Legge regionale n. 32 del 08 novembre 1974  ( Versione vigente )
"Provvedimenti per la depurazione delle acque: disciplina degli scarichi delle attività produttive."
(B.U. 19 novembre 1974, n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Scarichi)
 
Le immissioni dirette ed indirette in acque superficiali ed in fognatura di scarichi liquidi provenienti delle attività industriali, artigianali, zooagricole, sono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.
 
Sono vietati gli scarichi liquidi provenienti dalle suddette attività sul suolo e nel sottosuolo, nel caso in cui possa derivarne pericolo di inquinamento. Tali sistemi di smaltimento, ove già in funzione, devono cessare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
E' pure vietato scaricare rifiuti solidi e residui di cui alle precedenti attività in acque superficiali ed in fognatura.
 
Chiunque trasgredisce alle prescrizioni del secondo e terzo comma del presente articolo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 100.000 a L. 2.000.000, secondo le modalità previste nel successivo articolo 8.
Art. 2. 
(Autorizzazioni agli scarichi)
 
Fermi restando gli obblighi e le competenze stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque, le autorizzazioni agli scarichi di cui al primo comma dell'articolo precedente, sono rilasciate, anche ai sensi dell' art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 987 , dal Presidente della Giunta Provinciale.
Art. 3. 
(Limiti provvisori e finali di accettabilità degli scarichi)
 
Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte del Presidente della Giunta Provinciale è subordinato:
a) 
per i nuovi insediamenti produttivi di cui al successivo articolo 4, all'osservanza immediata dei limiti finali di accettabilità stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge;
b) 
per gli insediamenti produttivi esistenti di cui al successivo articolo 5, all'osservanza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dei limiti provvisori di accettabilità di cui all'allegata tabella B ed entro i successivi 6 anni dei limiti finali di accettabilita di cui alla allegata tabella A.
 
La tabella A può essere aggiornata con deliberazione proposta dalla Giunta Regionale ed approvata dal Consiglio.
 
Per il conseguimento dei limiti transitori e finali di accettabilità non è ammessa diluizione degli scarichi.
 
Chiunque scarica senza osservare i limiti di accettabilità di cui al presente articolo è soggetto, secondo le modalità previste nel successivo articolo 8 ad una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a L. 4.000.000.
Art. 4. 
(Nuovi insediamenti produttivi)
 
Per i nuovi insediamenti industriali, artigianali e zooagricoli o per quelli già esistenti che intendono strutturarsi o ampliarsi, deve essere presentato il progetto degli impianti di depurazione degli eventuali scarichi di lavorazione, unitamente alla domanda per il rilascio della licenza edilizia.
 
Qualora siano previsti scarichi di lavorazione, il Sindaco trasmette gli atti alla Commissione Tecnica regionale, di cui al successivo articolo 6, che esprime il proprio parere circa la idoneità del progetto per la depurazione degli scarichi entro 60 giorni, dandone comunicazione al Sindaco e ad Presidente della Giunta Provinciale.
 
A lavori ultimati, il Presidente della Giunta Provinciale, sentito il parere della Commissione Tecnica regionale circa l'efficiente realizzazione degli impianti di depurazione, rilascia una autorizzazione provvisoria allo scarico, dandone comunicazione al Sindaco agli effetti dell'autorizzazione all'esercizio degli insediamenti.
 
Entro sei mesi dall'entrata in funzione degli impianti, il Presidente della Giunta Provinciale concede l'autorizzazione definitiva allo scarico, di cui all'art. 2 della presente legge, previo esito favorevole del controllo degli scarichi stessi.
Art. 5. 
(Insediamenti produttivi esistenti)
 
E' fatta salva la validità delle autorizzazioni allo scarico già concesse, purchè rispettino i limiti provvisori di accettabilità previsti dalla tabella B allegata alla presente legge.
 
Gli stabilimenti industriali, artigianali, zooagricoli, non contemplati nell'articolo precedente e non ancora in possesso della autorizzazione di cui al comma precedente, devono presentare, qualora non abbiano già provveduto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda al Presidente della Giunta Provinciale per ottenere la autorizzazione allo scarico, allegando una relazione contenente i dati sulla lavorazione praticata, la portata e la composizione dello effluente allo scarico ed i loro limiti di variabilità.
 
Chiunque omette la presentazione della domanda di cui al comma precedente è soggetto, secondo le modalità previste nel successivo articolo 8 ad una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
 
In base ai rilievi, alle analisi ed al parere del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, il Presidente della Giunta Provinciale concede l'autorizzazione allo scarico, di cui all'art. 2, se sono osservati i limiti provvisori di accettabilità di cui alla tabella B allegata alla presente legge: altrimenti richiede la presentazione, entro i successivi 60 giorni, da parte dei legali rappresentanti degli stabilimenti di cui sopra, di impegno scritto a far entrare in funzione impianti di depurazione degli scarichi idonei a rispettare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti provvisori di accettabilità di cui alla allegata tabella B.
 
Chi non realizza gli impianti di depurazione entro i termini prescritti è soggetto, secondo le modalità previste nel successivo articolo 8, ad una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
 
Scaduti i termini prescritti per la realizzazione degli impianti, sarà applicabile, nei confronti di chi effettua scarichi privi di autorizzazione, una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000, secondo le modalità previste nel successivo articolo 8.
Art. 6. 
(Commissione Tecnica regionale - Composizione e funzioni)
 
E' istituita presso la Regione una Commissione Tecnica regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
La Commissione dura in carica per l'intera legislatura in cui è stata nominata ed è composta:
a) 
dall'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente che la presiede, o ,da un suo delegato;
b) 
da tre funzionari della Regione di cui un medico dell'Ufficio del Medico Provinciale ed un ingegnere dell'Ufficio del Genio Civile;
c) 
da cinque esperti designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre;
d) 
da un esperto designato dall'Unione delle Province Piemontesi;
e) 
da un esperto designato dall'Unione Piemontese della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia;
f) 
da un esperto designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio.
 
I membri di cui alle lettere c), d), e), f), devono essere prescelti fra gli esperti nelle materie chimiche o biologiche o di medicina igienistica o di ingegneria.
 
La Commissione Tecnica regionale:
 
- esprime i pareri di cui agli artt. 4 e 8 della presente legge;
 
- coordina il censimento degli scarichi delle attività produttive, che dovrà essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle Province, in collaborazione con i Comuni, e mantenuto costantemente aggiornato;
 
- coordina, ai fini dell'applicazione della presente legge, l'attività ed i metodi tecnici dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi;
 
- coordina i servizi di vigilanza, analisi e controllo di cui al successivo art. 7. La Commissione potrà sentire i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i direttori dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi, di volta in volta interessati.
 
I membri della Commissione Tecnica regionale, all'atto della nomina, dovranno dichiarare per iscritto di non avere rapporti di lavoro o di interesse diretti od indiretti con le aziende sottoposte alla legge in oggetto, con le loro associazioni industriali o di categoria e con industrie od enti che progettano, costruiscono ed installano impianti di depurazione.
Art. 7. 
(Servizi di vigilanza, analisi, controllo)
 
I servizi di vigilanza, analisi e controllo sugli scarichi delle attività produttive sono normalmente svolti dalle Province.
 
La Regione può stipulare apposite convenzioni con le Province al fine di potenziare i servizi di cui al comma precedente.
 
Nelle convenzioni può prevedersi, in accordo con Comuni o Consorzi di Comuni, l'istituzione, anche presso le sedi di tali Comuni o Consorzi, di sezioni staccate dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi a norma dell'art. 82 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 .
 
La Regione può inoltre stipulare convenzioni con Istituti pubblici di ricerca specializzati nella materia.
Art. 8. 
(Sanzioni)
 
Salve le sanzioni penali contemplate nella legislazione vigente, le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono applicate dal Presidente della Giunta Provinciale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 6.
 
L'ammontare delle sanzioni è determinata, nell'ambito dei limiti fissati dai precedenti articoli, tenuto conto della intensità e della durata dello scarico illegittimo, della gravità del danno arrecato, dell'eventuale inosservanza dei provvedimenti amministrativi precedentemente adottati dalle autorità competenti.
 
La decisione del Presidente della Giunta Provinciale è impugnabile in via amministrativa, entro 30 giorni, con ricorso alla Giunta Regionale.
 
Le somme che le Province introiteranno con la applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzate per il potenziamento dei servizi di vigilanza, analisi e controllo di cui all'articolo precedente.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 6 si provvede con lo stanziamento del capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e per i singoli anni successivi.
 
Per l'espletamento dei servizi indicati nel precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di 400 milioni per l'anno 1974, di 400 milioni per l'anno 1975 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 1976 e successivi.
 
All'onere di 400 milioni per l'anno 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitalo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e contemporanea istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 381 con la denominazione "Spese per l'espletamento dei servizi di vigilanza, analisi e controllo degli scarichi delle attività produttive" e con lo stanziamento di 400 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato, ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 novembre 1974
Mario De Benedetti