Note:
[1] La legge รจ stata abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 30 del 2023.
L'art. 34 comma 1 della l.r. 30/2023 dispone che fino all'entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6, continuano ad applicarsi gli articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 che disciplinano aspetti di dettaglio relativi alla costruzione e all'impianto degli asili nido.