Note:
[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
[2] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 1 del 2004.
[3] Il primo comma dell'articolo 2 del capo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1975.
[4] Il secondo comma dell'articolo 2 del capo 1 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1975.
[5] Questo comma è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 del 1976.
[6] Il comma secondo dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 del 2019.
[7] Il secondo comma dell'articolo 6 del capo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 del 1976.
[8] Il quarto comma dell'articolo 6 del capo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 del 1976.
[9] Il secondo comma dell'articolo 8 del capo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 5 del 1976.
[10] Il terzo comma dell'articolo 8 del capo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 5 del 1976.
[11] Al comma primo dell'articolo 11, dopo le parole "nel territorio" sono state aggiunte le parole "e delle associazioni familiari operanti nei propri spazi, collaborando con l'Albo delle associazioni familiari istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 42, comma 6, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)" ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 del 2019.
[12] Al comma secondo dell'articolo 11, dopo le parole "dodici membri" sono state aggiunte le parole ", garantendo la presenza di almeno un rappresentante del Centro per la famiglia, se presente" ad opera del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 13 del 2019.
[13] Il termine previsto da questo comma gia' prorogato sino al 31 dicembre 1976 dal 1° comma dell'art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1976 n. 5 , è ulteriormente prorogato sino a tutto l'anno 1978 dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25 del 1977.
[14] Si veda anche quanto disposto dal primo comma dell'art.1 della legge regionale 11 del 1979
[15] Il secondo comma dell'articolo 17 del capo 4 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 5 del 1976.