Legge regionale n. 17 del 11 agosto 1973  ( Versione vigente )
"Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane."
(B.U. 21 agosto 1973, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
ZONE MONTANE OMOGENEE
Art. 1. 
 
I territori montani della Regione Piemonte, già classificati in applicazione degli artt. 1,14 e 15 della legge 25-7-1952, n. 991 , e dell' articolo unico della legge 30-7-1957, n. 657 , sono ripartiti, d'intesa con i Comuni interessati ed ai sensi dell' art. 3 della legge 3-12-1971, n. 1102 , nelle seguenti zone omogenee:
 
nella Provincia di Alessandria
- Comuni delle Valli Curone, Grue e Ossona:

Avolasca, Brignano Frascata, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Montacuto, S. Sebastiano Curone.
- Comuni della Val Borbera:

Albera Ligure, Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera.
- Comuni dell'alta Val Lemme e dell'alto Ovadese:

Bovo, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio.
- Comuni dell'alta Valle Orba e della Valle Erro:

Cassinelle, Malvicino, Molare, Ponzone. Nella Provincia di Cuneo.
Comuni delle Valli Po-Bronda-Infernotto:

Bagnolo Piemonte, Barge, Brondello, Crissolo, Envie, Gambasca Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront.


[1]
Comuni della Valle Varaita:

Bellino, Brossasco, Busca, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo.


[2]
- Comuni della Valle Maira:

Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo.
[3]
- Comuni della Valle Grana:

Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo.
- Comuni della Valle Stura:

Aisone, Argentera, Borgo S. Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio. 10 - Comuni delle Valli Gesso, Vermenagna e Pesio: Boves, Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante.
11 
- Comuni delle Valli Monregalesi:

Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, S. Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.
12 
- Comuni dell'alta Val Tanaro e delle Valli Mongia e Cevetta:

Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Ceva, Garessio, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale S. Giovanni, Scagnello, Viola.
13 
- Comuni dell'alta Langa Montana:

Arguello, Belvedere Langhe, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosio, Bossolasco, Camerana, Castellino Tanaro, Castino, Castelletto Uzzone, Cerreto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Sale Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.
 
Nella Provincia di Novara
14 
- Comuni della Valle Antigorio e Formazza:

Baceno, Crodo, Formazza, Premia.
15 
- Comuni della Valle Vigezzo:

Craveggia, Druogno,Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette.
16 
- Comuni della Valle Antrona:

Antrona Schieranco,Montescheno, Seppiana, Viganella .
17 
- Comuni della Valle Anzasca:

Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con S. Carlo.
18 
- Comuni della Valle Ossola:

Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Domodossola, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Trasquera, Trontano, Varzo, Villadossola, Vogogna.
19 
- Comuni della Val Strona:

Germagno, Loreglia, Massiola, Valstrona.
20 
- Comuni del Cusio e del Mottarone:

Armeno, Arola, Baveno, Casale Corte Cerro, Cesara, Gignese, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Nebbiuno, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa.
21 
- Comuni della Val Grande:

Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, S. Bernardino Verbano, Vignone.
22 
- Comuni dell'alto Verbano:

Bee, Ghiffa, Cannero Riviera, Oggebbio, Premeno, Trarego, Viggiona.
23 
- Comuni della Val Cannobina:

Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro.
24 
- Comuni della Val Pellice:

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice.
25 
- Comuni delle Valli Chisone e Germanasca:

Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roreto Chisone, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa.
26 
- Comuni del Pinerolese Pedemontano:

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice.
27 
- Comuni della Val Sangone:

Coazze, Giaveno, Sangano, Trana, Valgioie.
28 
- Comuni della bassa Valle Susa e della Val Cenischia:

Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo.
29 
- Comuni dell'alta Valle Susa:

Bardonecchia, Cesana, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere.
30 
- Comuni della Val Ceronda e Casternone:

Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo, Varisella.
31 
- Comuni delle Valli di Lanzo:

Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo, Lemie, Mezzenile, Monastero Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù.
32 
- Comuni dell'alto Canavese:

Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga.
33 
- Comuni delle Valli Orco e Soana:

Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco, Sparone, Valprato Soana.
34 
- Comuni della Valle Sacra:

Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo.
35 
- Comuni della Valchiusella:

Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.
36 
- Comuni della Dora Baltea Canavesana:

Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco.
 
Nella Provincia di Vercelli
37 
- Comuni della Valsesia:

Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
38 
- Comuni della Valle Sessera:

Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Soprana, Trivero.
39 
- Comuni della Valle Mosso:

Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso S. Maria, Pettinengo, Pistolesa, Selve Marcone, Vallanzengo, Vallemosso, Valle S. Nicolao, Veglio.
40 
- Comuni delle Prealpi Biellesi:

Cerreto Caste]lo, Cossato, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese.
41 
- Comuni dell'Alta Valle del Cervo:

Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo.
42 
- Comuni della bassa Valle del Cervo:

Andorno Micca, Biella, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia.
43 
- Comuni dell'alta Valle dell'Elvo:

Donato, Graglia, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo.
44 
- Comuni della bassa Valle dell'Elvo:

Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore.
 
Per la modifica delle delimitazioni stabilite con la presente legge, l'iniziativa spetta alla Regione, d'intesa con i Comuni interessati. L'iniziativa stessa può essere esercitata anche su proposta dei Consigli comunali delle Comunità montane interessate, secondo le norme dello Statuto regionale .
Titolo II. 
STRUTTURA DELLA COMUNITA' MONTANA
Art. 2. 
 
In ciascuna zona omogenea è costituita, tra i Comuni che in essa ricadono, la Comunità montana, Ente di diritto pubblico. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
Art. 3. 
 
Il Consiglio della Comunità montana è costituito dai rappresentanti dei Comuni ad essa appartenenti.
 
Ad ogni Comune spettano tre rappresentanti, due di maggioranza e uno di minoranza, eletti nel proprio seno da ciascun Consiglio comunale.
 
In caso di scioglimento di un Consiglio comunale i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.
Art. 4. 
 
Il Consiglio della Comunità montana elegge tra i propri membri, con votazioni separate ed a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta.
 
Le elezioni di cui al comma precedente non sono valide se alla prima seduta non intervengono i due terzi dei componenti il Consiglio della Comunità montana.
 
Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, qualora anche dopo la seconda votazione la maggioranza non venisse raggiunta, si procede a ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
 
Per l'elezione dei membri della Giunta, se anche dopo la seconda votazione non si è raggiunta la maggioranza assoluta, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
 
La carica di Presidente, di Vice Presidente e di membro di Giunta è incompatibile con quella di Deputato, Senatore, Consigliere regionale e Consigliere provinciale.
Art. 5. 
 
La Giunta, oltre che dal Presidente, è composta:
a) 
da 4 membri, nel caso in cui la Comunità montana sia costituita da non più di 8 Comuni;
b) 
da 6 membri, nel caso in cui la Comunità montana sia costituita da 9 a 14 Comuni;
c) 
da 8 membri, nel caso in cui la Comunità montana sia costituita da oltre 14 Comuni.
Art. 6. 
 
Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta.
Art. 7. 
 
Il Consiglio della Comunità montana decade con lo scioglimento della maggioranza dei Consigli dei Comuni che la costituiscono. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.
Art. 8. 
 
La competenza ad esercitare il controllo sugli atti delle Comunità montane è attribuito alla Sezione decentrata del Comitato regionale di controllo nella cui circoscrizione ha sede la Comunità.
Titolo III. 
STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA
Art. 9. 
 
Lo Statuto della Comunità Montana, in armonia con la legge 3-12-1971, n. 1102 , con la legislazione sull'ordinamento comunale e provinciale, con le norme dello Statuto regionale e della presente legge, stabilisce tra l'altro:
a) 
denominazione e sede della Comunità;
b) 
compiti e funzioni della Comunità;
c) 
funzionamento e competenze del Consiglio e della Giunta;
d) 
funzioni del Presidente;
e) 
indennità di carica al Presidente della Comunità;
f) 
modalità per la convocazione delle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio e per le riunioni della Giunta;
g) 
modalità per la nomina del Segretario della Comunità, sue funzioni;
h) 
modalità per la nomina del Tesoriere;
i) 
modalità per la redazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, e ,per lo storno dei fondi da capitolo a capitolo;
l) 
modalità per l'elezione dei revisori dei conti, numero dei membri e loro funzioni;
m) 
modalità per la nomina dei rappresentanti della Comunità presso altri Enti ed organismi;
n) 
modalità per l'organizzazione degli uffici, per l'assunzione, lo stato giuridico e trattamento economico del personale;
o) 
modalità per la determinazione di oneri a carico dei Comuni;
p) 
norme relative al demanio e al patrimonio della Comunità montana;
q) 
modalità per l'assunzione di oneri finanziari;
r) 
modalità per la consultazione e la partecipazione degli Enti e delle Associazioni operanti sul territorio della Comunità;
s) 
modalità per regolare i rapporti della Comunità con altri Enti operanti nel suo territorio;
t) 
modalità per l'integrazione o modifica allo Statuto stesso.
Art. 10. 
 
Lo Statuto della Comunità montana è adottato dal Consiglio della Comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale. Con analoga procedura sono approvate le modifiche e le integrazioni allo Statuto della Comunità montana.
Titolo IV. 
PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE
Art. 11. 
 
La Comunità montana entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge appronta un piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona ai sensi dell' art. 5 della legge n. 1102, 3-12-1971 , e lo trasmette al Comitato del Comprensorio o dei Comprensori nel cui territorio è situata.
[4]
 
Entro 60 giorni dalla trasmissione il comitato comprensoriale esamina il piano e lo invia, insieme al proprio motivato parere, al Presidente della Giunta regionale.
[5]
 
Il piano di sviluppo economico-sociale della Comunità montana è approvato dalla Giunta regionale su conforme parere del Consiglio regionale, tenuto conto delle osservazioni espresse dal Comitato comprensoriale, entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del Comitato comprensoriale.
[6]
 
Trascorso tale termine il piano si intende approvato.
[7]
Art. 12. 
 
Sulla base del piano pluriennale di sviluppo la Comunità montana provvede a definire ogni anno un programma-stralcio contenente la indicazione degli interventi da realizzare e le relative previsioni di spesa.
 
Tale programma deve essere trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 settembre.
Art. 13. 
 
La Comunità montana può redigere, ai sensi dell' art. 7 della legge 3-12-1971, n. 1102 , piani urbanistici del proprio territorio quali strumenti operativi del piano di sviluppo.
Titolo V. 
NORME FINANZIARIE
Art. 14. 
 
I fondi, assegnati alla Regione o altrimenti disponibili ai fini della legge 3-12-1971, n. 1102 , sono ripartiti fra le Comunità montane, per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo, secondo i seguenti criteri:
a) 
5/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati dell'ultimo censimento;
b) 
5/10 in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.
 
Con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta stessa, provvede al finanziamento dei piani di sviluppo e dei programmi-stralcio.
Titolo VI. 
NORME TRANSITORIE
Art. 15. 
 
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni della Comunità montana provvedono alla nomina dei propri rappresentanti al Consiglio della Comunità stessa, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
 
Per la prima convocazione del Consiglio della Comunità i rappresentanti dei Comuni retti da gestione commissariale sono nominati dal Commissario prefettizio tra i componenti del disciolto Consiglio comunale secondo i criteri del secondo comma dell'art. 3.
Art. 16. 
 
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale fissa la sede provvisoria della Comunità montana e convoca la prima seduta del Consiglio della Comunità stessa, presieduta dal Consigliere presente più anziano di età. Funge da segretario della seduta il segretario del Comune della sede provvisoria.
 
Nel corso della prima riunione il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta.
Art. 17. 
 
La Comunità montana subentra in ogni rapporto patrimoniale e amministrativo agli Enti costituiti ai sensi dell' art. 13 del D.P.R. 10-6-1955 n. 987 . Tali Enti sono estinti dopo 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
Ove il territorio di uno degli Enti di cui al comma precedente del presente articolo si estenda a più Comunità montane, il Presidente della Giunta regionale regola con proprio decreto, su conforme parere della Giunta stessa, i rapporti patrimoniali e amministrativi fra gli interessati.
Art. 18. 
 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale , e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 agosto 1973
Calleri Di Sala

Note:

[1] Questo punto del primo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 56 del 1976.

[2] L'enumerazione 6 della lettera a del comma 1 dell'articolo 1 del titolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 34 del 1977.

[3] L'enumerazione 7 della lettera a del comma 1 dell'articolo 1 del titolo 1 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 34 del 1977.

[4] Questo comma dell'articolo 11 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 43 del 1977.

[5] Questo comma dell'articolo 11 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 43 del 1977.

[6] Questo comma dell'articolo 11 è stato inserito dal primo comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 43 del 1977.

[7] Questo comma dell'articolo 11 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 43 del 1977.