Legge regionale n. 8 del 10 maggio 1973  ( Versione vigente )
"Istituzione del Circondario di Pinerolo."
(B.U. 15 maggio 1973, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
E' istituito, ai sensi degli artt. 129 e 130 della Costituzione e dell' art. 70 dello Statuto , nonchè per gli effetti di cui all' articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell' art. 69 dello Statuto , il Circondario di Pinerolo, nell'ambito della circoscrizione provinciale di Torino.
Art. 2. 
 
Il Circondario di Pinerolo comprende i seguenti Comuni:
1) 
Airasca
2) 
Angrogna
3) 
Bibiana
4) 
Bobbio Pellice
5) 
Bricherasio
6) 
Buriasco
7) 
Campiglione
8) 
Cantalupa
9) 
Castagnole
10) 
Cavour
11) 
Cercenasco
12) 
Cumiana
13) 
Fenestrelle
14) 
Frossasco
15) 
Garzigliana
16) 
Inverso Pinasca
17) 
Luserna San Giovanni
18) 
Lusernetta
19) 
Macello
20) 
Massello
21) 
None
22) 
Osasco
23) 
Pancalieri
24) 
Perosa
25) 
Perrero
26) 
Pinasca
27) 
Pinerolo
28) 
(...)
[1]
29) 
Piscina
30) 
Pomaretto
31) 
Porte
32) 
Pragelato
33) 
Prali
34) 
Pramollo
35) 
Prarostino
36) 
Roletto
37) 
Rorà
38) 
Roreto Chisone
39) 
Salza
40) 
San Germano
41) 
San Pietro Val Lemina
42) 
San Secondo
43) 
Scalenghe
44) 
Torre Pellice
45) 
Usseaux
46) 
Vigone
47) 
Villafranca
48) 
Villar Pellice
49) 
Villar Perosa
50) 
Virle Piemonte
51) 
Volvera.
Art. 3. 
 
Capoluogo del Circondario è Pinerolo.
Art. 4. 
 
E' istituita per il Circondario di Pinerolo una speciale Sezione decentrata del Comitato di Controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali, nei modi e nelle forme previsti per le speciali sezioni decentrate nei capoluoghi di Provincia.
Art. 5. 
 
Alle spese occorrenti per l'impianto e il funzionamento della Sezione di cui all'art. 4 della presente legge per l'attuazione del controllo sugli atti dei Comuni e degli Enti locali previsto dall' art. 56 legge 10 febbraio 1953 n. 62 e dall' art. 69 dello Statuto , e previste in L. 50 milioni, si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli compresi nella rubrica n. 4 " Servizio del controllo sugli atti degli Enti locali " del Bilancio per l'anno 1973 e dei Bilanci degli anni successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 maggio 1973
Calleri Di Sala

Note:

[1] Questo punto dell'articolo 2 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 del 1978.