Note:
[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
[2] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 1 del 2004.
[3] Il primo comma dell'articolo 2 del capo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1975.
[4] Il secondo comma dell'articolo 2 del capo 1 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1975.
[5] Questo comma è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 del 1976.
[6] Il secondo comma dell'articolo 6 del capo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 del 1976.
[7] Il quarto comma dell'articolo 6 del capo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 del 1976.
[8] Il secondo comma dell'articolo 8 del capo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 5 del 1976.
[9] Il terzo comma dell'articolo 8 del capo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 5 del 1976.
[10] Il termine previsto da questo comma gia' prorogato sino al 31 dicembre 1976 dal 1° comma dell'art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1976 n. 5 , è ulteriormente prorogato sino a tutto l'anno 1978 dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25 del 1977.
[11] Si veda anche quanto disposto dal primo comma dell'art.1 della legge regionale 11 del 1979
[12] Il secondo comma dell'articolo 17 del capo 4 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 5 del 1976.