Legge regionale n. 29 del 02 settembre 1974  ( Versione vigente )
"Costituzione in ente regionale dell'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte (IRES) ed istituzione del Comitato Regionale di Studi sulla Programmazione."
(B.U. 10 settembre 1974, n. 35)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
E' costituito in Ente regionale, con sede a Torino, l'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte - IRES.
 
L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è regolato dalle norme della presente legge.
Art. 2. 
 
L'Istituto svolge studi, indagini, ricerche ed elaborazioni in ordine a problemi generali e settoriali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale, per conto della Regione Piemonte, nonchè, per conto degli Enti locali, di Enti pubblici e di Organizzazioni sindacali, sociali e di categoria.
Art. 3. 
 
Sono organi dell'Istituto: l) il Consiglio di Amministrazione 2) il Presidente 3) il Direttore 4) il Collegio dei Sindaci.
Art. 4. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove componenti eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi.
 
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque scade contemporaneamente al Consiglio Regionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.
[1]
 
Qualora si rendano vacanti dei posti in seno al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio regionale provvede alla surrogazione; i nuovi componenti scadono con l'intero Consiglio di Amministrazione.
 
Al Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.
Art. 5. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando quattro dei suoi componenti ne facciano istanza motivata al Presidente.
 
La convocazione in via ordinaria avviene con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione in via straordinaria avviene con preavviso di almeno 48 ore.
 
L'adunanza è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti.
 
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 6. 
 
Al Consiglio di Amministrazione compete:
a) 
di definire l'attività dell'Istituto, in attuazione del programma elaborato dal Comitato regionale di Studi sulla programmazione, di cui all'articolo 16 della presente legge;
b) 
di deliberare sul bilancio di previsione e relative variazioni, nonchè di approvare il conto consuntivo;
c) 
di proporre i provvedimenti relativi alle fonti di finanziamento dell'Istituto;
d) 
di eleggere a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Presidente;
e) 
di eleggere a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Vice Presidente;
f) 
di nominare il Direttore, su proposta del Comitato regionale di Studi sulla programmazione;
g) 
di approvare il Regolamento interno dell'Istituto e le modifiche dello stesso;
h) 
di nominare i consulenti, su proposta del Direttore, sentito il Comitato Regionale Studi Programmazione e di determinare i compensi.
i) 
di effettuare, sulla base di pubblico concorso - da bandirsi sentite le proposte del Direttore e nel quadro delle linee stabilite al riguardo dal Comitato Regionale per gli Studi sulla Programmazione - le assunzioni del personale e di effettuare gli eventuali licenziamenti.
[2]
Art. 7. 
 
Il regolamento interno dell'Istituto, di cui al precedente articolo 6, deve tra l'altro definire la partecipazione dei dirigenti e dei ricercatori all'impostazione e alla conduzione degli studi, in modo da garantire una piena collaborazione interdisciplinare, anche attraverso la costituzione di un Gruppo di ricerca.
 
Gli aspetti normativi ed economici del rapporto di impiego del personale delle varie categorie sono determinati con apposita legge regionale.
Art. 8. 
 
Il Presidente dura in carica per un quinquennio.
 
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto ad ogni effetto di legge.
 
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le determinazioni.
 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 9. 
 
Il Direttore è responsabile dell'attuazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
 
Dirige e coordina l'attività del personale dell'Istituto.
Art. 10. 
 
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.
 
Il Presidente del Collegio sindacale, gli altri due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale. La designazione di uno dei Sindaci effettivi spetta alla minoranza.
 
Il Collegio dei sindaci scade insieme al Consiglio di Amministrazione.
Art. 11. 
 
Il Collegio dei sindaci deve:
a) 
controllare la gestione finanziaria dell'Istituto;
b) 
esaminare i bilanci;
c) 
predisporre le relazioni che accompagnano i bilanci stessi.
 
Il Collegio dei sindaci assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 12. 
 
L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
 
L'Istituto provvede alle spese di impianto e per lo svolgimento delle proprie attività:
a) 
con fondo di dotazione iniziale di L. 250.000.000, disposto dalla Regione Piemonte;
b) 
con i contributi stanziati annualmente dalla Regione e da altri enti;
c) 
con le rendite patrimoniali;
d) 
con i contributi per i servizi e le attività svolte, con le oblazioni, e mediante ogni altra entrata a qualsiasi titolo devoluta.
Art. 13. 
 
L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.
 
Prima dell'inizio di tale esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede all'approvazione del relativo bilancio di previsione, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio provvede all'approvazione del relativo consuntivo.
 
Il conto consuntivo, unitamente ad una relazione sull'attività dell'Istituto predisposta dal Comitato Regionale Studi Programmazione, viene trasmesso alla Giunta regionale e da questa al Consiglio regionale, in allegato al Bilancio consuntivo della Regione Piemonte.
Art. 14. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, od uno o più dei suoi componenti, possono essere revocati, per gravi violazioni della legge o dei regolamenti dell'Istituto, con decreto motivato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale.
 
In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale, nomina un Commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi.
Art. 15. 
 
In caso di estinzione dell'Istituto, il patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.
Art. 16. 
 
Presso la Presidenza della Giunta Regionale è costituito il Comitato Regionale per gli Studi sulla Programmazione (C.R.S.P.).
 
Il Comitato ha il compito di:
a) 
predisporre il programma di attività dell'I.R.E.S., in base alle richieste degli organi della Regione, secondo la rispettiva competenza, nonchè degli Enti ed Organizzazioni di cui all'art. 2 della presente legge;
b) 
seguire lo svolgimento degli studi affidati all' IRES, predisponendo al termine di ogni esercizio una relazione sull'attività scientifica svolta dall'Istituto
[3]
c) 
esprimere proposte e pareri sull'attività di ricerca da affidare ad altri organismi, pubblici e privati.
[4]
Art. 17. 
 
In relazione all'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e di controllo, il Comitato può chiedere in qualsiasi momento al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione dell'I.R.E.S. documenti e chiarimenti sulle attività svolte o in corso e sull'andamento ed i risultati delle ricerche.
Art. 18. 
 
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, ovvero da un Assessore da lui delegato, anche per singole sedute. Il Comitato è composto da 30 membri così distribuiti:
a) 
nove per il Consiglio regionale;
b) 
tre per ciascuna delle Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli;
c) 
tre per il Comune di Torino.
 
I componenti di cui al punto a) sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto: ogni Consigliere non può votare più di sei nomi.
 
I componenti di cui ai punti b), c), sono eletti dai rispettivi Consigli a scrutinio segreto: ogni Consigliere non può votare più di due nomi.
 
L'intero Comitato scade insieme con il Consiglio regionale. Fino all'insediamento del nuovo Comitato sono prorogati i poteri del Comitato scaduto.
[5]
 
Le eventuali vacanze, comunque determinatesi, sono coperte dagli Enti di provenienza dei precedenti componenti: i subentrati scadono con l'intero Comitato.
 
Fanno parte del Comitato con voto consultivo il Presidente e il Direttore dell'IRES.
 
Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, ha facoltà d'invitare, volta per volta, alle riunioni, singoli Assessori e Consiglieri regionali.
 
Ai membri del Comitato è attribuito un gettone di presenza ed al Segretario, di cui all'art. 19 della presente legge, una indennità per lo svolgimento delle funzioni assegnategli. L'ammontare dell'indennità al Segretario e del gettone di presenza ai membri del Comitato è determinato per legge regionale, limitatamente ai non appartenenti al personale regionale.
[6]
Art. 19. 
 
La Segreteria del Comitato è affidata ad un esperto in materia di programmazione regionale, designato dal Presidente del Comitato stesso.
Art. 20. 
 
All'onere di 250 milioni per il conferimento del fondo di dotazione, di cui all'articolo 12, lettera a), della presente legge, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 200 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1396 con la denominazione "Conferimento del fondo di dotazione all'Istituto Ricerche Economico-sociali del Piemonte" e con lo stanziamento di 250 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21. 
 
Agli oneri per la concessione del contributo annuale di cui all'articolo 12, lettera b), della presente legge, si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 200 dello stato di previsione della spesa degli anni 1974 e degli anni successivi.
Art. 22. 
 
Agli oneri per il funzionamento del Comitato Regionale per gli Studi sulla Programmazione si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e per gli anni successivi.
Art. 23[7] 
 
L'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte - IRES, costituito in Ente Regionale con L.R. 2-9-1974, n. 29 , subentra, in forza dell'art. 1 della predetta legge, in ogni rapporto all'Istituto di eguale denominazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 3-2-1972, n. 37, rispetto al quale rappresenta continuazione a tutti gli effetti.
 
Appartengono quindi all'IRES le attrezzature, i libri, i mobili, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, debiti, crediti, rimanenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 2-9-1974, n. 29 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 settembre 1974
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] Nel comma 2 dell'articolo 4 sono state aggiunte le parole "Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto." ad opera dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 33 del 1975.

[2] Il capoverso i del comma 1 dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1975.

[3] Il capoverso b del comma 2 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 33 del 1975.

[4] Il capoverso c del comma 2 dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 33 del 1975.

[5] In questo comma dell'articolo 18 è stato aggiunto il periodo " Fino all'insediamento del nuovo Comitato sono prorogati i poteri del Comitato scaduto " ad opera del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 33 del 1975.

[6] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 33 del 1975.

[7] L'articolo 23 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 33 del 1975.