Legge regionale n. 22 del 12 agosto 1974  ( Versione vigente )
"Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Norme transitorie per il primo inquadramento."
(B.U. 20 agosto 1974, n. 32)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 1. 
(La strutturazione dell'organizzazione regionale)
 
Le unità organizzative fondamentali ,della Regione sono in via provvisoria e fino a quando non saranno approvati i provvedimenti legislativi previsti al quinto comma del presente articolo:
 
- i Settori
 
- i Servizi.
 
I Settori, che comprendono uno o più Servizi, sono le unità organizzative preposte all'esplicazione di attività nell'ambito delle materie di competenza regionale, con funzione operativa.
 
I Servizi sono le unità organizzative che, all'interno dei Settori, costituiscono unità operativa specifica ,nell'ambito delle materie stesse.
 
I Settori ed i Servizi operano in stretto collegamento tra di loro, al fine di garantire il massimo coordinamento e funzionalità all'attività regionale.
 
Con separati provvedimenti legislativi il Consiglio regionale, tenendo conto delle funzioni legislative, di programmazione, di indirizzo e di controllo dell'ente e della delega agli enti locali di funzioni amministrative di competenza regionale, disporrà la strutturazione delle unità organizzative fondamentali e degli uffici, articolandole in dipartimenti.
 
La Giunta regionale presenterà al Consiglio i relativi disegni di legge entro quattro ,mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite ,le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 
Le leggi regionali suddette potranno prevedere modifiche del ruolo organico, in relazione alle esigenze di strutturazione degli uffici e alle deleghe di funzioni di cui al 5° comma.
Art. 2. 
(Diritti quesiti)
 
L'Amministrazione ha facoltà di modificare, a norma delle leggi di cui all'art. 1, l'organizzazione degli uffici regionali, sentite, per quanto concerne il personale, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 
La sfera dei diritti quesiti non si estende oltre lo stato economico conseguito.
Titolo II. 
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Art. 3. 
(Ruoli e qualifiche del personale)
 
Il Personale della Regione è inquadrato in un unico ruolo nelle seguenti qualifiche funzionali, aventi le dotazioni organiche provvisorie a lato di ciascuna indicate:
- Custode posti n. 40
- Operatore posti n. 340
- Operatore specializzato posti n. 300
- Segretario posti n. 280
- Capo Ufficio posti n. 250
- Istruttore posti n. 160
- Capo Servizio posti n. 110
- Dirigente di settore posti n. 45
 
Il numero definitivo dei posti del ruolo unico regionale e la relativa ripartizione nei vari livelli funzionali saranno determinati dalle leggi sull'ordinamento degli uffici di cui al precedente art. 1.
Art. 4. 
(Contenuto professionale delle qualifiche funzionali e requisiti per accedervi)
 
Dirigente di Settore

Il Dirigente di settore ha funzioni di direzione, coordinamento e controllo di un settore o materia di competenza regionale, con responsabilità di applicazione e attuazione dei programmi e dei risultati conseguiti.

 
Per accedere alla qualifica di Dirigente di settore è richiesto il diploma di laurea, unitamente ad una esperienza professionale di almeno 15 anni nel settore del pubblico impiego a livello direttivo oppure di almeno 5 anni nella qualifica immediatamente inferiore del ruolo regionale.
 
Capo Servizio

Il Capo Servizio ha funzioni di direzione tecnica o amministrativa di una unità organizzativa nell'ambito del settore, con responsabilità di controllo e di coordinamento dell'attività svolta, funzioni di direzione di uffici o "staff" che richiedano particolari capacità tecniche e specifica esperienza professionale.

 
Per accedere alla qualifica di Capo servizio è richiesto il diploma di laurea, unitamente ad una esperienza professionale di almeno 12 anni nel settore del pubblico impiego a livello direttivo o di 5 anni nella qualifica regionale immediatamente inferiore. Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso possono altresì accedere alla qualifica di Capo servizio gli impiegati regionali in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado con una anzianità di almeno 8 anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore.
 
Istruttore

L'Istruttore ha funzioni di direzione, con responsabilità operativa, di un gruppo di appartenenti a qualifiche inferiori, di istruttoria delle pratiche affidate; di elaborazione completa di dati, avvalendosi di tecniche di lavoro o conoscenze richiedenti specifiche e profonde esperienze; di supervisione del lavoro di competenza delle qualifiche inferiori.

 
Per accedere alla qualifica di Istruttore è richiesto il diploma di laurea. Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso possono altresì accedere alla qualifica di Istruttore gli impiegati regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con una anzianità di almeno 5 anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore.
 
Capo Ufficio

Il Capo Ufficio svolge mansioni:
a) 
di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con responsabilità della corretta applicazione della legge e dei regolamenti e della guida operativa di appartenenti a qualifiche inferiori.
b) 
d'insegnamento delle discipline teoriche, tecniche e pratiche, in base ai programmi stabiliti; di coordinamento e di indirizzo dell'attività di lavoro, di ricerca per il miglioramento dei programmi e dei metodi didattici.
 
Per accedere alla qualifica di Capo ufficio è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad una esperienza professionale di almeno 5 anni, maturata in qualifiche di concetto o assimilabili presso pubbliche amministrazioni; oppure di 3 anni presso gli uffici regionali nella qualifica immediatamente inferiore. Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso possono altresì accedere alla qualifica di Capo Ufficio gli impiegati regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado con un'anzianità di almeno 8 anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore.
 
Segretario

Il Segretario svolge mansioni:
a) 
di attuazione di adempimenti di carattere amministrativo, tecnico, contabile e istruttoria nell'ambito di direttive e di procedure definite;
b) 
di segreteria, di raccolta e conservazione di documenti di ufficio, di predisposizione di atti di corrispondenza;
c) 
di organizzazione e coordinamento dei servizi di archivio, di protocollo, di stenografia e copia o di altri servizi specializzati.
 
Per accedere alla qualifica di Segretario è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso possono altresì accedere alla qualifica di Segretario gli impiegati regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado con un'anzianità di almeno 5 anni maturata nelle qualifiche di operatore specializzato o di operatore.
 
Operatore specializzato

L'operatore specializzato:
a) 
ha compiti di registrazione, archiviazione e conservazione di atti, comportanti normale autonomia di giudizio;
b) 
svolge attività di stenodattilografo o disegnatore copista;
c) 
ha compiti di conduzione di centri stampa o riproduttori di macchine elettro-contabili o meccanografiche, di impianti telefonici o tecnici in genere, con responsabilità del lavoro svolto, della piccola manutenzione e della pulizia di macchine ed impianti;
d) 
ha compiti di vigilanza sull'igiene del suolo e degli abitati e sugli alimenti e bevande;
e) 
ha mansioni di custodia, conservazione e distribuzione di beni di consumo con obbligo delle registrazioni di legge;
f) 
assicura servizi di anticamera e di aula con cura dei rapporti con il pubblico, di controllo della pulizia e dell'ordine degli uffici; di conduzione di automezzi con responsabilità della piccola manutenzione e ordinaria pulizia del veicolo.
 
Per accedere alla qualifica di operatore specializzato è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
 
Operatore

L'Operatore ha mansioni di:
a) 
trascrizione, copiatura, riproduzione meccanografica, fotolitografica e fotostatica, anche con uso di macchine o strumenti implicanti procedure di lavoro elementari;
b) 
servizio di commissioni, trasporto fascicoli, di prelievo, inoltro e smistamento della corrispondenza.
 
Per accedere alla qualifica di operatore è richiesto il diploma di istruzione secondaria di 1° grado.
 
Custode

Il Custode svolge compiti di:
a) 
servizio di vigilanza, custodia dei locali, aree e beni di proprietà dell'Amministrazione, di apertura, chiusura e vigilanza degli uffici;
b) 
lavori di pulizia ed ordine nei locali e servizi; di dislocamento mobilio e arredamenti; lavori manuali vari inerenti ai servizi suddetti.
 
Per accedere alla qualifica di custode occorre aver adempiuto alla scuola d'obbligo prevista dalle disposizioni vigenti alla data in cui è cessato l'obbligo scolastico per il candidato.
Art. 5. 
(Commissione consultiva per gli affari del personale: attribuzioni)
 
E' costituita la Commissione consultiva per gli affari del personale con il compito di:
a) 
esprimere il proprio avviso sul coordinamento del l'attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa;
b) 
esprimere il parere sulle proposte concernenti il personale e la disciplina del rapporto di impiego, nonchè di formulare proposte sull'addestramento del personale;
c) 
esprimere il parere sulla dispensa del servizio, nonchè sulle note di demerito;
d) 
svolgere ogni altro adempimento attribuito da leggi, regolamenti o dalla Giunta regionale e quanto altro stabilito dalla presente legge.
Art. 6. 
(Commissione consultiva per gli affari del personale: composizione)
 
La Commissione consultiva per gli affari del personale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per un biennio.
 
Ne fanno parte:
 
- il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
 
- tre funzionari regionali di cui due designati dalla Giunta regionale ed uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
 
- tre rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 
Le mansioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale, con qualifica non inferiore a istruttore, appartenente all'ufficio del personale.
Art. 7. 
(Commissione di disciplina)
 
Per l'adozione dei provvedimenti disciplinari è costituita, di volta in volta, una commissione di disciplina.
 
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) 
un avvocato iscritto da almeno 15 anni negli albi professionali;
b) 
due rappresentanti dell'Amministrazione regionale scelti tra gli amministratori e i dipendenti;
c) 
due dipendenti di Enti Locali della Regione, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di grado non inferiore a quello del dipendente sottoposto al procedimento.
Art. 8. 
(Incarichi a tempo determinato)
 
Con apposito provvedimento legislativo verranno disciplinate la nomina e le funzioni del Segretario generale della Regione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto regionale.
 
Con deliberazione della Giunta regionale, può essere conferito ad un dipendente che eserciti le funzioni di direzione e coordinamento di un settore o materia di competenza regionale, come specificato dall'articolo 4, ed in possesso della relativa qualifica, l'incarico di coordinamento, supervisione e propulsione dell'attività svolta da settori omogenei, in autonomia di giudizio nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Amministrazione regionale.
 
Tale incarico, che ha durata triennale e che è comunque revocabile, può essere conferito a non più del 25% dei dirigenti di settore e comporta il coordinamento di almeno due settori o la responsabilità di un settore con incarichi speciali.
 
Per la durata dell'incarico di cui sopra viene attribuito un compenso fisso lordo annuo non pensionabile di Lire 1.000.000.
 
Il compenso suddetto viene correlativamente ridotto o sospeso nei casi di riduzione o sospensione dello stipendio.
 
Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria e a tempo limitato di mansioni specializzate è inoltre ammesso il conferimento a personale estraneo all'Amministrazione regionale di incarichi specifici per periodi determinati, nei limiti dei contingenti numerici fissati per ciascuna qualifica.
 
Le norme relative a tali incarichi ed il relativo trattamento economico saranno stabiliti con legge regionale.
 
Il personale incaricato scelto al di fuori dell'Amministrazione regionale è tenuto all'osservanza delle disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondenti funzioni, nonchè quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ordinario e al divieto di percepire altre indennità.
Art. 9. 
(Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta)
 
All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta, sovrintende un Capo di Gabinetto, funzionario del ruolo regionale, con il quale collabora personale adeguato alle esigenze funzionali dell'ufficio ed il cui contingente sarà determinato con successiva legge regionale.
 
Il conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto è disposto con deliberazione della Giunta regionale.
 
Al Capo di Gabinetto spetta un compenso mensile pari al corrispettivo delle ore di lavoro straordinario effettiva mente prestato, fino ad un massimo di n. 50 ore, ed inerenti alla qualifica di Dirigente di settore.
 
Il Presidente della Giunta regionale può determinare, con proprio decreto, il personale operante nell'ambito dei servizi della Presidenza al quale spetta il compenso di cui al 6° comma del successivo articolo 11.
Art. 10. 
(Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio)
 
All'Ufficio di Segreteria del Presidente del Consiglio sovraintende un Capo della Segreteria, funzionario del ruolo regionale, con il quale collabora personale adeguato alle esigenze funzionali dell'ufficio.
 
Il conferimento dell'incarico di Capo della Segreteria è disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
 
Al Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio spetta un compenso mensile pari al corrispettivo delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, fino ad un massimo di n. 50 ore.
Art. 11. 
(Segretari particolari)
 
Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio e gli Assessori regionali, possono avvalersi di un segretario particolare, scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale o anche al di fuori della stessa.
 
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono assegnati due dipendenti per l'espletamento delle funzioni di Segreteria particolare dei componenti l'Ufficio stesso.
 
Il conferimento dell'incarico di Segretario particolare del Presidente della Giunta e degli Assessori è disposto con deliberazione della Giunta regionale.
 
Il conferimento dell'incarico di Segretario particolare del Presidente del Consiglio e dei Segretari destinati all'Ufficio di Presidenza, è disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
 
I segretari particolari del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, degli Assessori e dell'Ufficio di Presidenza possono essere scelti tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore a quella di Istruttore. Ai segretari particolari, scelti al di fuori dell'Amministrazione regionale spetta, per la durata dell'incarico, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello retributivo al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.
 
Al personale anzidetto spetta, altresì, un compenso mensile pari al corrispettivo delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, fino ad un massimo di n. 50 ore, ed inerenti alla qualifica di Istruttore. Detto compenso, è corrisposto per la sola durata dell'incarico.
Art. 12. 
(Operatori specializzati destinati alla guida di autovetture assegnate agli Amministratori)
 
I membri della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari che con deliberazione utilizzano autovetture di servizio facenti parte del parco autoveicoli, possono avvalersi di operatori specializzati destinati alla guida delle autovetture stesse.
 
Tali operatori possono svolgere attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, nel limite massimo di 60 ore mensili.
Art. 13. 
(Assunzioni a tempo determinato)
 
Per le esigenze di funzionamento dei corsi di formazione professionale, l'Amministrazione regionale può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale docente.
 
Al personale come sopra assunto verrà corrisposto, per la durata del contratto, il trattamento economico previsto dalle tabelle vigenti per il personale di ruolo della stessa qualifica, in proporzione all'impegno orario settimanale richiesto.
 
Il personale docente il cui servizio sia iniziato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esame e quello che abbia prestato servizio per almeno 7 mesi, anche non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio o di esame è retribuito sino alla fine dell'anno scolastico. Ove si trovi in servizio durante le operazioni di scrutinio o di esame, senza aver maturato il diritto alla retribuzione sino alla fine dell'anno scolastico è retribuito sino alla fine del mese in cui le operazioni stesse sono state ultimate.
 
Per la determinazione del trattamento economico è valutabile soltanto il servizio di effettivo insegnamento espletato durante un anno scolastico.
 
La qualità e la durata del servizio prestato dal personale docente presso i corsi di formazione professionale costituiscono titolo di preferenza per le assunzioni a tempo determinato e per la nomina a posti di ruolo in qualifiche didattiche.
Art. 14. 
(Assunzione agli impieghi e nomina)
 
L'assunzione agli impieghi regionali avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, bandito entro un anno dalla data in cui i posti si sono resi vacanti.
 
In ciascun concorso pubblico per le qualifiche regionali di Operatore, Operatore specializzato, Segretario, Capo Ufficio, Istruttore, Capo Servizio, Dirigente di settore il 25% dei posti messi a concorso è riservato al personale dipendente della Regione che sia in possesso dei prescritti requisiti.
 
Nel computo delle percentuali di riserva a favore del personale dipendente dalla Regione, i posti riservati all'occorrenza arrotondati per eccesso all'unità.
 
Non possono beneficiare della riserva di posti i dipendenti regionali nei confronti dei quali, nel biennio precedente la data del concorso, sia stata adottata una sanzione disciplinare più' grave della censura, ovvero nei cui confronti siano state espresse due valutazioni di demerito nell'ultimo quinquennio.
 
Qualora l'espletamento del concorso non dovesse assicurare la copertura di tutti i posti soggetti a riserva, quelli residuali saranno assegnati ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine delle graduatorie.
 
La nomina degli impiegati regionali è disposta dalla Giunta Regionale.
 
Gli effetti giuridici della nomina decorrono dalla data della relativa deliberazione e quelli economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.
 
L'assegnazione del personale ai diversi settori e sedi viene effettuata con provvedimento del Presidente della Giunta o dell'Assessore da lui delegato.
 
Le assegnazioni di personale agli uffici del Consiglio regionale vengono disposte su richiesta dell'Ufficio di Presidenza o, nel caso di proposte della Giunta, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 15. 
(Requisiti generali)
 
I requisiti generali di ammissione ai concorsi sono i seguenti:
a) 
Cittadinanza italiana
b) 
Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.
 
Per le categorie di candidati a favore dei quali leggi speciali prevedano deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età.
 
Nessun limite di età è prescritto per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso le Amministrazioni Statali o degli Enti Locali.
c) 
Buona condotta
d) 
Godimento dei diritti politici
e) 
Idoneità fisica all'impiego.
 
All'atto dell'assunzione in servizio l'Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo gli aspiranti, al fine di accertare se l'interessato abbia la idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni del posto da ricoprire.
f) 
Immunità penale, ai sensi dell'art. 8 T.U. 3-3-1934, n. 383 e successive modificazioni.
g) 
Possesso del titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso.
h) 
Aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento.
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 16. 
(Svolgimento dei concorsi)
 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva i bandi di concorso che devono indicare, per ciascuna qualifica e per le singole mansioni comprese nella stessa:
 
- il numero dei posti messi a concorso ed il trattamento economico;
 
- la percentuale riservata ai dipendenti dell'amministrazione regionale;
 
- il titolo di studio ed i requisiti specifici eventuali;
 
- il programma e le materie di esame, nel rispetto della apposita normativa che sarà stabilita con la legge sull'ordinamento degli Uffici;
 
- i termini per la presentazione delle domande e per l'assunzione del servizio da parte dei vincitori.
 
Di ogni concorso è data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e con la trasmissione del bando al Commissario di Governo, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni della Regione, e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
 
Per le operazioni concorsuali e per il connesso svolgimento della prova valgono, in quanto applicabili, le norme del T.U. 10-1-1957 n. 3 e relativo regolamento di esecuzione.
 
L'efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.
 
L'Amministrazione regionale ha però facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendessero comunque disponibili entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Art. 17. 
(Commissione giudicatrice dei concorsi)
 
La Commissione giudicatrice di ciascun concorso viene nominata con deliberazione della Giunta Regionale ed è costituita come segue:
- Dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato, che presiede;
- Da un Assessore;
- Da un esperto della materia oggetto d'esame;
- Da un dipendente della Regione, esperto nella materia, con qualifica non inferiore a quelle messe a concorso;
- Da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 
Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'Amministrazione designato dalla Giunta.
Art. 18. 
(Riserve dei posti e preferenze)
 
Si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze stabilite per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere statali.
 
A tal fine la qualifica di custode è equiparata a quella iniziale della carriera ausiliaria; quella di operatore a quella iniziale della carriera esecutiva; quella di segretario a quella iniziale di concetto; quella di istruttore a quella iniziale della carriera direttiva, previste dall'ordinamento statale.
Art. 19. 
(Periodo di prova)
 
La durata del periodo di prova è di sei mesi.
 
Compiuto il periodo di prova il dipendente consegue la nomina in ruolo con deliberazione della Giunta Regionale.
 
Nel caso di giudizio sfavorevole sul servizio prestato, espresso dal capo del servizio cui l'impiegato è stato addetto, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio risulti ancora sfavorevole, la Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale, dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, notificandola all'interessato e motivandone la decisione.
 
La proroga s'intende favorevolmente conclusa qualora entro i trenta giorni successivi alla sua scadenza non sia intervenuto il provvedimento di proroga.
 
Per l'impiegato nominato di ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
 
Il periodo di prova non è richiesto ai dipendenti che lo abbiano già favorevolmente sostenuto nella qualifica funzionale del ruolo regionale immediatamente inferiore.
Art. 20. 
(Promessa solenne e giuramento)
 
L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente: "Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione Regionale per il pubblico bene".
 
Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al Presidente della Giunta, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione Regionale per il pubblico bene".
 
Della promessa solenne e del giuramento vengono redatti verbali in bollo, da conservarsi negli atti personali del dipendente.
 
La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altra qualifica.
 
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.
Art. 21. 
(Residenza)
 
Il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'Ufficio cui è destinato.
 
L'Amministrazione regionale può tuttavia autorizzarlo a stabilire la propria residenza in un luogo diverso quando ciò sia conciliabile con il normale adempimento dei doveri di ufficio.
 
Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'Ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.
Art. 22. 
(Trasferimenti)
 
I trasferimenti dell'impiegato da un settore all'altro o da una ad altra sede possono essere disposti con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore da lui delegato per motivate esigenze di servizio o a domanda dell'interessato.
 
Nel disporre il trasferimento per esigenze di servizio l'Amministrazione, ove, a seguito di idonea comunicazione al personale, non sia stato reperito personale volontario, deve tener conto anche delle condizioni di famiglia e di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli.
 
Contro il provvedimento di trasferimento l'interessato può produrre motivato ricorso - nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento di trasferimento - al Presidente della Giunta Regionale che sottoporrà il ricorso per la decisione alla Giunta stessa, sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale.
 
I trasferimenti di personale riguardanti gli uffici del Consiglio Regionale vengono disposti di intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
 
Il dipendente trasferito ha diritto al trattamento economico previsto dalla legge 18 dicembre 1973 n. 836 e dall'articolo 60 della presente legge.
Art. 23. 
(Orario d'ufficio)
 
La durata del servizio è di 37 ore e mezza settimanali divise in cinque giorni. La ripartizione dell'orario nella giornata è stabilita con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva.
 
I due giorni di riposo settimanale, di regola, devono coincidere con il sabato e la domenica. Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno di riposo o festivo o semifestivo, egli ha diritto di assentarsi dal lavoro nel giorno feriale successivo e di beneficiare della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
 
Sono considerati festivi i giorni previsti dagli artt. 1 e 2 della legge 27-5-1949 n. 260, nonchè il giorno della ricorrenza della festa del patrono della città in cui ha sede l'ufficio.
 
Inoltre verrà osservato l'orario di servizio ridotto fino all'interruzione meridiana, nelle solennità civili previste dalle vigenti disposizioni nonchè in almeno tre delle festività consuetudinarie.
 
Le suddette semifestività potranno essere usufruite in date e modi diversi concordati all'inizio di ciascun anno con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Presidente della Giunta può autorizzare in circostanze eccezionali o per speciali contingenze, il dipendente personale ad assentarsi dall'ufficio semprechè sia assicurata, con personale strettamente indispensabile, l'apertura degli uffici.
 
Gli impiegati studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto ad orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
Art. 24. 
(Congedo ordinario)
 
L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 24 giorni lavorativi, dei quali almeno 15 devono essere usufruiti in un unico periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
 
Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare, spetta il congedo in misura proporzionale al numero di mesi di servizio già compiuti.
 
Il congedo ordinario è irrinunciabile e deve essere fruito entro il 31 dicembre di ciascun anno.
 
Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto a fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il 1° semestre dell'anno successivo.
 
Le ulteriori modalità sono stabilite con provvedimento della Giunta Regionale.
Art. 25. 
(Congedi straordinari)
 
All'impiegato oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.
 
Il congedo straordinario compete di diritto:
 
- per contrarre matrimonio, nella misura di giorni 15 di calendario;
 
- per prestazioni dei donatori di sangue nella misura di 24 ore successive al salasso per trasfusione;
 
- per la partecipazione ad esami scolastici;
 
- per attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, ove il dipendente sia mutilato o invalido di guerra o per servizio o invalido civile;
 
- per malattia;
 
- per richiamo alle armi, in tempo di pace.
 
Il congedo straordinario non può superare, complessivamente, nel corso dell'anno, la durata di due mesi, è cumulabile con quello ordinario ed è considerato come periodo di servizio utile a tutti gli effetti.
Art. 26. 
(Congedo straordinario per gravidanza e puerperio)
 
All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa, durante l'assenza obbligatoria anteriore e successiva al parto, ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale.
 
Per il periodo successivo al parto in cui la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle norme vigenti per il personale statale.
Art. 27. 
(Trattamento economico durante i congedi)
 
Durante i periodi di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario, spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le eventuali indennità per servizi e funzioni di carattere speciale.
 
Per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.
 
Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui fruisca, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dalla Amministrazione militare.
Art. 28. 
(Assenze e Malattie)
 
In caso di assenza il dipendente deve darne immediato avviso al Capo Servizio e ,questi all'Ufficio Personale.
 
Qualora l'assenza sia dovuta a malattia con durata superiore a tre giorni, l'interessato dovrà produrre all'Ufficio Personale certificato medico giustificativo.
 
Il dipendente che debba allontanarsi dall'abitazione ,per motivi di cura o di convalescenza dovrà preventivamente comunicare il nuovo recapito all'Ufficio Personale.
 
Per il controllo delle assenze per infermità si applicano le disposizioni dell'articolo 5, legge 20 maggio 1970, n. 300.
 
Analoga procedura va seguita qualora l'Amministrazione intenda accertare se la guarigione del dipendente sia tale da farlo ritenere idoneo fisicamente e psichicamente a prestare servizio senza pregiudizio della salute propria o altrui. In tal caso il dipendente ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
Art. 29. 
(Aspettativa per infermità)
 
Il dipendente colpito da infermità viene collocato in aspettativa a domanda; vi è collocato d'ufficio alla scadenza del periodo di congedo straordinario.
 
L'accertamento dell'esistenza della malattia inabilitante e della sua cessazione è attuato come prescritto dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
 
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può prestarsi per più di diciotto mesi.
 
Il dipendente che, a seguito di notifica ai sensi di legge, rifiuti senza giustificato motivo gli accertamenti sanitari prima, durante o dopo l'aspettativa, è dichiarato decaduto dall'impiego.
 
Durante l'aspettativa per infermità il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
 
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è considerato periodo di servizio utile per il computo dell'anzianità richiesta dall'art. 4 della presente legge, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e per il trattamento di quiescenza e previdenza.
 
Qualora l'infermità, che è motivo di aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, oltre i 12 mesi e per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto del dipendente a tutti gli assegni.
Art. 30. 
(Aspettativa per servizio militare)
 
Al dipendente in servizio militare si applicano le disposizioni di cui all'art. 67, primo e secondo comma del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
 
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 della presente legge, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 31. 
(Aspettativa per motivi di famiglia e di studio)
 
Il dipendente che intende ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda sulla quale decide la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consultiva per gli affari del Personale.
 
Egli continua a prestare servizio fino a quando l'aspettativa stessa gli sia concessa.
 
La Giunta Regionale delibera sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel relativo provvedimento, di respingere la ,domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
 
L'aspettativa può in qualsiasi momento essere revocata per ragioni di servizio.
 
Il periodo di aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno durante il quale il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.
 
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini dell'anzianità, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
 
Il dipendente può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.
 
Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.
 
Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio e considerato periodo di servizio utile ai soli effetti delle anzianità richieste dall'art. 4 della presente legge.
Art. 32. 
(Aspettativa per mandato politico o amministrativo)
 
Qualora il dipendente regionale risulti eletto a cariche pubbliche per mandato politico o amministrativo si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, numero 1078.
Art. 33. 
(Cumulo di aspettative)
 
Due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando non intercorra tra essi un ,periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; due periodi di aspettativa per motivi di famiglia o di studio si sommano se tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a mesi sei.
 
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia, di studio o per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
 
Il tempo trascorso in aspettativa per qualsiasi motivo non è computabile nel periodo di prova.
Art. 34. 
(Formazione e perfezionamento del personale)
 
L'Amministrazione regionale organizza periodicamente, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, corsi di formazione professionale e di perfezionamento dei propri dipendenti.
 
Agevola altresì la partecipazione degli impiegati a corsi di aggiornamento tecnico ed amministrativo di specializzazione scientifica e di qualificazione, organizzati da Università, Ministeri, Regioni, Enti Pubblici, Istituti ed Enti Culturali.
Art. 35. 
(Adempimento delle attribuzioni)
 
L'impiegato deve adempiere le attribuzioni conferitegli nella osservanza delle leggi e dei regolamenti e nel rispetto dei principi e delle norme professionali inerenti alle mansioni ricoperte.
 
L'impiegato, nello svolgimento delle attribuzioni conferitegli, deve attenersi alle direttive di organizzazione del lavoro e di indirizzo amministrativo formulate dall'Amministrazione attraverso gli organi competenti.
 
L'impiegato è responsabile degli atti da lui predisposti e partecipa alla formulazione di proposte per un più efficiente svolgimento dell'azione regionale.
 
L'impiegato è tenuto a prestare la propria collaborazione, nei limiti delle attribuzioni conferitegli, ai cittadini che debbono avvalersi dell'Amministrazione Regionale.
 
L'impiegato deve trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e, di regola, secondo il loro ordine cronologico.
 
L'impiegato è tenuto al riserbo ed è responsabile dei danni arrecati a terzi o all'Amministrazione con la divulgazione di notizie di cui venga a conoscenza a causa del suo ufficio.
Art. 36. 
(Diritto di associazione e di attività sindacale)
 
Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, nonchè di eleggere i propri delegati nel rapporto di 1 ogni 50 dipendenti.
 
L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all'impiego nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.
 
Il trasferimento di sede ed il cambiamento di attribuzione di rappresentanti sindacali membri di organismi sindacali, fino ad un anno dalla ,scadenza del loro mandato, possono essere disposti sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.
 
Gli impiegati hanno diritto di riunirsi presso le sedi di servizio durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue. I delegati del personale hanno altresì diritto di riunirsi in assemblee durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 mezze giornate annue, mantenendo il diritto alla corresponsione della normale retribuzione.
 
Le riunioni del personale, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o una parte di essi, sono indette dai delegati, congiuntamente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sono comunicate per iscritto all'Amministrazione regionale di regola con un preavviso di almeno 24 ore.
 
Alle riunioni possono partecipare dirigenti sindacali anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale.
 
I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono autorizzati, a domanda da presentarsi tramite la rispettiva organizzazione, ad assentarsi dal servizio per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale per l'espletamento della normale attività sindacale.
 
L'autorizzazione verrà concessa dal Presidente della Giunta o dall'Assessore a ciò delegato sino al limite massimo di 1800 ore annue da ripartirsi tra le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e da frazionarsi in assenze di durata non inferiore alle 4 ore.
 
Ove ricorrano particolari esigenze, l'Amministrazione potrà eccezionalmente autorizzare assenze oltre il limite predetto.
 
L'Amministrazione regionale favorisce le attività ricreative e assistenziali dei dipendenti e predispone, in accordo con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, opportuni provvedimenti per l'istituzione di idonei servizi sociali a favore dei dipendenti.
Art. 37. 
(Uso della divisa)
 
La Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delibera le mansioni per le quali i dipendenti devono vestire la divisa, stabilendone la foggia e le modalità di uso e di assegnazione.
 
La spesa della divisa e del corredo relativo è a carico dell'Amministrazione Regionale.
 
Il personale provvisto di divisa deve portare, durante il servizio, la divisa stessa, che non può essere variata dai modelli stabiliti dall'Amministrazione, deve essere conservata con cura e non deve essere usata fuori servizio.
Art. 38. 
(Incompatibilità)
 
L'impiegato non può esercitare alcun commercio, industria o professione nè assumere impieghi o incarichi da altri enti o privati o accettare cariche in società o enti per le quali la nomina non è riservata alla Regione.
 
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di Collegi sindacali in società od enti ai quali lo Stato o la Regione partecipino o comunque contribuiscano.
 
L'impiegato che contravvenga alle limitazioni di cui al primo comma, viene diffidato dal Presidente a cessare la causa dell'incompatibilità.
 
Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, è deliberata la decadenza dall'impiego da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale.
 
La Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva del personale, può eccezionalmente autorizzare l'assunzione di incarichi di insegnamento, purchè ciò non pregiudichi l'osservanza dell'orario di lavoro, non sia in contrasto con gli interessi della Regione, degli Enti amministrativi dipendenti e delle Società a partecipazione regionale e sia nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 39. 
(Responsabilità)
 
Fermo quanto disposto per la responsabilità disciplinare nella presente legge, gli impiegati regionali sono direttamente responsabili, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione Italiana, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 40. 
(Comandi)
 
Per l'attuazione della delega delle funzioni amministrative ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione Regionale ha la facoltà di disporre il comando del proprio personale presso gli enti delegati.
 
In casi eccezionali può essere consentito il comando di personale regionale presso lo Stato od altre pubbliche amministrazioni .
 
Il comando è disposto, previo assenso dell'interessato, con deliberazione della Giunta Regionale.
 
L'Amministrazione Regionale può avvalersi, per periodi limitati di tempo e per speciali esigenze di servizio, delle prestazioni di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato o di Enti pubblici, in posizione di comando, disposto dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale.
 
Al personale di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli artt. 56 e 57 del T.U. approvato con D.P.R. 10-1-1957 n. 3, modificati dall'art. 34 del D.P.R. 28- 12-1970, n. 1077.
Art. 41. 
(Valutazione del personale)
 
L'Amministrazione regionale, esprime, con le modalità e nei termini previsti da apposito regolamento, un giudizio complessivo sullo svolgimento da parte dei singoli dipendenti delle attribuzioni a ciascuno conferite.
 
Un eventuale giudizio di demerito assume rilevanza agli effetti dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio e negli altri casi previsti dalla presente legge.
 
Per l'attribuzione delle classi di stipendio è necessaria una valutazione positiva di merito.
 
Il giudizio di cui ai precedenti comma viene normalmente promosso dal Dirigente di Settore cui l'interessato è addetto il quale formula la relativa proposta, previa notifica dell'iniziativa al dipendente, con relazione scritta e adeguatamente motivata alla Giunta regionale la quale, sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale, dispone in merito.
 
L'iniziativa della valutazione può essere sempre assunta direttamente dagli Organi regionali.
 
La Commissione consultiva deve sentire gli interessati.
Art. 42. 
(Sanzioni disciplinari)
 
L 'impiegato che non adempie ai propri doveri nell'espletamento del servizio è soggetto alle seguenti sanzioni:
 
- censura
 
- riduzione dello stipendio
 
- sospensione dell'impiego
 
- destituzione.
 
Per lievi infrazioni può applicarsi il richiamo scritto disposto dal Capo servizio.
Art. 43. 
(Censura)
 
La censura viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata.
Art. 44. 
(Riduzione dello stipendio)
 
La riduzione dello stipendio è inflitta per grave negligenza, per inosservanza dei doveri di ufficio, per contegno scorretto verso superiori, i colleghi, i subalterni, il pubblico.
 
La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, nè superiore ad un quinto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi. Il collocamento a riposo non esime ,dal pagamento delle rate residue.
 
La riduzione ,dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
Art. 45. 
(Sospensione dall'impiego)
 
La sospensione dall'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.
 
La sospensione è comminata in caso di recidiva nelle mancanze di cui all'articolo precedente e quando rivestano particolare gravità; per uso dell'impiego a fini di interesse personale; per tolleranza di abusi commessi dal personale subalterno.
 
All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre le quote di aggiunta di famiglia.
 
L'impiegato al quale è stata inflitta la sospensione non può per due anni partecipare a concorsi indetti dall'Amministrazione Regionale e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico di stipendio.
 
Il periodo di sospensione viene dedotto dal computo dell'anzianità.
Art. 46. 
(Destituzione)
 
La destituzione è comminata per recidiva reiterata nelle mancanze di cui all'articolo precedente; per violazione dolosa dei doveri di ufficio che abbia portato gravi pregiudizi alla Regione, ad enti o a privati; per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito; per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio.
Art. 47. 
(Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari)
 
Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale.
 
Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale deve essere preceduto, per la riduzione dello stipendio, la sospensione dall'impiego e la destituzione, dal conforme parere ,della Commissione di disciplina.
 
Il dipendente ha comunque diritto di essere preventivamente sentito dalla Commissione di disciplina e di farsi assistere da un legale o da un rappresentante di una organizzazione sindacale di sua scelta.
Art. 48. 
(Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari - Sospensione cautelare - Destituzione - Reintegrazione)
 
Per il procedimento relativo alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, così come per la destituzione di diritto, per la sospensione cautelare, per la reintegrazione in servizio, si applicano le norme del T.U. 10-1-1957, n. 3, intendendosi sostituiti al Ministro e al Capo del Personale il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato.
 
La riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 121 del citato T.U. è disposta dal Presidente della Giunta Regionale.
 
Per il personale del Consiglio Regionale l'avvio del procedimento avviene sentito il parere dell'Ufficio di presidenza.
Art. 49. 
(Cause di cessazione del rapporto di impiego per motivi non disciplinari)
 
La cessazione del rapporto di impiego avviene:
a) 
per collocamento a riposo;
b) 
per dimissioni volontarie;
c) 
per decadenza;
d) 
per dispensa;
e) 
per decesso.
 
E' fatto salvo in ogni caso, il diritto al trattamento di previdenza e quiescenza spettante in base alle disposizioni vigenti.
Art. 50. 
(Collocamento a riposo - Acconto sulla pensione)
 
I dipendenti sono d'ufficio collocati a riposo al compimento del 65. anno di età o, comunque, al raggiungimento del 40° anno di servizio.
 
Il collocamento a riposo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono raggiunti i limiti suindicati.
 
Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del servizio e l'effettivo pagamento della pensione, l'Amministrazione regionale a richiesta corrisponde al dipendente, che abbia già presentato domanda regolarmente istruita di pensione, un acconto mensile nella misura di 4/5 dell'ammontare presunto della pensione stessa.
 
Il pagamento di detto acconto costituisce il beneficiario debitore verso la Regione delle somme che gli verranno mensilmente corrisposte e che perciò egli dovrà rimborsare, in unica soluzione, all'atto della riscossione degli arretrati di pensione.
Art. 51. 
(Dimissioni)
 
Il personale può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio.
 
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al meno 30 giorni ,prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.
 
Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
 
L'accettazione delle dimissioni deve essere pronunciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; può essere ritardata per motivi di servizio per un periodo comunque non superiore a 60 giorni o rifiutata in pendenza di procedimento disciplinare a carico del dimissionario.
Art. 52. 
(Decadenza)
 
Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego nei seguenti casi:
a) 
perdita della cittadinanza e del godimento dei diritti politici e civili;
b) 
quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
c) 
quando, senza giustificato motivo, il dipendente non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli ovvero rimanga assente dall'Ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni;
d) 
rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento.
 
Nei casi di cui alle lettere c) e d) la decadenza è dichiarata, previa diffida all'interessato.
Art. 53. 
(Dispensa)
 
La dispensa dal servizio è adottata:
a) 
per inabililà fisica;
b) 
per persistente insufficiente rendimento;
c) 
per incapacità professionale.
 
Scaduto il termine previsto dalla disposizione relativa all'aspettativa per infermità, il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio è dispensato dal servizio stesso.
 
Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute è adottato con delibera motivata dalla Giunta Regionale, previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale.
 
Il Collegio medico è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta Regionale, uno designato dall'interessato ed uno scelto congiuntamente con funzioni di Presidente.
 
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo membro, esso viene designato dall'Ordine dei Medici della Provincia in cui ha sede l'Ufficio presso cui presta servizio il dipendente.
 
Qualora entro 60 giorni l'interessato o l'Amministrazione non provveda alla nomina del proprio rappresentante medico, la controparte ne richiederà la nomina all'Ordine dei Medici della Provincia.
 
Ai fini del provvedimento di dispensa è considerato di persistente insufficiente rendimento, il dipendente che per due anni consecutivi o tre anche non consecutivi in un quinquennio, abbia riportato la votazione di demerito.
 
Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il Presidente della Giunta, previa constatazione all'interessato perchè provveda a presentare le proprie osservazioni entro il termine di 15 giorni, trasmette gli atti alla Commissione consultiva per gli affari del personale per l'eventuale proposta di dispensa.
 
Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione. Ove la Commissione proponga la dispensa, questa è disposta con delibera motivata dalla Giunta Regionale.
 
L'accertamento dell'incapacità professionale è promosso dal dirigente il Settore cui l'impiegato è addetto con motivata relazione alla Commissione consultiva per gli affari del personale.
 
Quest'ultima, se ritiene fondate le ragioni addotte, dispone perchè l'interessato venga sottoposto ad esame tecnico professionale, su materie specifiche di servizio, dalla Commissione di cui all'art. 17.
 
Il dipendente che non consegue, al termine della prova il punteggio minimo stabilito per l'idoneità, è dispensato dal servizio.
Art. 54. 
(Disponibilità)
 
Nel caso di soppressione di Ufficio o di riduzione del ruolo organico si applicano al personale regionale le disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituita la Giunta regionale al Consiglio di amministrazione.
Art. 55. 
(Trattamento economico del personale regionale)
 
Al personale regionale spetta lo stipendio iniziale annuo lordo, onnicomprensivo, di cui alla seguente tabella:
 
Qualifica
Parametro
Stipendio iniziale annuo lordo
Custode
100
1.250.000
Operatore
110
1.375.000
Operatore specializzato
130
1.625.000
Segretario
150
1.875.000
Capo Ufficio
175
2.187.500
Istruttore
220
2.750.000
Capo Servizio
300
3.750.000
Dirigente Settore
360
4.500.000.
 
Competono inoltre l'indennità integrativa e la 13ª mensilità con i criteri stabiliti per i dipendenti ,dello Stato.
 
Al compimento del primo biennio di servizio prestato senza demerito, il personale che riveste qualifica superiore a quella di custode consegue il trattamento economico annuo lordo, corrispondente rispettivamente ai parametri: 125, 145, 180, 230, 290, 350, 420.
 
La progressione economica nell'ambito di ciascuna qualifica si articola:
 
- in tre classi di stipendio raggiungibili al compimento del 4°, 10° e 20° anno di servizio, pari rispettivamente al 12,50 per cento, 12,50 per cento e 10 per cento della retribuzione base;
 
- in aumenti periodici posticipati, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella qualifica, pari al 2,50 per cento della retribuzione base.
 
Il primo aumento viene riassorbito dal trattamento economico attribuito al 2° anno.
 
Le classi di stipendio e gli aumenti biennali sono calcolati sul trattamento economico conseguito ai sensi del terzo comma del presente articolo da considerare come retribuzione base.
 
L'attribuzione delle classi di stipendio si cumula con l'aumento periodico biennale ove si verifichi la contestuale maturazione.
 
In caso di nomina a qualifica superiore, al personale provvisto di stipendio maggiore di quello iniziale della nuova qualifica sono attribuiti gli aumenti periodici di stipendio necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello goduto al momento della nomina.
 
L'uso dell'alloggio e del riscaldamento e i consumi di energia elettrica per i custodi che ne usufruiscono gratuitamente sono annualmente valutati, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, con deliberazione della Giunta regionale.
 
Non è consentito corrispondere al personale, anche se fuori ruolo, oltre agli emolumenti previsti nella presente legge, altre indennità, proventi e compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con le funzioni rivestite e per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati della Regione Piemonte.
 
L'importo delle indennità dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate alla Tesoreria della Regione Piemonte.
Art. 56. 
(Aggiunta di famiglia)
 
Al personale sono dovute, secondo le modalità e nella misura stabilita dalle disposizioni di legge per il personale statale, le quote di aggiunta famiglia per le persone conviventi e a carico.
 
Al personale è fatto obbligo di notificare all'Amministrazione entro 30 giorni ogni variazione della propria composizione familiare.
 
Se la variazione medesima comporta diminuzioni di carichi familiari i dipendenti che hanno omesso di farne tempestiva comunicazione, dovranno rimborsare le somme indebitamente percepite a tale titolo senza pregiudizio di eventuali provvedimenti disciplinari a loro carico, ove risulti negligenza dolosa da parte di essi.
Art. 57. 
(Conferimento di funzioni superiori)
 
Ogni dipendente deve svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.
 
L'eventuale incarico delle funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per il personale.
 
E' concessa, dopo il primo mese e per tutto il periodo dell'incarico, una indennità pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale del posto occupato.
Art. 58. 
(Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza)
 
Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed, ai fini del trattamento di assistenza e previdenza, all'I.N.A.D.E.L.
 
Il personale è assicurato all'I.N.A.I.L. nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
 
L'Amministrazione regionale provvede all'assicurazione del personale contro gli infortuni e tutti i rischi connessi allo svolgimento delle funzioni.
Art. 59. 
(Lavoro straordinario)
 
Sono di regola vietate le prestazioni lavorative oltre il normale orario d'ufficio.
 
In casi eccezionali il dipendente, su richiesta del Responsabile del servizio, può svolgere attività lavorative, oltre il normale orario nel limite massimo di 120 ore all'anno e di 15 al mese per non più di due mesi consecutivi.
 
Il personale con qualifica di Dirigente di settore e di Capo servizio, che eserciti le funzioni proprie della qualifica stessa, può effettuare prestazioni lavorative in aggiunta al normale orario di servizio nel limite di 320 ore annue con un massimo di 40 ore mensili.
 
Il compenso per le prestazioni di carattere straordinario viene determinato sulla base dello stipendio annuo lordo in godimento, applicando i criteri di calcolo e le maggiorazioni previste per gli impiegati dello Stato.
Art. 60. 
(Indennità di missione)
 
Al dipendente regionale che deve recarsi per esigenze di servizio fuori della propria sede ordinaria di lavoro, spetta una indennità di trasferta nella misura e secondo le modalità stabilite con separato provvedimento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano le norme della legge 18 dicembre 1973, numero 836.
Art. 61. 
(Rinvio alla legislazione statale)
 
Per quanto non previsto nella presente legge valgono in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. 10-1-1957, n. 3 titolo II (articolo 12 e seguenti), III (articolo 55), V, VI (art. 68), VII, VIII con esclusione del primo comma dell'articolo 132, nonchè quelle della legge 18-3-1968, n. 249 agli artt. 48-49-50 e quelle della legge 20-5-1970, n. 300 agli artt. 4-6-8-15-17-28.
Titolo III. 
NORME TRANSITORIE PER IL PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 62. 
(Inquadramento del personale trasferito)
 
Il personale di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici trasferito in applicazione della legge 16-5-1970, n. 281 , e quello ad esso assimilabile è inquadrato, fatti comunque, salvi i diritti acquisiti nell'Amministrazione di provenienza, nelle qualifiche regionali in base alla seguente tabella di corrispondenza:
[1]
 
QUALIFICHE REGIONALI
QUALIFICHE STATALI

QUALIFICHE EQUIPARATE
PARAMETRO
Dirigente di settore
Dirig superiore

Ispett. generale
530
Capo servizio
1° Dirigente

Direttore di divisione

e qualifiche equipar.


426

387
Istruttore
Segretario Capo

Direttore di Sezione

Consigliere

Direttore Centri di Formazione Professionale
370

307

257



Capo ufficio
Segretario principale

Ins. Teorico - Tec. pratici - Coadiutore sup.
255-260

245
Segretario
Segretario

Coadiutore principale

Capo operaio
160

188-183

210
Operatore specializ.
Operaio specializzato



Operaio qualificato





Sorv 1ª categoria

Comm. Capo e Ag.

Tecn. Capo autista

Coadiutore
190

165

173

146

129

150

165

143

128-120
Operatore
Autista

Commesso



Operaio





133

133

115

153

133

115
Custode
Qualif. con parametro
100
 
Ai fini dell'inquadramento le qualifiche ed i coefficienti di stipendio del personale amministrativo trasferito alla Regione dalle sedi periferiche dell'I.N.A.P.L.I. dell'E.N.A.L.C e dell'I.N.I.A.S.A. sono ragguagliati alle nuove qualifiche tipiche e rispettivi parametri attribuiti agli impiegati civili dello Stato dal D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077, secondo la tabella di corrispondenza allegata al D.P.R. stesso.
 
Al personale suddetto sono estesi i benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 63. 
(Benefici per gli ex combattenti ed assimilati)
 
I dipendenti regionali, ex combattenti ed assimilati, usufruiscono dei benefici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dal D.P.R. 30-6-1972 n 748, art. 68.
Art. 64. 
(Inquadramento del personale di ruolo comandato)
 
Il personale di ruolo dello Stato e degli Enti Pubblici, distaccato o comandato a norma dell' art. 65 della legge 10-2-1953, n. 62 presso gli uffici regionali ed ivi in servizio senza demerito, è inquadrato, a domanda, nelle qualifiche regionali in base alla tabella di corrispondenza di cui all'art. 62, 1° comma, sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento, di cui al successivo art. 70, nonché per il personale del Consiglio sentito anche l'Ufficio di Presidenza.
[2]
 
L'inquadramento del personale di ruolo degli Enti Pubblici avviene previa equiparazione alle qualifiche statali, per cui si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:
- titolo di studio posseduto;
- mansioni svolte presso la Regione Piemonte;
- carriera o qualifica rivestita nell'Ente di provenienza e mansioni ivi svolte, con relativa anzianità;
- trattamento economico goduto presso l'Ente di provenienza;
- titoli di specializzazione e di esperienza professionale.
 
Dopo l'equiparazione alle qualifiche statali, al personale di cui al 2° comma si applicano i benefici previsti per il personale statale trasferito alle Regioni dall'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
 
Avverso il provvedimento di inquadramento l'interessato ha facoltà di avanzare, nel termine perentorio di giorni venti dalla notifica, motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale. Sui ricorsi si pronuncia, entro trenta ,giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, la Giunta Regionale.
Art. 65. 
(Modalità per l'inquadramento)
 
Il personale proveniente dalla carriera ausiliaria ed inquadrato nel ruolo regionale in applicazione delle presenti norme potrà essere ammesso a partecipare ai concorsi che verranno indetti per la nomina alle qualifiche di operatore e operatore specializzato, purché abbia adempiuto alla scuola d'obbligo prevista dalle disposizioni vigenti alla data in cui è cessato per l'interessato l'obbligo scolastico.
[3]
 
(...)
 
Per l'inquadramento nel ruolo regionale il personale di ruolo distaccato o comandato deve presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Il provvedimento d'inquadramento viene adottato, per il personale trasferito ed assimilabile entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per il personale di cui al precedente comma, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.
 
L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento di cui al successivo art. 70.
 
Il dipendente viene iscritto nel ruolo degli impiegati dell'Amministrazione regionale secondo la qualifica di inquadramento e, nella stessa qualifica in base alla anzianità.
 
Il personale come sopra inquadrato è esonerato dal prestare il periodo di prova di cui all'art. 19 della presente legge.
Art. 66.[4] 
(Ricostruzione economica della carriera)
 
Ai fini della ricostruzione economica della carriera, il servizio prestato presso la Regione Piemonte in qualità di trasferito, distaccato o comandato di ruolo è valutato per intero.
 
I periodi di servizio prestato quale dipendente civile o equiparato di Pubbliche Amministrazioni, anteriormente alla data d'inquadramento sono computati in base alla seguente tabella: OMISSIS
 
Sono inoltre computati in ragione del 50% i servizi svolti nell'Amministrazione non civile dello Stato che abbiano costituito titolo e requisito per l'ingresso nella carriera civile.
 
L'anzianità viene computata in mesi: le frazioni di mesi superiori a 15 giorni vengono conteggiate per mese intero, quelle pari o inferiori ai 15 giorni sono trascurate.
 
I riconoscimenti del servizio pregresso previsti dal secondo comma del presente articolo, non sono attuati nei confronti del personale inquadrato nel ruolo dell'Amministrazione regionale nelle qualifiche dirigenziali di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n.748 , come previsto dall'ultimo comma del successivo art. 74.
Art. 67. 
(Riconoscimento giuridico dei servizi prestati)
 
I periodi di servizio, prestati alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni dal personale a cui vengono applicate le presenti norme transitorie, sono equiparati al servizio reso presso l'Amministrazione Regionale nella qualifica di inquadramento e valutati per intero sia ai fini delle anzianità richieste per l'accesso alle diverse qualifiche funzionali sia per il raggiungimento dei limiti di servizio previsti per il collocamento a riposo e relativi trattamenti di quiescenza e di indennità di fine servizio.
Art. 68. 
(Conferimento di posti in soprannumero)
 
Nella prima applicazione della presente legge, il personale viene inquadrato nel ruolo regionale anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole qualifiche.
 
I posti in soprannumero come sopra attribuiti verranno gradualmente riassorbiti in occasione delle future vacanze.
 
Il personale inquadrato nel ruolo dell'Amministrazione regionale in applicazione della presente disposizione transitoria può essere destinato a svolgere funzioni, mansioni o servizi propri di qualifiche funzionali diverse da quelle d'inquadramento.
Art. 69. 
(Inquadramento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
 
Il personale didattico ed amministrativo assunto a tempo indeterminato e trasferito alla Regione Piemonte dalle sedi periferiche dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA è inquadrato nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 62 e 65, con effetto giuridico ed economico della data di trasferimento.
 
Al personale didattico di cui sopra è consentito l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni svolte, purchè tali funzioni siano state disimpegnate per un periodo di almeno due anni.
 
In mancanza di requisiti predetti è attribuita la qualifica immediatamente inferiore.
Art. 70. 
(Commissione paritetica per l'inquadramento del personale - Composizione - Attribuzioni)
 
Con deliberazione della Giunta Regionale è nominata una Commissione paritetica per l'inquadramento del personale.
 
La Commissione ha il compito di proporre l'inquadramento del personale in applicazione delle norme contenute nella presente legge.
 
La Commissione è costituita come segue:
 
1) dal Presidente della Giunta Regionale, o da un Assessore da lui delegato, che la presiede;
 
2) da due Assessori designati dalla Giunta Regionale;
 
3) da tre dipendenti designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale.
 
Esplica le mansioni di segretario un funzionario dell'ufficio personale.
Art. 71.[5] 
(Inquadramento del personale non di ruolo ed a tempo determinato)
 
Il personale non di ruolo in servizio presso la Regione Piemonte alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a formale atto deliberativo, ed in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi regionali ad eccezione del limite massimo di età, viene inquadrato a domanda nella qualifica di istruttore se in possesso del diploma di laurea, di segretario se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di operatore o, operatore specializzato se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado con la sola deroga, per queste ultime qualifiche, a favore di coloro per i quali le disposizioni vigenti alla data in cui è cessato l'obbligo scolastico prevedevano un diverso titolo di studio.
 
Sarà comunque tenuto conto anche della natura e modalità di svolgimento delle mansioni espletate presso gli Uffici regionali.
 
Il collocamento nel ruolo regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è subordinato all'accertamento dell'idoneità in esito a concorso interno le cui modalità saranno stabilite dalla Giunta Regionale sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. I predetti concorsi dovranno essere comunque banditi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Il servizio comunque prestato presso la Regione Piemonte, in periodo anteriore alla ,data di inquadramento, verrà computato, ai fini dell'anzianità in ragione del 50%.
 
Le procedure d'inquadramento di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale amministrativo presso i Centri di Formazione Professionale con contratto a tempo determinato, in servizio alla data del 4-9-1974, che nel biennio anteriore a tale data abbia svolto attività lavorativa a tempo pieno per almeno un intero anno scolastico o che risulti incaricato a tempo pieno per l'anno formativo '74-'75.
[6]
 
Il personale docente presso i Centri di Formazione Professionale con contratto a tempo determinato, in servizio alla data del 4-9-'74, che nel biennio anteriore a tale data abbia svolto attività lavorativa a tempo pieno per almeno un intero anno scolastico o che risulti incaricato a tempo pieno per l'anno formativo 1974-75, viene inquadrato a domanda nella qualifica di Segretario subordinatamente ad accertamento di idoneità in esito a concorso interno le cui modalità saranno stabilite dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
[7]
 
Al personale didattico di cui sopra è consentito l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni svolte, al compimento del periodo di due anni di servizio con tali funzioni.
[8]
 
La decorrenza dell'inquadramento per il personale amministrativo e docente, di cui sopra, va riferita alla data del 4-9-1974
[9]
 
La scadenza dei rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti della Regione, comunque assunti o denominati, è prorogata sino alla data di espletamento dei concorsi come sopra previsti.
[10]
Art. 72. 
(Mansioni svolte a livello superiore)
 
In via eccezionale, sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento e sentito l'Ufficio di Presidenza per il personale del Consiglio, la Giunta regionale potrà disporre nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo che eserciti da almeno un anno, presso la Regione, funzioni o mansioni superiori alla qualifica di inquadramento, l'attribuzione della qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e accertate.
 
Nelle more di tale procedura restano sospesi gli effetti del precedente inquadramento. Il nuovo inquadramento, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 65, è subordinato al superamento di un esame tecnico professionale sulle materie specifiche relative al posto ed ha effetto dalla data del primitivo inquadramento.
Art. 73. 
(Decorrenza dell'inquadramento)
 
Lo stato giuridico ed economico previsto dalla presente legge decorre:
a) 
per il personale trasferito dalla data fissata sul decreto di trasferimento;
b) 
per il personale in servizio comandato o distaccato dalla data del provvedimento di inquadramento;
c) 
per il personale avventizio ed a tempo determinato dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
A decorrere dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione e fino alla data del provvedimento di inquadramento sarà corrisposto a tutto il personale, cui si applicano le presenti norme transitorie, un assegno "una tantum" pari alla differenza fra il trattamento economico ad esso spettante sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita per effetto della presente legge all'atto del provvedimento d'inquadramento e quanto percepito, per lo stesso periodo, dall'Ente di provenienza o dalla Regione, a qualunque titolo diverso da indennità di missione, compenso per lavoro straordinario e premi in deroga, nel rispetto del principio della onnicomprensività del trattamento economico stabilito dall'art. 55 della presente legge.
[11]
 
(...)
[12]
Art. 74. 
(Trattamento economico)
 
Il personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge consegue, dopo un anno di anzianità di servizio prestato senza demerito presso la Regione, il trattamento economico corrispondente ai seguenti parametri: Custode parametro 105; Operatore parametro 130; Operatore Specializzato parametro 150; Segretario parametro 185; Capo Ufficio parametro 240; Istruttore parametro 305; Capo Servizio parametro 365; Dirigente di Settore parametro 440.
 
Ai soli fini del conseguimento del trattamento economico di cui al precedente comma il periodo di un anno di servizio si considera decorrere, per ciascun dipendente, dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione.
 
Allo stesso personale sono attribuite, anche ai fini della ricostruzione della carriera, 4 classi di stipendio al compimento del 4°, 10°, 20° e 26° anno di servizio nella qualifica, pari rispettivamente al 12,50 per cento, 10 per cento, 10 per cento e 5 per cento della retribuzione base.
 
Sono altresì attribuibili aumenti periodici posticipati, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella qualifica, pari al 2,50 per cento della retribuzione base.
 
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici sono calcolati per il personale in Servizio sul trattamento economico conseguito ai sensi del ,primo comma del presente articolo, da considerare come retribuzione base.
 
L'attribuzione delle classi di stipendio si cumula con l'aumento periodico biennale ove si verifica la contestuale maturazione.
 
Qualora il trattamento economico spettante tenuto conto della ricostruzione di carriera effettuata come previsto dal precedente articolo 66 risulti inferiore a quello in godimento il giorno antecedente alla data ,di decorrenza dell'inquadramento, l'eccedenza sarà conservata, a favore del dipendente, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti.
 
Numero 5 aumenti periodici ,del 2,50 per cento pari ad un incremento dello stipendio iniziale del 12,50 per cento, sono attribuiti ai fini del raggiungimento dell'incremento massimo dell'85 per cento, al personale che, in applicazione dell'articolo 68 del D.P.R. 30-6-1972, n. 748, ha titolo alla concessione di tale beneficio in luogo della promozione alla qualifica superiore.
 
Il personale trasferito all'Amministrazione regionale con qualifica dirigenziale di cui al D.P.R. 30-6-1972, n. 748, ha diritto di optare per il trattamento economico conseguito, e conserva, a tutti gli effetti, le anzianità di carriera e di qualifica riconosciute in sede di applicazione del D.P.R. 748 precitato ed il diritto agli scatti biennali illimitati del 2,50 per cento ed è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'articolo 20 del D.P.R. stesso.
Art. 75. 
(Iscrizione al C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.)
 
Il personale dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Amministrazione regionale, viene iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.) ai fini del trattamento di quiescenza, nonchè all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale.
 
Il personale avventizio assunto direttamente dalla Amministrazione regionale viene iscritto agli Enti suddetti dalla data di inizio del servizio.
 
Il personale in precedenza già iscritto agli Enti suddetti prosegue l'iscrizione senza soluzione di continuità.
 
Al personale proveniente dall'Amministrazione dello Stato si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei servizi.
 
Per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo regionale a norma della presente legge, l'Amministrazione assume l'onere della differenza fra l'indennità di fine servizio che sarebbe stata loro corrisposta dall'E.N.P.A.S. in caso di collocamento a riposo con il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell'inquadramento e quello che sarà corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti medesimi sulla base delle norme contenute nella, presente legge.
 
Per il personale trasferito alla Regione da Enti diversi da quelli considerati nei precedenti due commi, che sia stato iscritto ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza ad altri Istituti, fondi o gestioni speciali, si provvederà con separati provvedimenti legislativi da emanarsi entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, a disciplinare, sempre ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza, le modalità di ricongiungimento del pregresso servizio con quello reso alle dipendenze della Regione; tenuto conto delle eventuali norme che saranno emanate dallo Stato.
Art. 76. 
(Revisione)
 
Le norme della presente legge, relative allo stato giuridico e al trattamento economico, all'assistenza e quiescenza del personale regionale, saranno, alla scadenza del primo anno di applicazione, sottoposte a riesame, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 77. 
(Disposizioni di ordine finanziario)
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 1970, 1971 e 1972, valutati in lire 868 milioni, si provvede con la disponibilità di pari ammontare esistente nel fondo di cui al capitolo numero 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1973, valutati in lire 465 milioni, si provvede con la disponibilità di pari ammontare esistente nel fondo di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 45, con la denominazione "Assegni spettanti al personale di ruolo e non di ruolo in dipendenza del suo inserimento nel ruolo regionale. Oneri per gli anni 1973 e precedenti" , con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 333 milioni.
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1974, valutati in lire 560 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e l'iscrizione delle somme di lire 20 milioni nel capitolo n. 4, di lire 30 milioni, nel capitolo n. 40, di lire 30 milioni nel capitolo numero 42, di lire 10 milioni nel capitolo numero 44, di lire 30 milioni nel capitolo numero 132, di lire 20 milioni nel capitolo numero 134, di lire 10 milioni nel capitolo numero 136, di lire 40 milioni nel capitolo numero 310, di lire 10 milioni nel capitolo numero 312, di lire 40 milioni nel capitolo numero 314, di lire 10 milioni nel capitolo numero 316, di lire 30 milioni nel capitolo numero 360, di lire 10 milioni nel capitolo numero 361, di lire 40 milioni nel capitolo numero 400, di lire 10 milioni nel capitolo numero 401, di lire 70 milioni nel capitolo numero 1660, di lire 20 milioni nel capitolo numero 661, di lire 70 milioni nel capitolo numero 710, di lire 20 milioni nel capitolo numero 711, di lire 30 milioni nel capitolo numero 748 e di lire 10 milioni nel capitolo numero 749 dello stato di previsione medesimo.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 agosto 1974
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 62 del titolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 60 del 1975.

[2] Il comma 1 dell'articolo 64 del titolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 60 del 1975.

[3] I commi 1 e 2 dell'articolo 65 sono stati sostituiti sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 60 del 1975.

[4] L'articolo 66 del titolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 60 del 1975.

[5] Nell'articolo 71 la rubrica è stata sostituita ad opera del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1975.

[6] Questo comma dell'articolo 71 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1975.

[7] Questo comma dell'articolo 71 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1975.

[8] Questo comma dell'articolo 71 del titolo 3 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1975.

[9] Questo comma dell'articolo 71 del titolo 3 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1975.

[10] Questo comma dell'articolo 71 del titolo 3 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1975.

[11] Questo comma dell'articolo 73 del titolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 60 del 1975.

[12] Questo comma dell'articolo 73 del titolo 3 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 60 del 1975.