo n. 1331 del bilancio per l'esercizio 1974 e finanziato con le normali entrate di tale bilancio e per la differenza di 200 milioni con una quota di pari ammontare derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, dell'onere di 400 milioni iscritto nel capitolo n. 1040 del bilancio per l'anno 1974, quale ultima rata del prezzo di acquisto della sede degli uffici e dei servizi per l'Amministrazione Regionale pure finanziata con le normali entrate del bilancio medesimo.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 settembre 1974
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] La novella dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 del 1976.