Note:
[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014
[2] L'articolo 01 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18 del 2012.
[3] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 del 2016. Il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 1/2016 ha disposto l'entrata in vigore di questa disposizione a decorrere dal 1/02/2016.
[4] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "ivi compresa la comunicazione istituzionale," sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 16 del 2017.
[5] Il comma 2 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 del 2019.
[6] L'articolo 2 bis è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.
[7] L'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 del 2014.
[8] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.