Legge regionale n. 19 del 05 luglio 1974  ( Versione vigente )
"Provvedimenti urgenti per la zootecnia in attuazione della legge 18-4-1974 n. 118 ."[1][2]
(B.U. 11 luglio 1974, n. 27)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Scopi)
 
La Regione Piemonte, per l'attuazione dei "Provvedimenti urgenti per la zootecnia" di cui all' art. 2 legge 118 del 18-4-1974 e nel quadro dei principi stabiliti dai punti 2 e 3 dell' art. 2 della legge 7-8-1973 n. 512 , istituisce, a favore di imprenditori agricoli singoli od associati con priorità alle imprese familiari diretto-coltivatrici, premi di nascita, di ingrasso e allevamento e prestiti per l'acquisto di bestiame nonchè contributi sulle spese di gestione a favore delle cooperative.
 
Gli interventi previsti dalla presente legge sono riservati ad allevatori le cui aziende abbiano una capacità produttiva di almeno il 60% o il 40% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato; se poste rispettivamente in pianura od in collina e montagna.
 
Sono considerate zone di montagna quelle definite come tali dalla legge 25-7-1952, n. 991 e successive modificazioni; zone di collina quelle così classificate nei Decreti Ministeriali 7-11-1961 e 23-3-1963 che potranno essere modificate con provvedimento del Consiglio Regionale su proposta della Giunta; zone di pianura le restanti.
Art. 2. 
(Premio di nascita e di ingrasso)
 
Agli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 è concesso un premio di nascita e di ingrasso di L. 50.000 per ogni capo bovino nato in azienda destinato alla produzione di carne, e allevato fino al peso di 400 Kg. se maschio e di 350 Kg. se femmina, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto.
 
Il premio è concesso anche per i vitelli provenienti da altre aziende agricole, a condizione che sia dimostrata la permanenza nell'azienda del beneficiario per almeno sei mesi ed abbiano raggiunto le condizioni richieste al precedente comma.
 
L'agevolazione è accordata per un numero massimo di 30 capi per ogni imprenditore, e senza limiti per le stalle sociali.
 
Il premio è corrisposto in unica soluzione ed in via anticipata alla nascita o all'acquisto, sempre che si tratti di capi nati dopo l'entrata in vigore della presente legge o comunque non prima del 30 giugno 1974.
Art. 3. 
(Premio di nascita e di allevamento di bestiame bovino femminile da rimonta)
 
Agli imprenditori agricoli di cui all'art. 1, è concesso un premio di nascita e di allevamento di L. 70.000 per ogni vitella destinata alla rimonta, nata in azienda o eccezionalmente acquistata entro i primi 4 mesi di vita e portata fino al parto o alla eruzione dei denti picozzi da adulto.
 
Il bestiame deve risultare immune da tubercolosi e da brucellosi e deve fare parte di allevamento che aderisce ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle vigenti leggi.
 
L'agevolazione è accordata per un numero massimo di 30 capi per ogni imprenditore, e senza limiti per le stalle sociali.
 
Il premio è corrisposto in unica soluzione ed in via anticipata alla nascita o all'acquisto sempre che si tratti di capi nati dopo l'entrata in vigore della presente legge o comunque non prima del 30 giugno 1974.
Art. 4. 
(Contributi su spese di gestione delle Cooperative)
 
L'Amministrazione Regionale concede contributi nelle spese di gestione fino all'80% del loro ammontare in favore delle cooperative di servizio previste all' articolo 3 della legge 18-4-1974 .
Art. 5. 
(Agevolazioni creditizie per l'acquisto di bestiame)
 
a) 
Agli imprenditori agricoli di cui all'art. 1, i cui allevamenti aderiscono ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti, sono concessi contributi in conto interessi su prestiti triennali per l'acquisto di giovane bestiame bovino da destinare alla riproduzione, proveniente da stalle indenni da tubercolosi ed immuni da brucellosi;
b) 
A favore di imprenditori agricoli singoli o associati sono pur concessi contributi in conto interessi su prestiti triennali per l'acquisto di giovane bestiame da destinare all'ingrasso. L'agevolazione di cui al comma precedente è accordata per un numero di vitelli pari al bestiame femminile posseduto in età di riproduzione e comunque non superiore a cinquanta capi annui per ogni imprenditore.
 
L'interesse annuale a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3%, restando a carico dell'Amministrazione regionale la differenza tra tale tasso e quello praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
 
I prestiti previsti al presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell' art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 .
Art. 6. 
(Procedure)
 
Le domande per le agevolazioni previste dagli artt. 2 e 3 devono essere presentate entro 90 giorni dalla nascita o dall'acquisto. .
[3]
 
Le domande relative ai benefici di cui all'art. 3, dovranno essere accompagnante da fotocopia della bolletta di fecondazione naturale o artificiale della bovina madre, ai sensi dell' art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 126 .
[4]
 
Le domande di cui al primo comma devono contenere l'impegno a portare i vitelli alle condizioni previste dagli artt. 2 e 3.
 
Tutte le istanze relative alle agevolazioni previste dalla presente legge dovranno essere presentate ai competenti uffici dell'Assessorato all'Agricoltura, i quali cureranno tutti gli adempimenti istruttori.
 
La concessione delle agevolazioni viene deliberata dalla Giunta Regionale.
 
L'Amministrazione Regionale, per l'attuazione della presente legge può avvalersi degli uffici di Enti Locali e della collaborazione degli stessi e di altri Enti, nonchè di associazioni ed istituti interessati, convenendo i relativi rimborsi di spesa.
Art. 7. 
(Divieto di cumulo)
 
Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre previste per le stesse finalità.
Art. 8. 
(Restituzioni e sanzioni)
 
Come previsto dall' art. 4 della legge 18-4-74 n. 118 , è vietato macellare i vitelli per i quali sia stato assunto l'impegno di allevamento o di ingrasso.
 
Le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma sono punite con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 per ciascun capo, in relazione alla gravità del fatto e all'eventuale carattere di recidività. E' disposta in ogni caso la restituzione delle somme indebitamente percepite.
 
Restano comunque salve le sanzioni previste dal codice penale e da altre leggi speciali.
Art. 9. 
(Spese generali)
 
Le spese generali per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono fissate nella misura massima del 2% dei limiti di impegno di cui all'art. 10.
 
Tali spese comprendono anche il rimborso degli oneri sostenuti dagli Enti, Associazioni ed Istituzioni di cui all'art. 6.
Art. 10. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Per la concessione dei premi di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di 3.000 milioni.
 
Per la concessione dei premi di cui all'articolo 3 è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di 2.000 milioni.
 
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di 100 milioni.
 
Per la concessione dei contributi costanti triennali relativi ai prestiti di cui all'articolo 5, lettera a, sono autorizzati il limite d'impegno, di 150 milioni per l'anno 1974 e le conseguenti annualità, di pari ammontare, per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976.
 
Per la concessione dei contributi costanti triennali relativi ai prestiti di cui all'articolo 5, lettera b, sono autorizzati il limite d'impegno di 100 milioni per l'anno 1974 e le conseguenti annualità, di pari ammontare, per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976. All'onere di 5.350 milioni per l'anno 1974 si provvede utilizzando l'intera quota che risulterà attribuita alla Regione Piemonte in base al riparto dei fondi di cui alla legge 18 aprile 1974, n. 118 , e la quota attribuita alla Regione per l'anno 1974 sui fondi di cui alla legge statale 7 agosto 1973, n. 512 , fino alla concorrenza della parte disponibile di 2.750 milioni, nonchè, occorrendo, la parte disponibile della somma spettante alla Regione per l'anno medesimo in base al riparto del fondo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
 
Nello stato di previsione dell'entrata dall'anno 1974, lo stanziamento di cui al capitolo n. 18 sarà conseguentemente aumentato in misura pari all'intera quota di cui alla legge 18 aprile 1974, n. 118 .
 
Nel corrispondente stato di previsione della spesa, lo stanziamento di cui al capitolo n. 1402 sarà conseguentemente ridotto fino alla concorrenza della disponibilità di 2.750 milioni, ivi esistente, e lo stanziamento del capitolo n. 1401 sarà ridotto ove occorra, in misura pari alla differenza tra l'ammontare di 5.350 milioni e la somma delle quote di cui al sesto comma.
 
Nello stato di previsione, la spesa di 5.350 milioni, autorizzata ai sensi della presente legge, sarà iscritta: - per la parte di 3.100 milioni, nel capitolo n. 1339 "Provvedimenti urgenti per la zootecnia Premi di nascita e di ingrasso di bestiame bovino, nonchè contributi nelle spese di gestione alle Cooperative di cui all' articolo 3 della legge 24 aprile 1974, n. 118 "; - per la parte di 250 milioni, nel capitolo n. 1340 "Provvedimenti urgenti per la zootecnia. Contributi costanti triennali negli interessi dei prestiti per l'acquisto di bestiame destinato all'ingrasso od alla riproduzione "; - per la parte di 2.000 milioni, nel capitolo n.1341 "Provvedimenti urgenti per la zootecnia. Premi di nascita e di allevamento di bestiame bovino femminile da rimonta". Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Agli oneri di cui al quarto e quinto comma, per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte iscrivendo nei corrispondenti bilanci il capitolo n. 1340, con la denominazione di cui sopra e con lo stanziamento di 250 milioni, a valere sulle quote di riparto del fondo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , spettanti alla Regione per gli anni medesimi. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1974 potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.
Art. 11. 
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 luglio 1974
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] L'art. 2 della l.r. 47/1976 estende il proprio contenuto alla presente legge

[2] L'art. 7 della l.r. 47/1976 prevede l'interpretazione autentica della definizione di "imprnditore agricolo" previsto dalle presente legge

[3] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 1976.

[4] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 1976.