Legge regionale n. 23 del 12 agosto 1974  ( Versione vigente )
"Provvedimenti per l'incentivazione turistico ricettiva." [1]
(B.U. 20 agosto 1974, n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge, soggetti ed opere ammesse alle agevolazioni)
 
Al fine di promuovere e di incentivare lo sviluppo turistico del Piemonte, la Regione concede, negli anni 1974 e 1975, agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, con priorità alle aziende a prevalente conduzione familiare, ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione di:
a) 
opere di costruzione, ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e adattamento di alberghi (esclusi quelli di categoria "lusso"), pensioni, locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed in genere ogni altro impianto concernente il turismo sociale o giovanile;
b) 
opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica, pubblici o di uso pubblico, compresi gli impianti sportivi e ricreativi o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;
c) 
opere di ristrutturazione ed adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna definite come tali dalle leggi vigenti, in comuni o frazioni con popolazione residente non superiore ai 2.500 abitanti, per esclusiva destinazione turistico-ricettiva, anche stagionale;
d) 
opere di arredamento o rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a).
 
Le provvidenze relative alle opere di cui alla precedente lettera c) possono essere concesse soltanto ai cittadini con residenza, da almeno 5 anni, nei rispettivi comuni ove si intende realizzare l'opera.
 
Le provvidenze della presente legge possono essere concesse per l'acquisto di immobile già adibito ad uso ricettivo soltanto a favore del gestore dell'immobile stesso che almeno da tre anni ininterrotti, anteriori alla domanda di cui al successivo articolo 3, risulti titolare della licenza di esercizio ed a condizione che per lo stesso immobile non siano state concesse le provvidenze previste dalle leggi dello Stato e dalla presente legge.
Art. 2. 
(Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale)
 
Le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:
a) 
contributo costante nella misura annua del 6% di durata non superiore a 15 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui, da contrarsi con gli Istituti di Credito di cui al successivo art. 8, per le opere di cui all'art. 1, lettere a) e b), compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo.

Per le stesse opere, da eseguirsi da Enti pubblici o da Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, il contributo viene concesso in ragione del 7%.

Nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo è determinato in ragione del 7% a favore degli imprenditori privati ed in ragione dell'8% a favore degli Enti pubblici o delle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile.

In alternativa al suddetto contributo sono concessi, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 60 milioni, contributi costanti in capitale per un periodo di 5 anni in misura annua pari alle percentuali sopra indicate, sulla metà della spesa ammissibile


[2]
b) 
contributo costante nella misura annua del 7% di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile in relazione a mutui da contrarsi con gli Istituti di credito di cui al successivo articolo 8, per le opere di cui all'art.1, lettera c);
c) 
contributo in conto capitale fino al 20% ,della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere di arredamento di cui all'articolo 1, lettera d);
d) 
contributo in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui all'articolo 1, lettere a) e b), il cui costo non superi ,la spesa di lire 20 milioni. Tale contributo è riservato agli Enti pubblici od alle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile e per le opere da realizzarsi nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti.
 
Il contributo di cui alla lettera d) del presente articolo non può essere concesso per le opere ammesse alle provvidenze di cui alla lettera a).
Art. 3. 
(Modalità per la richiesta di provvidenze)
 
Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, indirizzate alla Regione Piemonte Assessorato al Turismo devono essere presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, al Sindaco del Comune competente per territorio, corredate del progetto dell'opera, di una relazione tecnica e del preventivo dettagliato di spesa.
 
Le domande devono inoltre essere corredate dalla licenza edilizia che dovrà essere efficace all'atto della concessione dei contributi.
[3]
 
Per le operazioni di mutuo, copia della domanda e della prescritta documentazione deve essere presentata anche all'Istituto Bancario convenzionato prescelto dal richiedente.
 
Per le opere da realizzarsi nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti, le domande di cui al primo comma devono essere presentate al Presidente della Comunità Montana competente.
 
L'Istituto Bancario, espletata l'istruttoria di competenza, comunica al Comune o alla Comunità Montana le proprie determinazioni.
 
I Sindaci o i Presidenti delle Comunità Montane competenti trasmettono all'Amministrazione Regionale le domande di cui al 1° e 3° comma, corredate del parere che, in relazione ai piani od alle esigenze di sviluppo turistico del territorio, la Giunta comunale o, quella della Comunità Montana e il Comitato Esecutivo dell'Ente Provinciale per il Turismo competente, devono formulare entro 20 giorni.
Art. 4.[4] 
(Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze)
 
I contributi saranno concessi con priorità nell'ordine:
 
1) per opere, in territori montani definiti tali dalle leggi vigenti e in particolare nelle zone di nuova incentivazione turistica secondo i piani o le esigenze indicate dai Comuni o dalle Comunità Montane, ad iniziativa dei soggetti seguenti indicati in ordine di precedenza:
 
a) Enti locali e Società con prevalente partecipazione di capitale pubblico;
 
b) Cooperative e Consorzi di piccoli operatori turistici ed Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile;
 
c) piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare;
 
2) per opere, all'infuori dei territori di cui al punto 1), ad iniziativa dei medesimi soggetti e nello stesso ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c).
Art. 5. 
(Commissione tecnico-consultiva)
 
Per l'esame delle domande relative alle provvidenze di cui alla presente legge è istituita una Commissione tecnico-consultiva nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e imposta da:
1) 
l'Assessore al Turismo, che la presiede;
2) 
un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province Piemontesi;
3) 
un rappresentante della Delegazione Regionale del Touring Club Italiano;
4) 
un rappresentante dell'Unione Regionale delle Associazioni Piemontesi Albergatori;
5) 
un rappresentante regionale della Federazione Italiana del Campeggio e Caravanning;
6) 
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
7) 
cinque esperti in materia turistica designati dal Consiglio Regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze.
 
Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato al Turismo di carriera direttiva.
 
La Commissione tecnica consultiva dura in carica tre anni.
 
Ai membri della Commissione tecnico-consultiva non appartenenti all'Amministrazione Regionale, spetta un gettone di presenza di lire diecimila lorde per ogni giorno di partecipazione alle relative sedute.
 
Detto gettone è elevabile a lire quindicimila lorde per i membri non residenti nel Comune di Torino, ai quali spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Art. 6. 
(Concessione delle provvidenze)
 
I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la Commissione di cui all'art. 5.
 
I contributi relativi a villaggi turistici, villaggi ristrutturati, nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni edilizie locali, a fini turistici, campeggi e impianti turistici di trasporto a fune sono concessi con esplicita motivazione che evidenzi la coerenza delle opere rispetto alle linee della politica regionale in tema di pianificazione territoriale, con particolare riguardo ai parchi naturali e all'assetto urbanistico. Per le medesime opere la concessione dei contributi è subordinata alla stipula, tra la Giunta Regionale e i richiedenti, di una apposita convenzione, al fine di stabilire modalità di gestione e di esercizio degli impianti da finanziare
[5]
 
Nel provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine di ultimazione delle opere. Detto termine può essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta Regionale per eccezionali motivi non imputabili ai richiedenti.
Art. 7. 
(Non cumulabilità dei benefici)
 
Le provvidenze di cui all'art. 2 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri benefici previsti da Enti pubblici o da leggi dello Stato.
Art. 8. 
(Istituti di Credito e concessione dei contributi)
 
Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate da Istituti di Credito operanti nella Regione con i quali la Giunta Regionale avrà stipulato apposite concessioni.
 
I contributi di cui all'articolo 2, lettere a) e b), sono corrisposti direttamente agli Istituti mutuanti in rate semestrali posticipate, fatta eccezione per i contributi di cui all'ultimo capoverso delle stessa lettera a) che sono corrisposti direttamente agli interessati in rate annuali
[6]
 
I contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettera c), sono corrisposti direttamente agli interessati in unica soluzione.
 
I contributi in conto capitale di ,cui all'art. 2, lettera d), sono corrisposti ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni, in base agli stati di avanzamento dei lavori, confermati dai competenti Uffici Provinciali del Genio Civile.
Art. 9. 
(Garanzie sussidiarie)
 
Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare, la Giunta Regionale può concedere garanzie per singole operazioni di credito nei limiti del 20% delle somme stanziate nel bilancio della Regione a titolo di annualità ai sensi del successivo articolo 13, 1° comma.
 
La garanzia di cui al ,precedente comma ha natura sussidiaria ed opera, nel limite dell'importo iniziale del mutuo, sulle passività che gli Istituti convenzionati dimostrano di avere sofferto dopo l'esperimento di tutte le procedure per il recupero coattivo del credito.
 
Nelle convenzioni di cui al precedente art. 8 sarà stabilito che la garanzia si riferisce al 20% dell'ammontare dei prestiti stipulati da ciascun Istituto.
Art. 10. 
(Vincolo di destinazione)
 
Gli immobili di cui all'art. 1, lettera a), finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 20 anni.
 
Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a carico dei beneficiari.
 
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, può tuttavia autorizzare, subordinatamente all'estinzione anticipata del mutuo, il mutamento di destinazione ,dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa.
 
Per i soli operatori privati l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla restituzione dei contributi erogati, maggiorati da un interesse nella misura annua del 3%.
 
Per le iniziative previste dall'articolo 1, lettere b) e c), i beneficiari delle provvidenze accordate debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di anni 15.
[7]
 
Per le iniziative ,previste dall'art. 1, lettera d), i beneficiari delle provvidenze accordate esclusi gli Enti pubblici, debbono obbligarsi, con atto soggetto, a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di anni 10.
 
In caso di mutamento di destinazione delle opere di cui ai due precedenti commi, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, disporrà la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate.
[8]
Art. 11. 
(Norme transitorie)
 
Per l'esercizio 1974, le domande di cui al precedente art. 3, devono essere proposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
Le domande presentate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n.614 , e della legge 12 marzo 1968, n. 326 , pervenute alla Regione, sia direttamente, sia per il tramite del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e non definite, decadono ove non siano riproposte nelle forme di cui al precedente art. 3 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
Per la documentazione da allegare a tali domande, potrà farsi rinvio a quella già prodotta ,direttamente alla Regione o al Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
 
Non possono essere riproposte le domande di cui al 2° comma del presente articolo, riferite ad opere che risultino iniziate prima del 31 dicembre 1971.
Art. 12. 
(Limiti di impegno)
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1974:
1) 
il limite di impegno di 800 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera a);
2) 
il limite di impegno di 100 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera b);
3) 
la spesa di 300 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera c);
4) 
la spesa di 500 milioni per ,la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera d).
 
La determinazione degli ulteriori limiti di impegno e delle ulteriori spese per l'esercizio finanziario 1975 sarà disposta con legge regionale apposita.
 
Per la prestazione della garanzia di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1983 e la spesa ,di 90 milioni per ciascun degli anni dal 1984 al 1988.
 
Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera a), ultimo capoverso, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500 milioni, ripartita in rate di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1978.
 
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.
Art. 13. 
(Disposizioni finanziarie per i contributi in interesse)
 
All'onere di 900 milioni di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 12 si provvede per la parte di 305 milioni mediante una riduzione, pari a 305 milioni del fondo ,di cui al capitolo n. 1401 dello stato di, previsione della, spesa per l'anno 1974 e mediante la riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1380, n. 1381, n. 1382, n. 1383 e n. 1384 dello stato di previsione medesimo, nella rispettiva misura di 100 milioni, di 75 milioni, di 60 milioni, di 60 milioni e di 300 milioni.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 saranno conseguentemente istituiti: il capitolo n 1368, con la denominazione "Contributi costanti della durata massima di 15 anni, per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di alberghi, pensioni, locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed altri impianti concernenti il turismo sociale o giovanile, nonchè per opere, servizi ed impianti, compresi quelli sportivi e ricreativi, pubblici o di uso pubblico, complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico" con lo stanziamento di 800 milioni; il capitolo n. 1370, con la denominazione "Contributi costanti, della durata massima di 10 anni, per la ristrutturazione e l'adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna in Comuni o Frazioni con popolazione non ,superiore a 2.500 abitanti" e con lo stanziamento di l00 milioni.
 
Negli stati di previsione della spesa relativi agli anni dal 1975 al 1988 saranno iscritte, nei capitoli n. 1368 e n. 1370, le annualità conseguenti ai limiti di impegno di cui al precedente comma ricadenti in ciascuno di tali anni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Disposizione finanziaria per la garanzia)
 
All'onere di 100 milioni per la prestazione della garanzia di cui al precedente art. 9, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato ,di previsione della spesa per l'anno 1974 e la contemporanea istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 936, con la denominazione "Oneri conseguenti la prestazione di garanzia sussidiaria, ad Istituti convenzionati, per le operazioni di credito relative ad investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 100 milioni.
 
Nei bilanci degli anni 1975 e ,successivi sarà iscritto il capitolo n. 936, con la denominazione di cui al precedente comma e con gli stanziamenti di 100 milioni fino all'anno 1983 e di 90 milioni fino all'anno 1988.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. 
(Disposizioni finanziarie per i contributi in Capitale)
 
All'onere complessivo di 800 milioni di cui all'articolo 12, nn. 3) e 4), nonchè all'onere di 300 milioni di cui al penultimo comma dello stesso articolo, ricadente nell'anno 1974, si provvede mediante l'accensione di un mutuo, dell'ammontare di 1.100 milioni, alle migliori ,condizioni di tasso e di durata possibili, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
 
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 102, con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento, di contributi in capitale nelle spese relative ad investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 1.100 milioni.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 saranno istituiti: il capitolo n. 1373, con la denominazione "Contributi in capitale nelle spese, di importo non superiore a 20 milioni, per opere, impianti e servizi complementari, concernenti il turismo e l'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 500 milioni; il capitolo n. 1374, con la denominazione "Contributi in capitale nella spesa per le opere di arredamento o di rinnovo dell'arredamento, degli esercizi del turismo e dell'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 300 milioni; il capitolo n. 1375, con la denominazione "Contributi rateali, della durata di 5 anni, per investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera di importo non superiore a 60 milioni, oppure fino alla concorrenza di 60 milioni per le iniziative di investimento di maggior importo" e con lo stanziamento di 300 milioni.
 
Per la copertura del residuo onere di 1.200 milioni, per le rate del contributo in capitale di cui all'articolo 12, penultimo comma, della presente legge, la Giunta Regionale è autorizzata ad accendere ulteriori mutui, dell'ammontare di 300 milioni, per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.
 
Negli stati di previsione dell'entrata di tali anni sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 103, con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato a copertura della rata di contributo quinquennale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 300 milioni; negli stati di previsione della spesa per gli anni medesimi sarà iscritto il capitolo n. 1375, con la denominazione e con lo stanziamento di cui al 3° comma.
 
A partire dall'anno 1975, e fino alla completa estinzione dei mutui di cui al 1° ed al 4° comma, negli stati di previsione della spesa saranno istituiti il capitolo n. 940, con la denominazione "Quota interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura delle rate relative ai contributi in capitale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera", nonchè il capitolo n. 1416 con la denominazione "Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura delle rate relative ai contributi in capitale per investimenti, non finanziati a prestiti, nel settore del turismo e dell'industria albergheria" e con stanziamenti pari alle rispettive quote di semestralità scadenti in ciascuno degli anni medesimi.
 
Ai maggiori oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai, precedenti commi, valutati in 160 milioni per l'anno 1975, in 320 milioni per l'anno 1976, in 480 milioni per l'anno 1977, in 640 milioni per l'anno 1978, e in 800 milioni per gli anni 1979 e successivi si farà fronte con l'intera disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, dell'onere ,di 200 milioni ,di cui all' art. 10, 2° comma, della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 , nonchè con una quota, pari a 600 milioni, della disponibilità residua, di 650 milioni, derivante dalla cessazione, a partire dallo stesso anno 1975, degli oneri di cui al capitolo n. 1220 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 agosto 1974
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1]

La legge è stata rifinanziata con modifiche per il biennio 1979-80 dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 56 del 1979.

[2] Nella lettera a del primo comma dell'articolo 2 le parole "Nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo è determinato in ragione del 7% a favore degli imprenditori privati ed in ragione dell'8% a favore degli Enti pubblici o delle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile. In alternativa al suddetto contributo sono concessi, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 60 milioni o per opere ,di maggior costo fino alla concorrenza di lire 60 milioni, contributi costanti in capitale per un periodo di cinque anni a partire dal 1974 in misura annua pari alle percentuali sopra indicate, sulla metà della spesa ammissibile" sono state sostituite dalle parole "Nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo e' determinato in ragione del 7% a favore degli imprenditori privati ed in ragione dell'8% a favore degli Enti pubblici o delle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attivita' dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile. In alternativa al suddetto contributo sono concessi, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 60 milioni, contributi costanti in capitale per un periodo di 5 anni in misura annua pari alle percentuali sopra indicate, sulla meta' della spesa ammissibile" ad opera del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 del 1977.

[3] Questo comma dell'articolo 3 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 del 1977.

[4] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9 del 1977.

[5] Questo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 del 1977.

[6] Questo comma dell'articolo 8 è stato sostituito dal quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 del 1977.

[7] Questo comma dell'articolo 10 è stato sostituito dal sesto comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 del 1977.

[8] Questo comma dell'articolo 10 è stato sostituito dal settimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 del 1977.