Legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973  ( Versione vigente )
"Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo."[1]
(B.U. 23 gennaio 1973, n. 3)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
Capo I. 
INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 1. 
 
L'iniziativa popolare e degli Enti locali, di cui al Titolo IV, Capo II dello Statuto della Regione Piemonte si esercita mediante la presentazione di una proposta contenente il testo del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità. La proposta di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno 8 mila cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio Regionale del Piemonte.
 
La proposta di iniziativa legislativa degli Enti locali deve essere deliberata o da un Consiglio Provinciale o da Consigli Comunali in numero non inferiore a 5, oppure da uno o più Comuni rappresentanti non meno di 25 mila elettori e deve essere accompagnata dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari.
Art. 2. 
 
L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali è escluso per le proposte riguardanti: a ) leggi tributarie e di bilancio; b) leggi concernenti l'organizzazione degli Uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico ed il ruolo organico del personale.
 
L'esercizio dell'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale di competenza del Consiglio Regionale è esclusa per le proposte riguardanti:
A) 
i regolamenti di attuazione delle leggi regionali indicate nei precedenti commi del presente articolo;
B) 
i Regolamenti degli organi regionali;
C) 
i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato o dalla Regione, e di mera esecuzione di delibere consiliari.
Capo II. 
MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 3. 
 
Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di una proposta di iniziativa popolare, devono essere usati fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata. All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei proponenti il testo del progetto e le firme degli elettori saranno apposte in calce al progetto stampato, dopo che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale avrà provveduto a vidimare, entro 5 giorni dalla presentazione, ogni foglio recante a stampa il progetto stesso.
 
I primi tre sottoscrittori del foglio espressamente contrassegnato con la scritta " foglio n. 1 " sono legittimati a depositare ufficialmente la proposta di iniziativa popolare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ed hanno diritto ai sensi dell' articolo 50 dello Statuto , di illustrare le ragioni ed il contenuto della proposta stessa alla competente Commissione consiliare regionale.
 
Nessuna proposta può essere presentata su fogli vidimati da oltre 6 mesi.
Art. 4. 
 
La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma.
 
Accanto a questa devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali il proponente è iscritto.
 
La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco, o dal Segretario di detto Comune.
 
L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene, e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
 
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
 
Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.
 
Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai Segretari Comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.
 
Per ottenere il rimborso di tali spese i sottoscrittori, di cui all'art. 3, comma 4°, della presente legge, devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome di chi, tra essi, è delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Art. 5. 
 
La proposta di iniziativa popolare, con tutta la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dai primi tre elettori sottoscrittori.
 
Un funzionario a ciò delegato dà atto mediante processo verbale della data del deposito della proposta e dei prescritti documenti ad essa relativi. Nel verbale sono inoltre indicati il nome ed il domicilio dei tre presentatori e, su dichiarazione dei medesimi il numero delle firme raccolte.
Art. 6. 
 
La proposta di iniziativa legislativa degli Enti locali deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sottoscritta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o da un Sindaco dei Comuni proponenti a ciò espressamente delegato con apposita deliberazione dei Comuni stessi.
 
I Consigli degli Enti proponenti designano con proprie deliberazioni complessivamente non oltre 5 loro componenti per illustrare la proposta alla competente Commissione consiliare regionale.
 
Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dà atto, mediante processo verbale alla data del deposito della proposta e delle prescritte deliberazioni ad essa relative.
Capo III. 
AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI. ESAME DELLA COMMISSIONE CONSILIARE E DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 7. 
 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data del deposito della proposta, decide, all'unanimità dei presenti, sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta in relazione all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge. Oualora l'unanimità non sia raggiunta delibera il Consiglio Regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.
 
Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dall'Ufficio di Presidenza da comunicare ai promotori o ai delegati.
[2]
 
Per la proposta giudicata ammissibile, in relazione al disposto dell'articolo 2 della presente legge, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza, con propria decisione, stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale.
 
Di tale decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio il Presidente della Giunta è tenuto a dare tempestiva comunicazione, con propria ordinanza, ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli Enti Locali, perchè procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
Art. 8. 
 
Dichiarata ammissibile la proposta di iniziativa popolare e degli Enti locali, a norma e nei modi previsti dal precedente articolo 7, il Presidente del Consiglio Regionale l'assegna per l'esame preventivo, alla competente Commissione, la quale, sentiti i promotori o i delegati dell'iniziativa, presenta al Consiglio la propria relazione entro il termine massimo di 3 mesi. Scaduto tale termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio.
 
Il Consiglio prende in esame la proposta entro 2 mesi dalla relazione della Commissione.
 
Ove il Consiglio non prenda in esame, entro detto termine, la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.
 
Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Regionale, con precedenza su ogni altro argomento.
 
La proposta deve essere portata all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti.
Art. 9. 
 
Qualora, in caso di rinnovazione del Consiglio Regionale, la proposta di iniziativa popolare o degli Enti locali non abbia potuto essere esaminata dall'Ufficio di Presidenza, o dal Consiglio Regionale, o dalla Commissione consiliare competente, essa si intende automaticamente sospesa.
 
L'Ufficio di Presidenza del nuovo Consiglio Regionale, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la suddetta proposta era pervenuta nella precedente legislatura, è tenuto ad esaminare la ricevibilità e l'ammissibilità non prima dei quattro mesi e non oltre i sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso.
 
Per l'esame di tale proposta si osservano le stesse modalità e gli stessi termini di cui ai precedenti articoli 7 e 8.
Titolo II. 
Capo I. 
REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGI, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 10. 
 
Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi, regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali, deliberati dal Consiglio Regionale, è indetto quando lo richiedono almeno 50.000 elettori della Regione, o tre Consigli Provinciali o 10 Consigli Comunali purchè rappresentativi di almeno un quinto degli elettori della Regione.
Art. 11. 
 
Il referendum abrogativo non è proponibile per lo statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.
 
Non è altresì proponibile per il regolamento del Consiglio ed in generale per i regolamenti interni degli organi e degli Uffici regionali, nonchè per i regolamenti di attuazione di leggi regionali, quando la proposta di referendum non investa anche la legge alla quale il referendum si riferisce e per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato emanati dalla Regione.
 
Il referendum abrogativo è infine improponibile per i provvedimenti amministrativi riguardanti le materie di cui al comma primo del presente articolo e per i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione e di mera esecuzione delle delibere consiliari.
Capo II. 
MODALITA' PER L'ESERCIZIO DI RICHIESTA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
Art. 12. 
 
Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum da parte di 50 mila elettori della Regione devono essere usati fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata.
 
Nella richiesta di referendum deve essere indicato il quesito che si intende sottoporre al referendum abrogativo, completando la formula "volete che sia abrogato/a " con il titolo, il numero e la data di pubblicazione della legge, del regolamento o del provvedimento amministrativo per cui il referendum sia richiesto.
 
Qualora il referendum sia richiesto per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.
 
Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di parte di uno o più articoli, oltre all'indicazione di cui ai precedenti comma 2) e 3), deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di cui sia proposta l'abrogazione.
Art. 13. 
 
All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte nel precedente articolo; le firme degli elettori proponenti saranno apposte in calce al quesito stampato, dopo che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale avrà provveduto a vidimare, entro 10 giorni dalla presentazione, ogni foglio recante a stampa il quesito stesso.
 
Per quanto riguarda le modalità di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, le autenticazioni e le certificazioni prescritte per la richiesta di referendum, nonchè l'entità e le modalità per il rimborso delle relative spese si applica quanto previsto all'articolo 4 della presente legge.
Art. 14. 
 
Salvo quanto disposto al successivo articolo 17, i fogli contenenti le firme nonchè i certificati elettorali dei sottoscrittori richiedenti il referendum, devono essere depositati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro 6 mesi dalla data del timbro di vidimazione apposto sui fogli medesimi.
 
Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito da parte di almeno tre promotori e della data relativa. Nel verbale, con il nome ed il domicilio dei promotori, deve essere indicato, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.
Art. 15. 
 
Nel caso di richiesta di referendum da parte di 3 Consigli Provinciali o di 10 Consigli Comunali, rappresentativi di almeno un quinto degli elettori della Regione, conteggiato alla data dell'ultima elezione per il Consiglio Regionale, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo di cui si propone l'abrogazione, l'indicazione dei Consigli Provinciali o Comunali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre 6 mesi dalla data del deposito, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal Presidente di ciascun Consiglio Provinciale, o dal Sindaco di ciascun Consiglio comunale e deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
Art. 16. 
 
La deliberazione di richiedere il referendum deve essere approvata da ciascun Consiglio Provinciale o Comunale con voto della maggioranza dei Consiglieri ad esso assegnati e deve contenere tutte le indicazioni previste all'articolo 12, comma secondo e seguenti.
Art. 17. 
 
Non può essere depositata richiesta, nè può essere effettuato il referendum, nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio Regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
Capo III. 
AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO
Art. 18. 
 
Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.
 
Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza esamina tutte le richieste presentate e decide, all'unanimità dei presenti, sulla ricevibilità ed ammissibilità delle richieste stesse.
 
Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio Regionale, appositamente convocato, entro il 15 novembre.
 
Per le proposte giudicate ammissibili in relazione all'articolo 11, ma viziate da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale.
 
Di tale decisione il Presidente della Giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perchè procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
 
Entro il 31 dicembre, l'Ufficio di Presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri.
Art. 19. 
 
Tutte le decisioni sull'ammissibilità delle richieste di referendum assunte dal Consiglio regionale e dall'Ufficio di Presidenza, nonchè quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui al precedente articolo, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta.
 
Con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 31 gennaio, il Presidente della Giunta, in osservanza alle decisioni di cui al comma precedente, indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perchè contrarie ai disposti dello Statuto e della presente legge.
Capo IV. 
CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI PROCEDIMENTO ELETTORALE PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Art. 20. 
 
Con proprio decreto il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, indice il referendum, elencando le richieste di referendum sottoposte a votazione e fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il l5 aprile ed il 15 giugno.
 
La data del referendum è fissata in una domenica compresa fra il 50° ed il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
 
La Giunta può decidere, in relazione al numero delle richieste di referendum e comunque per motivi inerenti al migliore svolgimento delle operazioni di voto, di sottoporre a votazione, in due distinte giornate elettorali, anzichè in una sola, come previsto dal primo comma del presente articolo, le richieste di referendum ammesse.
 
In tal caso il Presidente della Giunta fissa, con successivo decreto, una seconda data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, indicando le richieste di referendum sottoposte a votazione in tale seconda data di convocazione degli elettori.
 
Non sono ammesse, per ogni anno, più di due convocazioni degli elettori per le votazioni di referendum abrogativi.
Art. 21. 
 
Il decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum deve essere notificato al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'Appello di Torino e deve essere comunicato ai Sindaci ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali Mandamentali della Regione.
 
I Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.
Art. 22. 
 
Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Regionale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Regionale.
 
I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data delle suddette elezioni.
Art. 23. 
 
La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
 
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla legge dello Stato.
Art. 24. 
 
I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.
 
I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.
Art. 25. 
 
L'Ufficio di Sezione per il referendum è composto di un Presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario.
 
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale, e dei promotori del referendum.
 
Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici circoscrizionali ,provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del segretario provinciale del partito o del Presidente del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale regionale per il referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario regionale del partito, o del Presidente del gruppo politico o dei promotori del referendum.
Art. 26. 
 
Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla Presidenza della Regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla legge statale 25 maggio 1970, n. 352 .
 
Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
 
All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
 
L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
 
Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo l'Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.
Art. 27. 
 
Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, presso il Tribunale, in ogni capoluogo di Provincia, gli uffici centrali circoscrizionali per il referendum composto nei modi previsti dall' art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , comma primo e secondo.
 
Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione di tutti i Comuni della Provincia, ogni Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
 
Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazioni e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi e uno viene trasmesso al Presidente della Giunta Regionale.
 
I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
Art. 28. 
 
Presso la Corte d'Appello di Torino è costituito, entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti dall' art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , comma terzo e quarto.
 
L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
 
Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
 
Il Segretario dell'Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.
 
Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Commissario del Governo.
Art. 29. 
 
Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
Art. 30. 
 
Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.
 
Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
 
Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.
Art. 31. 
 
Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura ed in ogni caso, fermo il disposto dell'articolo 17, prima che siano trascorsi 5 anni.
Art. 32. 
 
Se prima della data dello svolgimento del referendum la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, stabilisce che le operazioni relative non hanno più corso.
Titolo III. 
REFERENDUM CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE, NEL TERRITORIO DELLA REGIONE, DI NUOVI COMUNI, PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI, PREVISTO DALL' ART. 133, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE
Art. 33. 
 
Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all' art. 133, comma secondo, della Costituzione , è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa della Giunta o di ciascun membro del Consiglio Regionale.
 
La deliberazione del Consiglio Regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo, deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonchè i Comuni o il Comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione.
Art. 34. 
 
Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta che fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, oppure in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre a seconda che la deliberazione del Consiglio Regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo sia divenuta esecutiva entro il 31 gennaio od entro il 30 giugno.
 
Il decreto del Presidente della Giunta deve essere emanato fra il 70° ed il 50° giorno precedente la data fissata per la votazione relativa al referendum consultivo e deve essere notificato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte di Appello di Torino ed al Presidente del Tribunale di cui al successivo art. 36, comma primo, nonchè comunicato ai Sindaci o al Sindaco dei Comuni o del Comune ed ai Presidenti o al Presidente delle Commissioni mandamentali o della Commissione mandamentale interessati.
 
Il Sindaco o i Sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum consultivo mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.
Art. 35. 
 
Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo, si osservano le norme di cui agli articoli 22, 23,24, 25 e 26 della presente legge, in quanto applicabili.
Art. 36. 
 
Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum consultivo è costituito, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia nella cui circoscrizione si trovano i Comuni o il Comune in cui sono convocati gli elettori, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall' articolo 8 della legge 17 febbraio '68 n. 108 , comma primo e secondo.
 
L'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, appena pervenuti i verbali dagli Uffici di Sezione dei Comuni o del Comune in cui si è effettuata la votazione ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
 
Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni regionali, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni o del Comune in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.
 
Il Segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.
 
Un esemplare è depositato presso la Cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali ed agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici di sezione.
 
I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Commissario del Governo.
Art. 37. 
 
Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici di Sezione o alI'Ufficio centrale circoscrizionale, per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
Art. 38. 
 
Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta è tenuto a proporre al Consiglio Regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
 
Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Titolo IV. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39. 
 
Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352 , contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.
Art. 40. 
 
Le spese per l'esercizio dell'iniziativa popolare, nonchè per lo svolgimento di referendum di cui ai Titoli I, II e III della presente legge, sono a carico della Regione.
 
Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei Comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.
 
Le spese suddette sono imputate ad apposito Capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per ogni anno finanziario.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 gennaio 1973
Calleri Di Sala

Note:

[1] Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della l.r. 25/2006 si applicano a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.

[2] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 40 del 1978.