Legge regionale n. 25 del 19 agosto 1974  ( Versione vigente )
Anticipazioni regionali per la bonifica sanitaria del bestiame.
(B.U. 27 agosto 1974, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 
1. 
Al fine di accelerare la bonifica sanitaria del bestiame, l'Amministrazione regionale attua in conformità alle norme generali della legislazione vigente i seguenti interventi previsti dalle leggi 9 giugno 1964 n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, anticipando i necessari fondi in attesa dell'assegnazione delle somme operate dallo Stato ai sensi dell' art. 13 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 :
1) 
erogazione anticipata agli aventi diritto dell'indennità di abbattimento del bestiame prevista dall' art. 2 della legge 23-1-1968, n. 33 ;
2) 
erogazione anticipata agli aventi diritto del contributo dell'80% previsto dall' art. 7 della legge 23-1-1968, n. 33 .
 
Le anticipazioni di fondi da parte della Regione non vincolano le assegnazioni di spesa di competenza degli Organi dello Stato.
Art. 2. 
 
Allo scopo di migliorare la produzione igienica del latte, l'amministrazione Regionale è autorizzata ad erogare contributi alle Amministrazioni Provinciali ed altri Enti locali, ad Enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni di produttori o loro cooperative per l'attuazione di piani a carattere volontario per la profilassi delle mastiti subcliniche dei bovini.
 
Il contributo della Regione non può superare l'80% della spesa annuale riconosciuta ammissibile ,per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente ivi comprese le spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie per allestire eventuali laboratori occorrenti ove si verificasse la carenza di adeguati ed attrezzati laboratori di Enti pubblici.
 
Le richieste di finanziamento ,devono essere presentate alla Giunta Regionale, entro il 30 dicembre di ogni anno, da parte degli Enti od Associazioni sopra indicati sulla base della proposta di piani redatti secondo le indicazioni tecniche metodologiche ed organizzative predisposte dall'assessore regionale alla sanità di concerto con l'assessore regionale all'agricoltura, secondo le direttive di carattere generale emanate dal Ministero della Sanità.
Art. 3.[1] 
 
Ai veterinari incaricati delle operazioni di risanamento dei bovini dalla tubercolosi e dalla brucellosi, sono corrisposti i seguenti compensi:
a) 
L. 250 per ogni capo sottoposto alla tubercolizzazione e relativo controllo;
b) 
L. 300 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campione di sangue;
c) 
L. 150 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campione di latte;
d) 
L. 100 per ogni capo sottoposto a tatuaggio
Art. 4. 
 
L'Amministrazione Regionale per le funzioni esecutive relative all'attuazione della presente legge può avvalersi della collaborazione di Enti, Consorzi e Associazioni previsti dall' art. 7 della legge 23-1-1968, n. 33 .
Art. 5. 
 
Le anticipazioni di cui all'articolo 1 della presente legge sono disposte, fino alla data di comunicazione delle corrispondenti assegnazioni statali, in ciascuno degli anni dal 1974 al 1977, sulla base dei programmi di cui all' articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 .
 
Nel bilancio degli anni finanziari dal 1974 al 1977 sarà conseguentemente istituita una contabilità speciale, composta dal capitolo n. 133 dello stato di previsione dell'entrata (Titolo sesto) e dal capitolo n. 1463 dello stato di previsione della spesa (Titolo quarto) con la rispettiva denominazione: "Recupero dell'anticipazione, agli Uffici dei Veterinari Provinciali, dei fondi occorrenti per l'attuazione dei piani, di profilassi e di risanamento del bestiame" e "Anticipazione agli Uffici dei Veterinari Provinciali, dei fondi occorrenti per l'attuazione, dei piani di profilassi e di risanamento del bestiame". Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilisce le anticipazioni di cui al primo comma, a favore degli Uffici dei Veterinari Provinciali, e ne dispone l'iscrizione nel capitolo n. 1463 dello stato di previsione della spesa.
 
La Giunta Regionale dispone altresì, dopo la comunicazione di cui al primo comma, gli atti e le operazioni occorrenti alla completa parificazione della contabilità speciale.
Art. 6. 
 
Per gli oneri di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1977.
 
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 1974 e la spesa di 200 milioni, per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977.
 
Per gli oneri di cui all'articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 1974 e la spesa di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977.
 
All'onere di 300 milioni per l'anno 1974 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti capitoli:
 
- n. 444, con la denominazione "Compensi ai veterinari incaricati delle operazioni relative al risanamento del bestiame bovino dalla tubercolosi e dalla brucellosi" e con lo stanziamento di 100 milioni;
 
- n. 445, con la denominazione "Spese generali ed oneri di collaborazione per il risanamento del bestiame bovino dalla tubercolosi e dalla brucellosi" con lo stanziamento di 100 milioni;
 
- n. 473, con la denominazione "Contributi nelle spese relative all'attuazione dei piani per la profilassi delle mastiti subcliniche dei bovini" e con lo stanziamento di 100 milioni.
 
Al maggior onere di 250 milioni ,per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977 si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità residua, di 900 milioni, derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, dell'onere di 2.100 milioni di cui al capitolo 1220 del bilancio 1974 ed iscrivendo, nello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci, i capitoli n. 444, 445, 473, con le denominazioni di cui al quarto comma e con gli stanziamenti autorizzati, ai sensi dei primi tre commi, per ciascuno di tali anni.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 agosto 1974
Gianni Oberto Tarena

Note: