Legge regionale n. 32 del 08 novembre 1974  ( Versione vigente )
"Provvedimenti per la depurazione delle acque: disciplina degli scarichi delle attività produttive."
(B.U. 19 novembre 1974, n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Scarichi)
 
Le immissioni dirette ed indirette in acque superficiali ed in fognatura di scarichi liquidi provenienti delle attività industriali, artigianali, zooagricole, sono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.
 
(...)
[1]
 
(...)
[2]
 
(...)
[3]
Art. 2.[4] 
(Autorizzazioni agli scarichi)
 
Il Presidente della Giunta Provinciale è competente a rilasciare l'autorizzazione per gli scarichi di cui al punto b) dell' articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319 .
 
Il Sindaco o il Presidente del consorzio intercomunale è competente a rilasciare l'autorizzazione per gli scarichi di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 319.
Art. 3.[5] 
(Limiti provvisori e finali di accettabilità degli scarichi)
 
L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è subordinata:
a) 
per i nuovi insediamenti produttivi, all'osservanza delle norme di cui all' articolo 12 della legge 10 maggio 1976 n. 319 , secondo le procedure del successivo articolo 4;
b) 
per gli insediamenti produttivi esistenti, all'osservanza delle norme di cui agli articoli 13 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 .
 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, qualsiasi scarico deve comunque rispettare i limiti transitori di accettabilità della tabella allegata.
 
Chiunque scarica senza osservare i limiti di accettabilità di cui al presente articolo è soggetto, secondo le modalità previste nel successivo articolo 8, ad una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a L. 4.000.000.
Art. 4. 
(Nuovi insediamenti produttivi)
 
Per i nuovi insediamenti industriali, artigianali e zooagricoli o per quelli già esistenti che intendono strutturarsi o ampliarsi, deve essere presentato il progetto degli impianti di depurazione degli eventuali scarichi di lavorazione, unitamente alla domanda per il rilascio della licenza edilizia.
 
Qualora siano previsti scarichi di lavorazione, il Sindaco trasmette gli atti alla Commissione Tecnica regionale, di cui al successivo articolo 6, che esprime il proprio parere circa la idoneità del progetto per la depurazione degli scarichi entro 60 giorni, dandone comunicazione al Sindaco e all' Autorità competente ad autorizzare lo scarico ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
[6]
 
A lavori ultimati, l'Autorità competente ad autorizzare lo scarico ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, sentito il parere della Commissione Tecnica regionale circa l'efficiente realizzazione degli impianti di depurazione, rilascia una autorizzazione provvisoria allo scarico, dandone comunicazione al Sindaco agli effetti dell'autorizzazione all'esercizio degli insediamenti.
[7]
 
Entro sei mesi dall'entrata in funzione degli impianti, l'Autorità competente ad autorizzare lo scarico ai sensi dell'articolo 2 della presente legge concede l'autorizzazione definitiva allo scarico, di cui all'art. 2 della presente legge, previo esito favorevole del controllo degli scarichi stessi.
[8]
Art. 5.[9] 
(...)
Art. 6. 
(Commissione Tecnica regionale - Composizione e funzioni)
 
E' istituita presso la Regione una Commissione Tecnica regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
La Commissione dura in carica per l'intera legislatura in cui è stata nominata ed è composta:
a) 
dall'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente che la presiede, o ,da un suo delegato;
b) 
da tre funzionari della Regione di cui un medico dell'Ufficio del Medico Provinciale ed un ingegnere dell'Ufficio del Genio Civile;
c) 
da cinque esperti designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre;
d) 
da un esperto designato dall'Unione delle Province Piemontesi;
e) 
da un esperto designato dall'Unione Piemontese della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia;
f) 
da un esperto designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio.
 
I membri di cui alle lettere c), d), e), f), devono essere prescelti fra gli esperti nelle materie chimiche o biologiche o di medicina igienistica o di ingegneria.
 
La Commissione Tecnica regionale:
 
- esprime i pareri di cui agli artt. 4 e 8 della presente legge;
 
- coordina il censimento degli scarichi delle attività produttive, che dovrà essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle Province, in collaborazione con i Comuni, e mantenuto costantemente aggiornato;
 
- coordina, ai fini dell'applicazione della presente legge, l'attività ed i metodi tecnici dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi;
 
- coordina i servizi di vigilanza, analisi e controllo di cui al successivo art. 7. La Commissione potrà sentire i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i direttori dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi, di volta in volta interessati.
 
I membri della Commissione Tecnica regionale, all'atto della nomina, dovranno dichiarare per iscritto di non avere rapporti di lavoro o di interesse diretti od indiretti con le aziende sottoposte alla legge in oggetto, con le loro associazioni industriali o di categoria e con industrie od enti che progettano, costruiscono ed installano impianti di depurazione.
Art. 7. 
(Servizi di vigilanza, analisi, controllo)
 
La Regione può stipulare apposite convenzioni con le Province al fine di potenziare i servizi di vigilanza, analisi e controllo sugli scarichi delle attività produttive.
[10]
 
(...)
[11]
 
Nelle convenzioni può prevedersi, in accordo con Comuni o Consorzi di Comuni, l'istituzione, anche presso le sedi di tali Comuni o Consorzi, di sezioni staccate dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi a norma dell'art. 82 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 .
 
La Regione può inoltre stipulare convenzioni con Istituti pubblici di ricerca specializzati nella materia.
Art. 8.[12] 
(Sanzioni)
 
Salve le sanzioni penali contemplate nella legislazione vigente, le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'autorità competente ad autorizzare lo scarico ai sensi del precedente articolo 2, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 6.
 
L'ammontare delle sanzioni è determinata, nell'ambito dei limiti fissati dai precedenti articoli, tenuto conto della intensità e della durata dello scarico illegittimo, della gravità del danno arrecato, dell'eventuale inosservanza dei provvedimenti amministrativi precedentemente adottati dalle autorità competenti.
 
La decisione dell'autorità di cui al primo comma del presente articolo è impugnabile in via amministrativa, entro 30 giorni, con ricorso al Presidente della Giunta regionale.
 
Le somme introitate da Comuni e Consorzi di Comuni con la applicazione delle sanzioni saranno devolute alla Provincia competente per territorio. Tali somme, unitamente a quelle introitate al medesimo titolo dalle Province, dovranno essere utilizzate per il potenziamento dei servizi di vigilanza, analisi e controllo di cui all'articolo precedente.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 6 si provvede con lo stanziamento del capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e per i singoli anni successivi.
 
Per l'espletamento dei servizi indicati nel precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di 400 milioni per l'anno 1974, di 400 milioni per l'anno 1975 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 1976 e successivi.
 
All'onere di 400 milioni per l'anno 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitalo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e contemporanea istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 381 con la denominazione "Spese per l'espletamento dei servizi di vigilanza, analisi e controllo degli scarichi delle attività produttive" e con lo stanziamento di 400 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato, ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 novembre 1974
Mario De Benedetti

Note:

[1] Comma abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 49 del 1977.

[2] Comma abrogatoabrogato dal prio comma dell'articolo 1 della legge regionale 49 del 1977.

[3] Comma abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 49 del 1977.

[4] L'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 49 del 1977.

[5] L'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 49 del 1977.

[6] Nel secondo comma dell'articolo 4 le parole "Presidente della Giunta Provinciale " sono state sostituite dalle parole "Autorita' competente ad autorizzare lo scarico ai sensi dell'articolo 2 della presente legge" ad opera del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 49 del 1977.

[7] In questo comma dell'articolo 4 le parole "Presidente della Giunta Provinciale" sono state sostituite dalle parole "Autorita' competente ad autorizzare lo scarico ai sensi dell'articolo 2 della presente legge" ad opera del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 49 del 1977.

[8] In questo comma dell'articolo 4 le parole " Presidente della Giunta Provinciale " sono state sostituite dalle parole "Autorita' competente ad autorizzare lo scarico ai sensi dell'articolo 2 della presente legge" ad opera del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 49 del 1977.

[9] L'articolo 5 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 49 del 1977.

[10] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 49 del 1977.

[11] Questo comma dell'articolo 7 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 49 del 1977.

[12] L'articolo 8 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 49 del 1977.