Legge regionale n. 27 del 02 settembre 1974  ( Versione vigente )
"Norme in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo."
(B.U. 10 settembre 1974, n. 35)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità degli interventi regionali)
 
La Regione dispone, integra e coordina gli interventi in materia di assistenza scolastica al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e di perseguire la gratuità della scuola materna e dell'obbligo, in conformità agli articoli 3 e 34 della Costituzione e all' articolo 4 dello Statuto della Regione .
 
L'intervento regionale, in aderenza al principio di cui al quarto comma dell'articolo 33 della Costituzione , tende altresì a garantire l'effettiva parità di trattamento tra gli alunni delle scuole statali e quelli delle scuole non statali parificate, legalmente riconosciute ed autorizzate, relativamente alle prestazioni ed ai servizi previsti dai successivi articoli.
 
L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica per la scuola materna e dell'obbligo trasferite alla Regione dal D.P.R. 14-1-1972, n. 3 , è disciplinato dalla presente legge.
Capo II. 
DELEGA
Art. 2. 
(Delega ai Comuni)
 
La Regione, in attuazione degli articoli 118 della Costituzione, 66 e 67 del proprio Statuto , delega ai Comuni singoli od associati l'esercizio delle funzioni amministrative regionali per l'espletamento dei seguenti servizi:
a) 
trasporto gratuito degli alunni e relativi oneri assicurativi;
b) 
mensa ed altri interventi idonei a favorire la realizzazione della scuola a tempo pieno, per la scuola dell'obbligo e, per la scuola materna, entro i limiti e alle condizioni di cui all'art. 6;
c) 
assistenza sanitaria scolastica, ai sensi dell' art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 261 .
 
Sono altresì delegate le attribuzioni in ordine ai Patronati Scolastici, nonchè quelle relative alle Casse Scolastiche entro i limiti, per quanto riguarda queste ultime, stabiliti al secondo comma dell'articolo 4 del D.P.R. 14-1-1972, n. 3 .
 
I servizi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma sono estesi agli alunni dei Convitti-Scuola montani.
Art. 3. 
(Criteri direttivi per l'esercizio della delega)
 
I Comuni possono consorziarsi per la gestione razionale ed economica dei servizi. Ai Consorzi possono partecipare le Amministrazioni Provinciali. Per l'erogazione dei servizi i Comuni o i loro Consorzi possono avvalersi di Enti operanti nel settore.
 
I Comuni o i loro Consorzi, per lo svolgimento delle funzioni delegate, devono redigere ed inviare alla Regione entro il mese di luglio di ogni anno un piano analitico di interventi che corrisponda alle finalità enunciate nella presente legge.
 
Il piano di intervento deve contenere l'indicazione delle caratteristiche dei servizi da effettuare ed i modi di realizzazione degli stessi, tenendo conto, per quanto riguarda le strutture scolastiche, dell'organizzazione distrettuale della scuola di cui alla legge 30-7-1973, n. 477 .
 
I Comuni o i loro Consorzi esercitano le deleghe secondo le direttive emanate ai sensi del quinto comma dell'articolo 67 dello Statuto Regionale e tenendo conto dei contributi regionali assegnati, nonchè dei finanziamenti decisi dagli stessi Enti locali.
 
I Comuni o i loro Consorzi possono stipulare convenzioni, per l'espletamento dei servizi, con altri Comuni o con le Amministrazioni Provinciali anche attraverso loro aziende di servizio, qualora questi dispongano di strutture e servizi operanti nel settore.
 
I Comuni o i Consorzi di Comuni possono altresì stipulare convenzioni con Enti o aziende che gestiscono strutture idonee all'espletamento dei servizi.
Capo III. 
INTERVENTI DI ASSISTENZA TRAMITE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art. 4. 
(Affidamento di compiti ai Distretti Scolastici)
 
La Regione, a norma dell' articolo 7 della legge 30-7-1973, n 477 , affida ai Consigli di Distretto Scolastico l'espletamento delle attività relative all'orientamento professionale e all'assistenza sociale e medico-psico-pedagogica con particolare riferimento al recupero degli alunni che presentano handicaps di carattere fisico, psichico e sensoriale.
Art. 5. 
(Erogazione di contributi ai Consigli di Istituto della Scuola Media di primo grado)
 
La Regione eroga ai Consigli di Istituto della Scuola Media di primo grado contributi per:
a) 
la creazione o il potenziamento di biblioteche di istituto e di classe;
b) 
la fornitura agli alunni dei libri di testo in prestito d'uso;
c) 
l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi compresi quelli audiovisivi, necessari a migliorare le condizioni di studio e di apprendimento e a sviluppare l'attività e la sperimentazione didattica.
 
I Consigli di Istituto devono inviare alla Regione entro il mese di luglio di ogni anno, un piano analitico degli interventi che corrisponda alle finalità enunciate nella presente legge.
 
Il piano di interventi, fatte salve le competenze delle Istituzioni Scolastiche, è formato dal Consiglio di Istituto sentita l'Amministrazione del Comune in cui l'Istituto ha sede, nonchè quelle dei Comuni limitrofi da cui provengono in prevalenza gli alunni. Alle stesse Amministrazioni il Consiglio di Istituto rimette copia del piano elaborato.
Capo IV. 
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA
Art. 6. 
(Erogazione di contributi)
 
La Regione eroga contributi alle Scuole Materne statali e non statali autorizzate per i servizi di mensa e per l'acquisto di materiale scolastico e ludico.
 
I contributi sono commisurati al numero degli allievi iscritti.
 
Le Scuole Materne si accordano con i Comuni o i loro Consorzi per i servizi di mensa ove questi possano essere organizzati in forme unitarie.
Capo V. 
VIGILANZA
Art. 7. 
(Vigilanza sugli Enti delegati)
 
Gli Enti interessati devono trasmettere entro il termine di 10 giorni copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle attribuzioni delegate, oltre che al competente organo di controllo, anche al Presidente della Giunta Regionale.
 
Qualora tali Enti non adempiano alle funzioni loro delegate, la Giunta Regionale, sentiti gli Enti interessati e previa assegnazione di un adeguato termine per gli adempimenti di competenza, si sostituisce ad essi nel compimento dei medesimi.
 
Entro 60 giorni dal termine dell'anno scolastico i Comuni o i loro Consorzi devono inviare al Presidente della Giunta Regionale una relazione contenente:
1) 
un elenco analitico delle attività svolte con una valutazione dei risultati conseguiti;
2) 
il rendiconto economico e finanziario.
Art. 8. 
(Vigilanza sulle attività affidate alle Istituzioni Scolastiche)
 
I Consigli di Distretto e quelli di Istituto e, in loro mancanza, gli organi di cui al 1° comma dell'articolo 13 sono tenuti ad inviare al Presidente della Giunta Regionale, al termine dell'anno scolastico, una relazione sull'attività svolta.
 
Entro il mese di luglio di ogni anno è trasmesso altresì il rendiconto finanziario.
 
La Giunta Regionale, qualora accerti la mancata osservanza delle finalità di cui alla presente legge, sospende l'erogazione dei contributi e si sostituisce all'organo nello svolgimento delle competenze affidategli.
Art. 9. 
(Vigilanza sulle Scuole Materne)
 
Le Scuole Materne statali e non statali, ai fini degli interventi di cui alla presente legge, sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale.
Art. 10. 
(Revoca)
 
La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata con legge regionale nei confronti di tutti gli Enti di eguale livello istituzionale.
Capo VI. 
NORME FINANZIARIE
Art. 11. 
(Determinazione di spesa e criteri di ripartizione)
 
Ai servizi previsti nell'articolo 2 della presente legge sarà destinato, nel bilancio di ogni anno, un fondo di L. 3.800 milioni.
 
Ai servizi previsti negli articoli 4 e 5 sarà destinato, nel bilancio di ogni anno, un fondo di 3.800 milioni, del quale almeno il 10% sarà devoluto ai servizi di assistenza medico-psico-pedagogica affidati ai Consigli di Distretto, allorquando in funzione.
 
Ai servizi previsti dall'articolo 6 è destinato nel bilancio di ogni anno, un fondo di L. 1.850 milioni.
 
Per l'anno finanziario 1974 il fondo di cui al primo comma è stabilito in 2.200 milioni, il fondo di cui al secondo comma è stabilito in 3.800 milioni ed il fondo di cui al 3 comma è stabilito in 1.080 milioni.
 
I fondi di cui ai precedenti commi sono ripartiti a favore degli Enti erogatori di servizi in proporzione al numero di allievi che frequentano le scuole materne, elementari e medie di primo grado ubicate sul territorio di competenza.
 
Alla ripartizione dei fondi medesimi la Giunta Regionale provvederà, con propria deliberazione, entro il mese di settembre di ogni anno.
 
Qualora l'Ente destinatario dei contributi previsti dalla presente legge sia ubicato in territorio dichiarato montano ai sensi di legge o comunque in Comune con popolazione inferiore a mille abitanti, verrà attribuita al medesimo una maggiore assegnazione pari al 10% del contributo spettante.
 
I Comuni, per le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, e gli organi collegiali della scuola per le spese generali, derivanti dai servizi finanziati dalla presente legge, possono trattenere fino ad un massimo del 5% delle somme loro assegnate.
Art. 12. 
(Copertura della spesa)
 
All'onere di 7.080 milioni per l'esercizio 1974 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stanziamenti iscritti nel corrispondente stato di previsione della spesa:
 
- per 1.330 milioni, con la riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 230, n. 242, n. 244, n. 248, n. 252 e n. 520 nella rispettiva misura di 30 milioni, 300 milioni, 290 milioni, 500 milioni, 120 milioni e 90 milioni;
 
- per 1.500 milioni, con la riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 232, che resterà denominato: "Spese per il trasporto gratuito degli alunni degli Istituti Professionali compresa l'assicurazione contro i relativi infortuni";
 
- per 1.250 milioni, con la riduzione, di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 256, che viene soppresso;
 
- per 3.000 milioni, con una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al capitolo n. 1018. Nello stato di previsione medesimo saranno corrispondentemente istituiti:
 
- il capitolo n. 236, "Assegnazione ai Comuni o ai Consorzi di Comuni per l'esercizio, mediante delega, del servizio di trasporto gratuito, del servizio di mensa e per altri interventi che favoriscano la realizzazione della scuola a tempo pieno, limitatamente alla scuola dell'obbligo", con lo stanziamento di 2.200 milioni;
 
- il capitolo n. 238, "Assegnazione ai Consigli di Istituto, alle Casse Scolastiche e ai Legali Rappresentanti di Scuole Medie di primo grado, per la creazione od il potenziamento di biblioteche scolastiche, per il prestito in uso dei libri di testo e per la fornitura di ogni altro necessario sussidio didattico individuale o collettivo, nonchè assegnazioni ai Consigli di Distretto Scolastico, alle Casse Scolastiche o ai Legali Rappresentanti di Istituti pareggiati, parificati o legalmente riconosciuti, per l'espletamento di servizi di assistenza sociale e medico-psico-pedagogica", con lo stanziamento di 3.800 milioni;
 
- il capitolo n. 240, "Contributi agli Enti gestori delle Scuole Materne, statali e non statali autorizzate, per l'espletamento del servizio di mensa e per altri interventi idonei a favorire la realizzazione della scuola a tempo pieno", con lo stanziamento di 1.080 milioni.
 
All'onere di 9.450 milioni per ciascuno degli anni 1975 e successivi si farà fronte con l'intera disponibilità di 7.210 milioni, derivante dalla cessazione degli oneri iscritti nei capitoli n. 230, n. 242, n. 244, n. 248, n. 252, n. 256 e n. 1.018 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1974, nonchè con la disponibilità di 2.150 milioni derivante dalla cessazione dell'onere per il trasporto gratuito di allievi della scuola dell'obbligo, di cui al capitolo n. 232 del Bilancio medesimo e con la disponibilità di 90 milioni derivante dalla riduzione delle occorrenze di spesa previste nel capitolo n. 520.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di Bilancio.
Art. 13. 
(Disposizioni transitorie)
 
Fino a quando non saranno costituiti i Consigli di Distretto e di Istituto, i contributi regionali destinati all'erogazione dei servizi previsti negli articoli 4 e 5 sono assegnati alle Casse Scolastiche od ai Legali Rappresentanti degli Istituti pareggiati, parificati o legalmente riconosciuti dallo Stato, che sono tenuti ad osservare le stesse prescrizioni contenute negli articoli suddetti.
 
Per l'anno scolastico 1974/75 gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, devono essere espletati entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge medesima.
Art. 14. 
Art. 15. 
(Entrata in vigore della legge)
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 settembre 1974
Gianni Oberto Tarena