"Modifica ai provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato."
(B.U. 03 settembre 1974, n. 34)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il
primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10 , è sostituito dal seguente: "
"
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di Credito operanti nel territorio della Regione, stabilendo l'interesse dei prestiti nella minor misura possibile, in rapporto alla situazione del mercato finanziario e monetario, e stabilendo altresì che tale interesse è suscettibile di revisioni semestrali, anche per i prestiti in corso di ammortamento, in rapporto alle variazioni intervenute nel mercato medesimo, fermo restando in ogni caso che l'interesse a carico delle imprese artigiane non può essere inferiore al 3%.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 agosto 1974
Gianni Oberto Tarena