Legge regionale n. 12 del 24 aprile 1974  ( Versione vigente )
"Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.)."[1]
(B.U. 30 aprile 1974, n. 17)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
E' istituito, con sede in Torino, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.). L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
Art. 2. 
 
L'Ente regionale di sviluppo agricolo del Piemonte è strumento operativo della Regione, per l'attuazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di settore per quanto riguarda l'agricoltura nel quadro della programmazione nazionale e della politica comunitaria, secondo le altre deliberazioni del Consiglio e le direttive della Giunta regionale.
 
L'Ente opera nell'ambito dei compiti previsti dalla presente legge e nel rispetto delle scelte dei piani comprensoriali e dei compiti e delle funzioni delegate od attribuite ai Comitati comprensoriali, ai Comuni o Consorzi di Comuni ed alle Comunità Montane. L'Ente assicura la partecipazione delle categorie agricole e forestali e svolge la sua attività nell'intero territorio regionale
[2]
 
L'Ente, per conseguire gli scopi istituzionali, si avvale dell'opera e della collaborazione di Enti, Istituti ed Uffici esistenti, stabilendo rapporti permanenti con le istituzioni universitarie e con gli Istituti di ricerca.
[3]
 
L'Ente Regionale di sviluppo agricolo, in particolare:
a) 
predispone proposte per la definizione, identificazione ed eventuale modificazione delle zone agricole;
b) 
promuove, coordina, fissa le metodologie e finanzia la redazione dei piani zonali agricoli in applicazione delle leggi regionali, fornisce l'assistenza tecnica e provvede eventualmente alla formazione professionale necessaria per la stesura dei piani stessi
[4]
c) 
presta la propria opera, ove richiesta, alle Comunità montane per la formazione dei piani agricoli di zona, facenti parte dei piani di sviluppo loro demandati per legge;presta, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola alle Comunità Montane, ai Comprensori, agli Enti Locali e agli altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura;
[5]
d) 
elabora programmi e piani per settori agricoli, per singole colture ed attività zootecniche, per la razionale utilizzazione delle acque e per il riordino delle utenze irrigue;
e) 
quale organismo di intervento fondiario formula e concorre ad attuare programmi di ricomposizione fondiaria ed aziendale, secondo le indicazioni delle leggi di applicazione delle direttive comunitarie e le linee della politica agraria regionale, in conformità degli scopi proposti dai piani di cui ai precedenti commi, ed interviene anche per agevolare singole iniziative per l'accorpamento e la formazione di organiche aziende agricole a conduzione familiare od associata;
[6]
f) 
concorre ad attuare i piani ed i programmi approvati svolgendo, di norma, attività di promozione, integrazione e coordinamento delle iniziative degli imprenditori agricoli singoli ed associati, ed in via straordinaria, supplendo alla carenza di loro iniziative; promuove e realizza interventi volti alla migliore utilizzazione delle risorse agricole e al miglioramento delle potenzialità produttive in base ai programmi e alle direttive della Regione;
[7]
g) 
predispone programmi per la realizzazione ed il miglioramento delle infrastrutture agricole e civili;
h) 
ha facoltà di prestare, su autorizzazione della Giunta Regionale e sulla base di un programma, garanzie fidejussorie ad imprenditori agricoli singoli ed associati per il finanziamento di opere e di iniziative essenziali per la realizzazione dei piani previsti ;
[8]
i) 
può nell'ambito delle finalità indicate nel presente articolo assumere quote di partecipazione in società ed Enti di interesse agricolo;
[9]
l) 
svolge ogni altra attività che, nel quadro dei compiti e delle finalità assegnate all'Ente, sia richiesta dalla Giunta Regionale.
m) 
l'Ente può far ricorso al credito agrario in base all' art. 12 della legge 30-4-1976, n. 386 ;
[10]
n) 
può, in base alle direttive della Regione, realizzare impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento;
[11]
o) 
può inoltre assicurare la temporanea gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette;
[12]
p) 
in ogni caso la gestione degli impianti di cui alle lett. n) ed o) deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro 5 anni. Le gestioni dirette degli impianti collettivi stessi da parte dell'Ente di Sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti;
[13]
q) 
svolge ogni altra attività prevista dalla legge 30-4-1976, n. 386 , su richiesta della Giunta Regionale; inoltre svolge ogni altra attività che, nel quadro dei compiti e delle finalità assegnate all'Ente, sia richiesta dalla Giunta Regionale.
Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche della Regione, l'Ente predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma di attività per l'anno successivo.

[14]
Art. 3. 
 
Gli organi dell'Ente sono:
 
Il Consiglio di Amministrazione
 
il Presidente
 
il Comitato esecutivo
 
il Collegio sindacale.
Art. 4. 
(Composizione del Consiglio di Amministrazione)
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente e da:
a) 
quattro rappresentanti degli imprenditori agricoli conduttori non coltivatori;
b) 
quindici rappresentanti dei coltivatori diretti di cui tre rappresentanti di organizzazioni minoritarie;
c) 
tre rappresentanti dei lavoratori agricoli;
d) 
cinque rappresentanti delle cooperative agricole e delle associazioni di produttori ed allevatori;
e) 
nove esperti di problemi agricoli da scegliere tra i dottori in agraria, i dottori in veterinaria e periti agrari ed altri tecnici ed economisti che si dedichino ad attività di studio e ricerca, di insegnamento e sperimentazione, di esercizio professionale direttamente riguardanti l'agricoltura.
 
I Consiglieri di cui alle lettere a), b), c), d), scelti su liste proposte rispettivamente dalle organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni più rappresentative e minoritarie ove richiesto, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta; i Consiglieri di cui alla lettera e) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, a seguito di elezione da parte del Consiglio Regionale, effettuata con voto limitato ai due terzi dei Consiglieri da nominare.
 
Il Direttore dell'Ente esercita le funzioni di Segretario del Consiglio e partecipa alle sue sedute con voto consultivo.
 
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio Regionale.
Art. 5. 
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)
 
Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Ente, provvedendo tra l'altro:
a) 
ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) 
a formulare i programmi di attività dell'Ente;
c) 
a determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'Ente;
d) 
a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione;
e) 
alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti, di due Vice-Presidenti e del Comitato Esecutivo previsto dall' art. 8 della L.R. 24-4-1974, n. 12 .
[15]
Art. 6. 
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.
 
Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato, con motivata richiesta, dal Presidente della Giunta Regionale.
 
Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
 
Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione nel suo seno, di gruppi di lavoro per specifici problemi.
[16]
 
Il Direttore dell'Ente esercita le funzioni di Segretario del Consiglio e partecipa alle sedute con voto consultivo.
[17]
Art. 7. 
(Il Presidente)
 
Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta.
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.
 
Il Presidente ha facoltà di adottare, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione.
 
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni, a turno, uno dei Vice-Presidenti.
[18]
Art. 8. 
(Il Comitato Esecutivo)
 
Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e da quattro membri eletti in seno al Consiglio di Amministrazione, di cui almeno due scelti tra i membri di nomina del Consiglio Regionale.
[19]
 
Il Comitato Esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le attribuzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione.
 
Le sue deliberazioni sono comunicate al Consiglio nella sua prima riunione e contestualmente al Presidente della Giunta Regionale.
 
Il Direttore dell'Ente partecipa ai lavori del Comitato Esecutivo con voto consultivo ed esercita le funzioni di Segretario.
Art. 9.[20] 
(Collegio dei Sindaci)
 
Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, da 4 membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto dal Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta.
 
Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministero del Tesoro e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
 
Il Collegio dei Sindaci dura in carica quanto il Consiglio dell'Ente.
 
Il Collegio dei Sindaci:
a) 
esamina i bilanci e predispone le relazioni che le accompagnano;
b) 
controlla la gestione finanziaria dell'Ente;
c) 
trasmette ogni sei mesi al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.
 
I Sindaci possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire nelle sedute del Comitato Esecutivo.
Art. 10.[21] 
(Incompatibilità)
 
Non possono far parte del Consiglio, né del Collegio Sindacale dell'Ente, i Senatori, i Deputati, i Consiglieri regionali, di Comprensorio e di Comunità Montane.
Art. 11. 
(Il Direttore)
 
All'Ente è preposto un Direttore, che è nominato, per il primo impianto e con un contratto a termine, dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; e successivamente a mezzo di concorso per titoli ed esami indetto dalla Giunta Regionale, ed in via eccezionale per chiamata.
 
Il Direttore sovraintende al personale ed al funzionamento degli Uffici, cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti interni.
 
Il Direttore è il Segretario del Consiglio e del Comitato Esecutivo.
Art. 12.[22] 
(Struttura e Personale)
 
Il personale dell'Ente è equiparato al personale regionale ai sensi dell' art. 72 dello Statuto .
 
Il Consiglio di Amministrazione predispone il regolamento organico dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale su relazione della Giunta.
 
Tale regolamento organico sostituisce ogni altra norma equipollente in materia, emanata in precedenza dalla Regione.
Art. 13.[23] 
(...)
Art. 14. 
(Vigilanza)
 
Il Presidente della Giunta Regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente.
 
Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto ed uno o più dei suoi componenti possono essere revocati per gravi violazioni della legge o dei regolamenti dell'Ente, con decreto motivato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito per gli eletti dal Consiglio regionale il Consiglio stesso.
 
Il Consiglio di Amministrazione può essere inoltre sciolto in caso di sua persistente inattività o di inefficienza dell'Ente.
 
In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.
 
In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, di rinuncia o decadenza di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo sistema di nomina previsto dall'articolo 4 della presente legge.
Art. 15. 
(Controllo)
 
Il Presidente al fine degli adempimenti previsti dall' art. 72 dello Statuto Regionale :
a) 
trasmette entro il mese di settembre di ogni anno al Presidente della Giunta il bilancio preventivo ed una relazione programmatica;
b) 
predispone una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ente e la sottopone entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario al Presidente della Giunta Regionale che, previo esame della Giunta, la presenta con le proprie osservazioni al Consiglio Regionale. Alla relazione devono essere allegati il bilancio ed i programmi approvati dall'Ente.
Art. 16. 
(Indennità)
 
Al Presidente, ai Vice-Presidenti ed ai Sindaci dell'Ente, è dovuta un'indennità di carica.
[24]
 
Ai Consiglieri di Amministrazione è dovuto un gettone di presenza.
 
Le indennità di carica ed i gettoni di presenza sono fissati dalla Giunta Regionale.
Art. 17.[25] 
(Patrimonio dell'Ente)
 
L'Ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
 
Alle spese per il funzionamento ed all'attività dell'Ente si provvede:
a) 
con il fondo di dotazione iniziale;
b) 
con i contributi stanziati annualmente dalla Regione;
c) 
con la quota proveniente dal riparto dello stanziamento di cui all' art. 18, 3° comma della legge 386/76 , quale concorso dello Stato nelle spese di finanziamento degli Enti regionali di sviluppo;
d) 
con le rendite patrimoniali;
e) 
con i proventi riscossi per servizi ed attività;
e) 
con le oblazioni volontarie, le liberalità ed i contributi disposti da Enti pubblici e da privati;
g) 
con i contributi dello Stato, della CEE e di altri organismi.
Art. 18. 
(Esercizio finanziario)
 
L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
 
Il bilancio preventivo deve essere predisposto, per l'esercizio successivo, entro il mese di settembre.
 
Il Conto consuntivo deve essere approvato per l'esercizio concluso, entro il mese di giugno.
[26]
Art. 19. 
(Fondo di dotazione)
 
Per il conferimento del fondo di dotazione di cui all'articolo 17, lettera a), della presente legge è autorizzata la spesa di 1 miliardo.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede per la parte di lire 600 milioni con una disponibilità, di pari ammontare, esistente nel fondo di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e per la parte di lire 400 milioni mediante riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 sarà istituito il capitolo n. 1390, con la denominazione "Conferimento del fondo di dotazione all'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte" e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20.[27] 
(Contributi annuali)
 
I contributi di cui all' art. 17, lett. b), della legge regionale 24-4-1974, n. 12 , sono fissati dal bilancio regionale.
Art. 21. 
(Estinzione dell'Ente)
 
In caso di estinzione dell'Ente, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare è devoluto alla Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 aprile 1974
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza e il trattamento di previdenza ed assistenza per malattia del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) si veda il primo comma dell'art. 1 della l.r.70/1979

[2] Il comma 1 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[3] In questo comma dell'articolo 2 le parole "del Piemonte" sono state soppresse ad opera del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[4] La lettera b del terzo comma dell'articolo 2 è stata sostituita dal terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[5] La lettera c del comma 3 dell'articolo 2 è stato integrata dal quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[6] Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 vengono premesse le parole "quale organismo di intervento fondiario" ad opera del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[7] Nella lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 vengono aggiunte le parole "promuove e realizza interventi volti alla migliore utilizzazione delle risorse agricole e al miglioramento delle potenzialita' produttive in base ai programmi e alle direttive della Regione " ad opera del sesto comma dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[8] Nella lettera h) dell'articolo 2 le parole "da questa legge" sono state soppresse ad opera del settimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[9] La lettera i) del comma 3 dell'articolo 2 è stata sostituita dall'ottavo comma dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[10] La lettera m) del terzo comma dell'articolo 2 è stata inserita dal nono comma dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[11] La lettera n) del terzo comma dell'articolo 2 è statao inserita dal nono comma dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[12] La lettera o) del terzo comma dell'articolo 2 è stata inserita dal nono comma dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[13] La lettera p) del terzo comma dell'articolo 2 è stata inserita dal nono comma dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[14] La lettera q) del terzo comma dell'articolo 2 è stata inserita dal ono comma dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1977.

[15] La lettera e) del primo comma dell'articolo 5 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 51 del 1977.

[16] Questo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 51 del 1977.

[17] Questo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 51 del 1977.

[18] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 51 del 1977.

[19] Questo comma dell'articolo 8 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 51 del 1977.

[20] L'articolo 9 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 51 del 1977.

[21] L'articolo 10 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 51 del 1977.

[22] L'articolo 12 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 51 del 1977.

[23] L'articolo 13 è stato abrogato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 51 del 1977.

[24] Questo comma dell'articolo 16 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 51 del 1977.

[25] L'articolo 17 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 51 del 1977.

[26] Questo comma dell'articolo 18 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 51 del 1977.

[27] L'articolo 20 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 51 del 1977.