Note:
[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
[2] Il primo comma dell'articolo 2 del capo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1975.
[3] Il secondo comma dell'articolo 2 del capo 1 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1975.
[4] Questo comma dell'articolo 2 del capo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 1974.
[5] Il termine previsto nel presente comma è prorogato sino al 31 dicembre 1976 dal primo comma dell'articolo 9 dela l.r. 5/1976.