Legge regionale n. 3 del 15 gennaio 1973  ( Versione vigente )
"Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione."[1]
(B.U. 23 gennaio 1973, n. 3)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1. 
 
I comuni, singoli od associati nelle forme previste dalla legge, e le comunità montane o collinari possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della normativa vigente, e di quelli della Regione, a norma della presente legge, sia per la costruzione e l'impianto, sia per la gestione degli asili-nido.
[2]
 
Gli scopi degli Asili-Nido sono quelli fissati dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 .
 
La domanda di contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 aprile di ogni anno, corredata dalla deliberazione del Comune o del consorzio di Comuni interessato e da una relazione che motivi l'esigenza del servizio, in base ai criteri di priorità stabiliti dal seguente articolo 3, ed indichi la spesa occorrente.
Art. 2. 
 
La Regione integra il fondo per gli asili-nido, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , nella seguente misura: L. 1.000.000.000 per l'anno 1972; L. 1.000.000.000 per l'anno 1973; L. 2.950.000.000 per l'anno 1974; L. 2.950.000.000 per l'anno 1975 e L. 3.000.000.000 per l'anno 1976.
[3]
 
Il piano pluriennale degli asili-nido, riferito ai periodi di tempo propri del piano di sviluppo regionale, costituirà specificazione settoriale del piano regionale medesimo e delle sue articolazioni in piani comprensoriali.
[4]
 
L'ammontare dei contributi a carico della Regione viene determinato per ciascun asilo-nido e micro asilo-nido con deliberazione della Giunta Regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione consiliare competente, tenendo conto della spesa effettiva per la costruzione, la ristrutturazione, nonchè per l'impianto, per l'arredamento e per la gestione dell'asilo-nido medesimo.
[5]
 
A carico dei fondi regionali possono anche essere concessi contributi per l'impianto e la gestione dei micro asili-nido di cui al successivo articolo 5.
Art. 3. 
 
Nell'elaborazione e nella definizione del piano annuale di cui all' art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , la Giunta regionale deve tener conto della necessità di diffondere nel territorio l'istituzione degli asili-nido; nonchè dei seguenti criteri di prorità, riferiti ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni richiedenti il contributo: - popolazione fino a tre anni di età; - livello di occupazione femminile; - incremento della popolazione infantile nell'ultimo quinquennio.
Capo II. 
NORME PER LA COSTRUZIONE E PER L'IMPIANTO
Art. 4. 
 
Gli asili-nido devono sorgere preferibilmente su aree attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio.
 
L'ubicazione è possibilmente riferita agli altri servizi sociali, con particolare riguardo ai Centri per le famiglie e ai servizi di istruzione rivolti all'infanzia in età prescolare.
[6]
 
Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area devono assicurare un uso dell'asilo nido adeguatamente confortevole in ogni stagione dell'anno.
Art. 5. 
 
La struttura degli asili-nido deve consentire, di norma, la frequenza durante le ore diurne, da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bambini fino ai tre anni di età.
 
I bambini sono divisi in lattanti e divezzi.
 
L'attività psico-pedagogica è organizzata sulla base di piccoli gruppi.
 
La progettazione degli asili-nido deve prevedere reparti per lattanti e per divezzi, utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i due gruppi.
 
In località a scarsa densità demografica i Comuni possono istituire micro asili-nido, per un numero di bambini inferiore ai 25, aventi, per quanto possibile, caratteristiche analoghe a quelle degli asili-nido.
Art. 6. 
 
La superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo nido deve essere pari ad almeno 40 mq. per bambino con un minimo di 1500 mq. complessivi.
 
Rispetto all'area netta totale, la parte coperta di edificio non deve, di norma, superare il 30%.
[7]
 
Tali edifici devono, di norma, essere costruiti ad un solo piano fuori terra.
 
La dimensione dei reparti deve essere, di norma, di metri quadrati 4,50 per ogni lattante, di metri quadrati 8 per ogni divezzo.
[8]
Art. 7. 
 
La struttura edilizia dell'asilo-nido deve corrispondere all'organizzazione prevista dal precedente articolo 5.
 
Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per il riposo, per le attività di sviluppo del linguaggio, dell'imitazione, di conoscenza della natura e per altre occupazioni libere ed organizzate nonchè adeguati servizi igienici.
 
Gli spazi devono formare un insieme di ambienti direttamente comunicanti fra loro, per favorire l'inserimento graduale del bambino nella totalità dei rapporti con le persone e le attività dell'asilo e rispondere alle sue esigenze di sviluppo psicopedagogico.
 
I servizi generali, quali: ambulatorio medico con saletta di isolamento, direzione e segreteria, locale di riunione, cucina, lavanderia, ripostiglio e servizio per il personale sono previsti in comune a tutto l'asilo-nido.
 
Qualora vi sia contiguità nell'asilo nido con altre strutture di servizi sociali o scolastiche, alcuni servizi possono essere in comune.
Art. 8. 
 
L'impianto degli asili-nido e dei micro asili-nido può anche avvenire in locali di:
a) 
Stabili già esistenti
b) 
Nuovi edifici residenziali
c) 
Edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche.
 
Per l'impianto degli asili-nido, in stabili già esistenti, in nuovi edifici residenziali e per quelli da costruirsi nelle zone di tipo A e B di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968 - ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standand previsto - nel rispetto delle indicazioni di strumenti urbanistici, approvati ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché per i micro asili-nido, possono ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui all'art. 6.
[9]
 
Deve comunque essere assicurata un'area esterna di pertinenza dell'asilo-nido; l'area deve risultare, anche solo parzialmente soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.
[10]
Art. 9. 
 
I progetti per la costruzione e per l'impianto degli asili-nido, di cui ai precedenti articoli, redatti conformemente ai suddetti criteri generali, sono approvati dagli Uffici provinciali del Genio Civile, sentito il parere del Medico Provinciale.
Art. 10. 
 
Sugli edifici costruiti, acquistati o riattati con i contributi previsti dalla presente legge è costituito vincolo ventennale di destinazione.
 
L'eventuale svincolo dell'immobile può essere consentito dalla Giunta Regionale su motivata richiesta del Consiglio Comunale o dell'Assemblea consortile interessati.
Capo III. 
NORME PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO
Art. 11. 
 
I Comuni ed i Consorzi di Comuni gestiscono gli asili nido costruiti ai sensi della presente legge, avvalendosi della partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio e delle associazioni familiari operanti nei propri spazi, collaborando con l'Albo delle associazioni familiari istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 42, comma 6, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
[11]
 
A tal fine, presso ciascun asilo-nido è costituita una Commissione composta da un minimo di 9 ad un massimo di 12 membri, garantendo la presenza di almeno un rappresentante del Centro per la famiglia, se presente.
[12]
 
Le modalità di composizione e di elezione, nonchè la durata in carica della Commissione suddetta, sono fissate con apposito Regolamento Comunale o consortile. Il Presidente della Commissione è eletto nel suo seno nella prima riunione; funge da segretario il responsabile della direzione dell'asilo-nido.
 
La Commissione deve riunirsi periodicamente secondo le norme del Regolamento suddetto su convocazione del Presidente od a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 12. 
 
La Commissione di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti: 1) predisporre il regolamento interno e le sue eventuali modifiche, che devono essere approvati dal competente Consiglio Comunale o dall'Assemblea consortile, sentita l'unità sanitaria locale del Comune ove ha sede l'asilo-nido ed, in via transitoria, fino all'istituzione di questa, l'Ufficiale Sanitario del Comune. 2) Vigilare e controllare l'applicazione delle norme stabilite nel regolamento interno e sul funzionamento dell'asilo-nido. 3) Esaminare le domande di ammissione all'asilo-nido, disponendone l'accettazione in base al regolamento interno. 4) Eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio o la Giunta Comunale e l'Assemblea consortile ritengono opportuno affidarle.
Art. 13. 
 
Il regolamento, di cui al precedente articolo 12, deve prevedere:
a) 
norme e criteri di priorità per l'accettazione delle domande di iscrizione; tali norme devono tendere ad evitare che minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali siano elementi di esclusione;
b) 
orario e calendario, che devono essere fissati in rapporto alle effettive esigenze degli utenti;
c) 
vigilanza medica ed interventi psico-pedagogici per assicurare l'armonico sviluppo psico-fisico dei bambini;
d) 
norme relative alle attività ludiche per i divezzi, indispensabili per stimolare lo sviluppo psico-motorio;
e) 
norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini e per assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;
f) 
norme per la istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie.
Art. 14. 
 
Le tabelle dietetiche concernenti i pasti dei bambini e del personale sono fissate dall'Unità Sanitaria locale e, fino all'istituzione di quest'ultima, in via transitoria, dall'Ufficiale Sanitario del Comune.
Capo IV. 
PERSONALE
Art. 15. 
 
Il personale degli asili-nido è dipendente dei Comuni o dei Consorzi di Comuni.
 
A ciascun asilo-nido devono essere assegnati un responsabile della direzione, puericultrici - in numero di almeno una ogni dieci bambini - e personale ausiliario, di cui almeno uno addetto alla cucina.
 
Il responsabile della direzione deve essere in possesso del diploma di vigilatrice, le puericultrici devono essere in possesso della licenza di puericultrice, ottenuti a norma della legislazione vigente.
 
Presso ogni asilo-nido deve inoltre essere prevista la consulenza di un medico possibilmente pediatra, nonchè di un pedagogista o di uno psicologo.
Art. 16. 
 
Il personale degli asili-nido deve essere assunto mediante pubblico concorso.
 
Nell'espletamento del concorso deve essere adeguatamente valutata la partecipazione del candidato a specifici corsi di preparazione ed aggiornamento tenuti da Enti statali e locali o comunque da Enti giuridicamente riconosciuti.
 
Per il personale già in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge presso asili-nido comunali e per quello già in servizio presso Enti ai quali subentrino nella gestione Comuni o Consorzi di Comuni, è ammessa, in fase di prima applicazione della presente legge, la deroga dal limite di età, dal titolo di studio richiesto e dalla assunzione mediante pubblico concorso.
Art. 17. 
 
In via transitoria e per la durata di un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni o i Consorzi di Comuni, in mancanza di personale fornito di diploma di vigilatrice d'infanzia possono ammettere ai concorsi, per il responsabile della direzione, insegnanti di scuola materna o assistenti sanitarie; sempre in via transitoria possono ammettere ai concorsi, per le puericultrici, ostetriche diplomate, infermiere professionali o altro personale in possesso comunque di diploma di scuola media inferiore.
[13][14]
 
La Regione promuove corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori degli asili-nido.
[15]
Capo V. 
ONERI FINANZIARI
Art. 18. 
 
All'onere di lire un miliardo per l'anno 1972 si provvede mediante la riduzione, per pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno 1972 e la contestuale istituzione, in tale bilancio, del capitolo 523, per i contributi di gestione, funzionamento e manutenzione, e del capitolo 1171 per i contributi di costruzione, impianto ed arredamento degli asili-nido. All'onere di lire un miliardo per l'anno 1973 si provvede istituendo due analoghi capitoli di spesa nel relativo bilancio.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
 
Le somme stanziate per la costruzione e la gestione degli asili-nido, non impegnate in ciascun anno finanziario, possono esserlo nell'anno successivo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 gennaio 1973
Calleri Di Sala

Note:

[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

[2] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 1 del 2004.

[3] Il primo comma dell'articolo 2 del capo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1975.

[4] Il secondo comma dell'articolo 2 del capo 1 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1975.

[5] Questo comma è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 del 1976.

[6] Il comma secondo dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2019.

[7] Il secondo comma dell'articolo 6 del capo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 del 1976.

[8] Il quarto comma dell'articolo 6 del capo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 del 1976.

[9] Il secondo comma dell'articolo 8 del capo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 5 del 1976.

[10] Il terzo comma dell'articolo 8 del capo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 5 del 1976.

[11] Al comma primo dell'articolo 11, dopo le parole "nel territorio" sono state aggiunte le parole "e delle associazioni familiari operanti nei propri spazi, collaborando con l'Albo delle associazioni familiari istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 42, comma 6, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)" ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 del 2019.

[12] Al comma secondo dell'articolo 11, dopo le parole "dodici membri" sono state aggiunte le parole ", garantendo la presenza di almeno un rappresentante del Centro per la famiglia, se presente" ad opera del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 13 del 2019.

[13] Il termine previsto da questo comma gia' prorogato sino al 31 dicembre 1976 dal 1° comma dell'art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1976 n. 5 , è ulteriormente prorogato sino a tutto l'anno 1978 dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25 del 1977.

[14] Si veda anche quanto disposto dal primo comma dell'art.1 della legge regionale 11 del 1979

[15] Il secondo comma dell'articolo 17 del capo 4 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 5 del 1976.