Legge regionale n. 12 del 10 novembre 1972  ( Versione vigente )
"Funzionamento dei Gruppi consiliari."[1]
(B.U. 16 novembre 1972, n. 25)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 01.[2] 
(Gruppi consiliari)
1. 
I Gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte , sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.
2. 
Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge così come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).
Art. 1. 
 
Nell'ambito del Consiglio regionale sono costituiti, in conformità alle norme del regolamento del Consiglio, i Gruppi consiliari.
 
Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede in base alle norme della presente legge.
Art. 2.[3] 
(Competenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con apposita deliberazione:
a) 
provvede a dotare ciascun gruppo consiliare di una sede proporzionata alla consistenza numerica nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale;
b) 
individua e definisce, inoltre, le dotazioni di base quali arredi, attrezzature, beni strumentali, logistiche, informatiche, i relativi servizi nonché le manutenzioni necessarie a garantire una sede decorosa e funzionale all'attività istituzionale.
2. 
L'Ufficio di Presidenza individua, altresì, le ulteriori forniture e gli ulteriori servizi necessari per l'esplicazione delle funzioni istituzionali, che, su richiesta del Presidente del gruppo consiliare o del componente del gruppo misto, sono acquisiti ed erogati dall'amministrazione nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura non superiore a 3.500,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso.
[4]
2 bis. 
La spesa annuale di cui al comma 2, non utilizzata in ciascun esercizio è portata in aumento della disponibilità di spesa per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura.
[5]
Art. 2 bis.[6] 
(...)
Art. 3.[7] 
(...)
Art. 4.[8] 
(...)
Art. 5. 
 
All'onere di L. 82 milioni, per l'attuazione della presente legge dal 1° gennaio 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del bilancio di previsione per l'anno 1972. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
A decorrere dall'anno 1973 all'onere di L. 82.000.000 si provvede con le entrate di cui all' art. 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e con i proventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , a carico del capitolo di spesa iscritto nel Titolo I, Sezione I, Categoria I, del Bilancio della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 novembre 1972
Calleri Di Sala

Note:

[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014

[2] L'articolo 01 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18 del 2012.

[3] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 del 2016. Il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 1/2016 ha disposto l'entrata in vigore di questa disposizione a decorrere dal 1/02/2016.

[4] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "ivi compresa la comunicazione istituzionale," sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 16 del 2017.

[5] Il comma 2 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 del 2019.

[6] L'articolo 2 bis è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.

[7] L'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 del 2014.

[8] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.